Sentenza del 25/05/2016 n. 3143 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TASSA AUTOMOBILISTICA - SOGGETTO PASSIVO - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - Efficacia ex tunc - Società di leasing - Utilizzatore - Responsabilità solidale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per veicoli concessi in leasing e, in particolare, l'eventuale responsabilità solidale della società di leasing. L'art. 9-bis della legge n. 125/2015, qualificato come norma di interpretazione autentica, stabilisce che il soggetto tenuto al pagamento è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo. La società di leasing risponde solidalmente soltanto se ha scelto di effettuare il pagamento cumulativo delle tasse dovute dagli utilizzatori per i periodi compresi nella durata dei contratti di leasing.
La decisione
È stata esclusa, in via generale, la responsabilità solidale della società di leasing per il pagamento della tassa automobilistica. L'obbligazione grava sull'utilizzatore, salvo il caso specifico in cui la società di leasing abbia effettuato il pagamento cumulativo in sostituzione degli utilizzatori. L'interpretazione normativa è stata ritenuta autentica e, quindi, efficace ex tunc, ossia anche per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore, in ragione dell'oggettiva incertezza della disciplina precedente.
Norme richiamate
Art. 9-bis della legge n. 125/2015
L'unico soggetto passivo tenuto al pagamento della tassa automobilistica è l'utilizzatore.
La norma individua nell'utilizzatore del veicolo concesso in leasing il soggetto passivo esclusivo della tassa automobilistica. La società di leasing non è normalmente obbligata in solido, salvo che abbia effettuato il pagamento cumulativo per conto degli utilizzatori.
Legge n. 125/2015, disposizione di interpretazione autentica
Tale interpretazione autentica (...) ha efficacia ex tunc.
La disposizione chiarisce retroattivamente il significato della disciplina preesistente, applicandosi anche alle situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, poiché il precedente quadro normativo era oggettivamente incerto.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing automobilistico, il soggetto ordinariamente tenuto al pagamento della tassa automobilistica è l'utilizzatore, non la società proprietaria del veicolo.
- La società di leasing può essere chiamata a rispondere solidalmente solo se ha effettuato il pagamento cumulativo delle tasse dovute dagli utilizzatori; la mera titolarità del veicolo non è sufficiente.
- Una norma qualificata come interpretazione autentica può produrre effetti retroattivi, soprattutto quando mira a risolvere un'incertezza oggettiva della normativa precedente.
- Per valutare la responsabilità della società di leasing occorre verificare concretamente se abbia effettuato pagamenti cumulativi e quali periodi d'imposta siano compresi nella durata del contratto.
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