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Regolamento

R.R. Valle d'Aosta 2/2001

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), già modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3.

Normativa regionaleR.R. Valle d'Aosta 2/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale interviene ancora sulle norme del 1996 in materia di accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d’Aosta. È un atto oggi abrogato dal 12 febbraio 2013, n. 1, e non ha più applicazione pratica.

Ulteriori modifiche alle norme sull’accesso agli organici regionali e degli enti locali valdostani

Ulteriori modifiche alle norme sull’accesso agli organici regionali e locali della Valle d’Aosta

Il regolamento regionale della Valle d’Aosta del 27 giugno 2001, n. 2, apporta ulteriori modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, relativo alle norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali valdostani. Il testo è stato successivamente abrogato dall’art. 44 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente il sistema di accesso agli organici:

  • dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta;
  • degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione;
  • degli enti locali della Valle d’Aosta.

Il provvedimento ha quindi portata limitata al territorio regionale valdostano e si inserisce nel quadro delle modifiche al regolamento base del 1996.

Collocazione nel sistema normativo

L’atto non istituisce una disciplina autonoma, ma interviene in via modificativa su un regolamento già esistente e già a sua volta modificato da precedenti regolamenti regionali. La disciplina da considerare, per il periodo di vigenza, è quella risultante dalle modifiche apportate dal presente regolamento al testo del 1996.

Stato di efficacia e attualità

Il regolamento è espressamente indicato come abrogato dall’art. 44 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1. Di conseguenza:

  • non è più utilizzabile come fonte vigente;
  • non ha utilità applicativa attuale per l’accesso agli organici regionali e locali;
  • va considerato atto obsoleto ai fini operativi e contenziosi.

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