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Legge

L.R. Valle d'Aosta 6/2001

Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 6/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il sistema turistico della Valle d'Aosta, definendo promozione, monitoraggio, banca dati e rapporti con operatori, Aziende e Pro loco. Istituisce e disciplina strumenti informativi e contributi, fissa regole transitorie per le ex APT e prevede abrogazioni. Molte disposizioni finanziarie e transitorie hanno esaurito i loro effetti; alcune sezioni sono poi state abrogate.

Riforma dell'organizzazione turistica della Valle d'Aosta e disciplina di promozione, monitoraggio, strutture turistiche e Pro loco

Riforma dell'organizzazione turistica della Valle d'Aosta

La legge riorganizza l’assetto turistico regionale della Valle d’Aosta, disciplinando promozione, coordinamento, monitoraggio, valorizzazione dell’offerta, servizi di informazione e accoglienza e sostegno alle Pro loco. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale e include anche modifiche alla normativa commerciale regionale e abrogazioni di precedenti leggi.

Finalità e ambito generale

La Regione detta norme per promuovere lo sviluppo del turismo nel proprio territorio, assumendo che l’intero territorio valdostano sia turisticamente rilevante. Gli obiettivi principali sono:

  • pianificare, coordinare, monitorare e realizzare iniziative di promozione dell’offerta turistico-commerciale regionale;
  • valorizzare e commercializzare l’offerta turistico-commerciale in tutte le sue componenti;
  • organizzare servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica.

Promozione turistica e coordinamento

La Regione pianifica e attua iniziative per incrementare i flussi turistici, prolungare le stagioni, favorire la destagionalizzazione e diffondere i flussi sul territorio. Le iniziative promozionali, approvate dalla Giunta regionale, comprendono campagne pubblicitarie, partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, spettacoli e convegni, produzione di materiale promozionale, studi e ricerche, individuazione di un logo del prodotto turistico regionale e ogni altra azione idonea a favorire l’incremento del turismo. Nello svolgimento di tali attività la Regione può avvalersi di enti pubblici e privati.

Osservatorio, monitoraggio e sistema informativo regionale

La legge prevede strumenti per raccordare comunicazione, promozione, accoglienza e commercializzazione del prodotto turistico, nonché per monitorare mercato e offerta.

L’Osservatorio regionale del commercio e del turismo, richiamato dalla legge regionale n. 12 del 1999, è individuato come strumento di supporto alla programmazione e alla valutazione degli interventi nei settori commercio e turismo. Le sue funzioni, come risultanti dalle modifiche richiamate nel testo consolidato, riguardano soprattutto:

  • la raccolta e diffusione di informazioni e statistiche;
  • l’elaborazione di dati amministrativi e lo scambio informativo tra banche dati pubbliche;
  • il supporto alla programmazione regionale.

È istituito inoltre il SIRECT, Sistema Informativo Regionale del Commercio e del Turismo, finalizzato a:

  • valutare la consistenza e l’evoluzione della rete distributiva al dettaglio;
  • monitorare il mercato turistico e l’evoluzione delle imprese turistiche.

La gestione è affidata all’Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e con i Comuni, sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio. Possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati specializzati. Il sistema comprende una banca dati regionale centralizzata con dati sulla rete di vendita, sull’infrastruttura turistica e sul monitoraggio del mercato turistico e commerciale.

I Comuni e le Aziende di informazione e accoglienza turistica collaborano all’aggiornamento della banca dati. L’Assessorato definisce le modalità di accesso dei privati interessati.

Costituzione e sviluppo della banca dati regionale

La banca dati regionale è realizzata per fasi successive nell’arco di tre anni dall’entrata in vigore della legge. I termini principali previsti erano:

  • entro un anno: raccolta dei dati anagrafici e tipologici degli esercizi commerciali e turistici;
  • entro venti mesi: invio ai Comuni degli elenchi delle attività per il riscontro e l’aggiornamento;
  • entro tre anni: integrazione con ulteriori dati utili alla conoscenza dell’infrastruttura turistica e commerciale.

Una volta completata la costituzione, l’aggiornamento avviene secondo tempi e modalità fissati dall’Assessorato. È inoltre prevista la possibilità di arricchire la banca dati con rilevazioni a campione, dati di altri enti e indagini su prezzi e consumi.

Commercializzazione dell’offerta turistico-commerciale e raggruppamenti di operatori

La Regione favorisce la costituzione di consorzi e associazioni di operatori turistici e la predisposizione di pacchetti turistici che valorizzino l’offerta regionale.

Il testo consolidato disciplina il riconoscimento dei raggruppamenti di operatori turistici, anche temporanei, costituiti per realizzare progetti di sviluppo turistico e di promo-commercializzazione. Possono chiedere il riconoscimento:

  • raggruppamenti di area territoriale, riferiti ai comprensori turistici o ai comuni con maggiore valenza turistica, limitatamente a specifiche linee di prodotto;
  • raggruppamenti di prodotto, finalizzati alla promozione e commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.

Il riconoscimento è subordinato al possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla Giunta regionale. I criteri tengono conto della rappresentatività numerica delle imprese, della significatività turistica dell’area e della copertura territoriale del prodotto. Il riconoscimento:

  • è concesso su istanza del raggruppamento;
  • è rilasciato dal dirigente competente in materia di promozione e marketing turistico;
  • dura cinque anni.

È prevista la revoca in caso di dichiarazioni non veritiere o di sopravvenuta perdita dei requisiti. I raggruppamenti devono comunicare entro 15 giorni ogni variazione dei requisiti o l’eventuale scioglimento. La vendita diretta al pubblico, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non richiede autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.

Informazione, assistenza e accoglienza turistica

Le sezioni del capo dedicate ai servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica e alle Aziende di informazione e accoglienza turistica risultano nel testo consolidato indicate come abrogate. Restano però nel corpo della legge le disposizioni transitorie e finanziarie collegate a tali strutture.

Associazioni Pro loco: riconoscimento e funzionamento

Le Pro loco sono associazioni costituite per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica di una località. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l’elenco regionale delle Pro loco.

Per l’iscrizione occorre che la Pro loco:

  • operi in una località priva di altra Pro loco iscritta nell’elenco regionale;
  • abbia un ambito operativo coincidente con l’intero territorio di un Comune;
  • disponga di uno statuto approvato dal Comune sede dell’associazione.

L’iscrizione avviene su istanza corredata da atto costitutivo, statuto ed elenco soci. La cancellazione dall’elenco è disposta in caso di perdita dei requisiti, inosservanza dello statuto o mancato/irregolare funzionamento degli organi per oltre sei mesi.

Entro il 30 novembre di ogni anno le Pro loco trasmettono i programmi delle manifestazioni dell’anno successivo all’Office régional du tourisme. Se emergono sovrapposizioni, l’Office, sentito l’Assessorato, può chiedere modifiche ai programmi. È inoltre abrogata la vecchia previsione di riduzione automatica dei contributi in caso di mancata trasmissione o mancato accordo.

Contributi alle Pro loco per manifestazioni pubbliche

La legge vigente disciplina contributi regionali a favore delle Pro loco per spese connesse a specifiche attività, con finalità di promozione turistica, culturale e sociale e di valorizzazione delle tradizioni locali. I contributi riguardano:

  • la gestione dei punti di ristorazione “Punto RossoNero” in occasione della Fiera di Sant’Orso;
  • l’organizzazione e lo svolgimento di eventi fieristici, artigianali, sportivi, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale.

I contributi sono concessi dal dirigente competente in materia di turismo fino a:

  • 5.000 euro annui per ciascuna Pro loco e per ciascuna tipologia di attività;
  • comunque non oltre il 70% della spesa ammissibile.

I contributi per le due tipologie sono cumulabili. Se il “Punto RossoNero” è gestito da più Pro loco, il contributo è attribuito a un solo beneficiario capofila. Per gli eventi di cui alla lettera b), il contributo è riferito a uno o più eventi organizzati dalla Pro loco nel proprio territorio.

Le spese ammissibili riguardano, senza includere investimenti, quelle direttamente connesse allo svolgimento delle manifestazioni, tra cui noleggi, manutenzioni e vigilanza di beni e attrezzature, servizi tecnici, allacciamenti e utenze temporanee, energia, adempimenti sulla sicurezza e antincendio, assistenza sanitaria, trasferimenti con bus o navette e promozione in ambito regionale e statale. È ammesso anche l’acquisto di stoviglie compostabili entro il limite del 10% del contributo richiesto, se la manifestazione prevede ristorazione.

Le domande vanno presentate entro il 1° agosto per le manifestazioni previste dal 1° ottobre dell’anno di presentazione al 30 settembre dell’anno successivo. I contributi sono revocati in caso di dichiarazioni non veritiere, mancata collaborazione ai controlli o violazione delle disposizioni applicative. In caso di revoca, le somme percepite devono essere restituite entro 60 giorni, con interessi legali.

Disposizioni abrogate e modifiche alla normativa commerciale

La legge abroga sei precedenti leggi regionali in materia di turismo e organizzazione turistica. Inoltre modifica la legge regionale 7 giugno 1999, n. 12, in particolare quanto alla disciplina dell’Osservatorio regionale del commercio e del turismo; tuttavia gli articoli modificativi originari risultano oggi abrogati nel testo consolidato richiamato.

Disposizioni transitorie sulle ex APT e sulle nuove Aziende

Le Aziende di promozione turistica già costituite ai sensi della previgente disciplina sono trasformate in Aziende, anche se a seguito delle eventuali istanze il loro ambito territoriale resta limitato al solo Comune sede. Le nuove Aziende subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle ex APT.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i Comuni inclusi negli ambiti delle ex APT possono chiedere la costituzione di nuove Aziende o l’inclusione in un’altra Azienda. Le istanze devono essere approvate dai Comuni interessati e sono sottoposte alla Giunta regionale, che approva se sussistono i requisiti previsti e definisce anche le modalità di assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Scaduto tale termine:

  • sono nominati i nuovi organi delle Aziende;
  • fino alla nomina restano in carica gli organi delle ex APT al 31 dicembre 2000;
  • entro 60 giorni dalla nomina le Aziende devono adeguare statuto e regolamenti;
  • i Comuni non inclusi in alcuna Azienda hanno diritto di entrare in un’Azienda limitrofa e almeno parzialmente compresa nella loro Comunità montana.

Per il Comune di Aosta è previsto uno specifico coordinamento con la Comunità montana Monte Emilius.

Durata iniziale di organi e organismi

In prima applicazione, la durata dell’Osservatorio regionale del commercio e del turismo e delle Assemblee delle Aziende coincide con la durata della legislatura regionale in corso, in deroga alle regole ordinarie previste dalla disciplina richiamata.

Disposizioni finanziarie

Per il solo anno 2001 gli oneri sono quantificati in lire 18.000 milioni, coperti tramite specifici stanziamenti di bilancio relativi a pubblicità e azioni promozionali turistiche, fondo per il finanziamento delle AIAT e fondo per le Pro loco. Dal 2002 la copertura è rinviata alla legge finanziaria regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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