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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore dell’operatore economico controinteressato del Lotto 6 della procedura aperta per il servizio di vigilanza armata presso i siti Sogin

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 6, nonché gli atti di gara e i verbali nelle parti in cui non era stata disposta l’esclusione dell’aggiudicataria, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno o l’indennizzo. In sede cautelare ha contestato, in particolare, che il criterio P5 relativo al parco automezzi costituisse un requisito di partecipazione la cui carenza avrebbe dovuto comportare l’esclusione, e ha dedotto l’anomalia dell’offerta aggiudicataria per la sottostima del costo della manodopera, anche in rapporto alla clausola sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris e del periculum qualificato. Quanto al criterio P5, ha ritenuto, a un sommario esame, che il parco automezzi non integrasse un requisito di partecipazione, ma un parametro per l’attribuzione di un punteggio premiale, destinato a rilevare anche nella fase esecutiva; l’eventuale carenza avrebbe potuto comportare al più la neutralizzazione del punteggio, senza alterare l’ordine della graduatoria. Quanto all’anomalia dell’offerta, il Collegio ha rilevato la genericità delle contestazioni e ha osservato che il costo complessivo della manodopera indicato dall’aggiudicataria era superiore alla stima della stazione appaltante. Ha inoltre ritenuto plausibile che il rispetto della clausola sociale potesse realizzarsi mediante l’impiego del personale da assorbire presso altre commesse. È stata esclusa anche l’estrema gravità e urgenza richiesta per la tutela cautelare nel rito appalti, considerata l’ampia durata della commessa e la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato al 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ma respinta per carenza di fumus boni iuris e di urgenza qualificata.

  • art. 119 c.p.a.

    Il giudice ha richiamato il requisito dell’estrema gravità e urgenza, ritenendolo non provato nel caso concreto.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente per la richiesta di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e di subentro.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente per la richiesta di tutela in forma specifica e subentro.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato nella domanda subordinata di corresponsione dell’indennizzo in caso di mancato subentro.

Massime di principio

  • In una procedura di gara, un criterio previsto dalla lex specialis per l’attribuzione di un punteggio premiale non costituisce, salvo diversa e inequivoca previsione, un requisito di partecipazione; la sua eventuale carenza non comporta necessariamente l’esclusione dell’operatore, potendo incidere soltanto sull’attribuzione o sulla neutralizzazione del punteggio.
  • La contestazione dell’anomalia dell’offerta, anche con riguardo al costo della manodopera, deve essere assistita da elementi specifici e persuasivi; contestazioni generiche non sono sufficienti a integrare il fumus boni iuris, soprattutto quando il costo complessivo indicato dall’offerente risulti superiore alla stima della stazione appaltante.
  • Il rispetto della clausola sociale può essere realizzato anche mediante l’impiego del personale da assorbire presso altre commesse, sicché la mera prospettazione di una diversa modalità organizzativa non dimostra, di per sé, l’incompatibilità dell’offerta con la clausola sociale.
  • Nel rito cautelare relativo alle controversie in materia di appalti, la concessione della misura urgente richiede la prova dell’estrema gravità e urgenza; tale requisito può essere negato quando la durata della commessa consenta una decisione nel merito in tempi ravvicinati e non sia dimostrato un pregiudizio immediato e irreversibile.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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