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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6860 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Liguria che aveva annullato l'ingiunzione fiscale relativa ai canoni di fognatura e depurazione per il periodo aprile-giugno 1996. Il Comune sosteneva che, poiché la società si approvvigionava dall'acquedotto pubblico, il canone fosse riscuotibile con le stesse modalità e negli stessi termini del canone dell'acqua, ai sensi della L. n. 319 del 1976, art. 17, comma 5. Contestava inoltre l'applicazione del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 290 del R.D. n. 1175 del 1931 e riteneva che il precedente procedimento monitorio promosso dall'Acquedotto di Savona S.p.A. avesse interrotto la prescrizione o impedito la decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che, per il periodo considerato, il canone di fognatura e depurazione aveva natura tributaria e che il relativo accertamento doveva rispettare il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 290 del R.D. n. 1175 del 1931. Il rinvio alle modalità di riscossione del canone dell'acqua non escludeva l'obbligo di un autonomo e tempestivo accertamento tributario. Inoltre, il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'acquedotto non costituiva atto di accertamento del Comune, poiché l'acquedotto era soltanto concessionario del servizio di fornitura e non concessionario della riscossione del tributo comunale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, ma è stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del Comune ricorrente.

Norme richiamate

  • Legge n. 319 del 1976, artt. 16 e 17

    Il canone o diritto per i servizi di fognatura e depurazione era posto a carico degli utenti e riscosso secondo le modalità previste dalla legge.

    Fino al 3 ottobre 2000 il canone aveva natura tributaria. La disciplina della riscossione collegata al canone dell'acqua non derogava alle regole sull'accertamento del tributo.

  • Legge n. 319 del 1976, art. 17, comma 5

    Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

    La disposizione riguarda le modalità di riscossione, ma non elimina la necessità di un distinto e tempestivo accertamento tributario.

  • Legge n. 319 del 1976, art. 17, ultimo comma, introdotto dal D.L. n. 79 del 1995

    Per l'accertamento del canone o diritto continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale, in quanto compatibili.

    L'accertamento del canone doveva avvenire secondo le norme del Testo unico della finanza locale, incluso il termine triennale di decadenza.

  • R.D. n. 1175 del 1931, art. 290

    Prevede un termine triennale di decadenza per l'accertamento dei tributi locali. Il mancato rispetto del termine rende illegittima la pretesa tributaria.

  • Legge n. 448 del 1998, art. 31, comma 28

    A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa.

    Dal 1999 il canone è stato ricondotto nell'ambito della tariffa del servizio idrico, perdendo la natura tributaria per il futuro.

  • D.Lgs. n. 152 del 1999, artt. 62, comma 5, 63 e 65, comma 6, e D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 24

    La disciplina transitoria ha mantenuto la natura tributaria del canone per i presupposti anteriori all'abrogazione effettiva della disciplina; tale natura è cessata dal 3 ottobre 2000.

  • Codice civile, artt. 2943, 2945, 2948 e 2966

    Le regole sull'interruzione della prescrizione e sull'impedimento della decadenza non si applicano per trasformare un'azione giudiziale del gestore dell'acquedotto, privo del potere impositivo, in un valido atto di accertamento tributario del Comune.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    Le controversie sui canoni di fognatura e depurazione relativi a periodi anteriori al 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione tributaria, in quanto concernenti un tributo comunale.

Massime di principio

  • Per i canoni di fognatura e depurazione relativi a periodi anteriori al 3 ottobre 2000 occorre verificare la natura tributaria della pretesa e applicare le regole proprie dei tributi locali.
  • La riscossione insieme alla bolletta dell'acqua non elimina l'obbligo dell'ente impositore di effettuare un autonomo e tempestivo accertamento, salvo una specifica delega del potere di riscossione e accertamento.
  • Un'azione giudiziale promossa dal gestore del servizio idrico non interrompe necessariamente i termini né impedisce la decadenza tributaria se il gestore non dispone del potere impositivo o non è concessionario della riscossione del Comune.
  • Il termine di decadenza per l'accertamento deve essere distinto dal termine di prescrizione per la riscossione: l'interruzione della prescrizione non sana il mancato rispetto del termine decadenziale.
  • Nel valutare una pretesa analoga sono essenziali il periodo cui si riferisce il canone, la natura giuridica vigente in quel periodo, l'autorità che ha emesso l'atto e la tempestività dell'accertamento.

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