Regolamento (UE) 2025/2262
Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione, dell’11 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/826 per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 per quanto riguarda, tra l’altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l’identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via di coordinamento tecnico su due atti di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile, per chiarire definizioni, condizioni di prova e regole di conformità. Per le asciugabiancheria domestiche aggiorna in modo significativo le definizioni di modo spento, stand-by, modo acceso e contenuto di umidità finale media, oltre alla disciplina di ricambi e informazioni sulla riparazione. Per le apparecchiature domestiche e da ufficio modifica invece alcune definizioni e le condizioni di misurazione delle macchine da caffè per uso domestico. Il testo mira anche ad allineare le norme tecniche al regolamento (UE) 2024/1781 e al regolamento delegato (UE) 2023/2534, rafforzando certezza del diritto e coerenza tra requisiti ecodesign, riparabilità e verifica di conformità.
Regolamento di modifica che aggiorna le specifiche di progettazione ecocompatibile per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e per asciugabiancheria per uso domestico, chiarendo definizioni, metodi di misurazione, disponibilità di ricambi e informazioni sulla riparazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti già disciplinati dal regolamento (UE) 2023/826 e dal regolamento (UE) 2023/2533, rispettivamente relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi spento, stand-by e stand-by in rete, e alle asciugabiancheria per uso domestico. Incide sui fabbricanti, importatori e mandatari, nonché, per gli aspetti di verifica, sulle autorità degli Stati membri. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha efficacia dal quarto giorno successivo alla pubblicazione; per la modifica dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2533 è confermato che quest’ultimo si applica dal 1o luglio 2025. È previsto il riferimento al SEE. Non emergono esclusioni generali ulteriori rispetto ai limiti soggettivi e oggettivi dei regolamenti modificati.
Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione
Il regolamento interviene come atto di modifica tecnica su due regolamenti di ecodesign già vigenti, il regolamento (UE) 2023/826 e il regolamento (UE) 2023/2533. La finalità principale è chiarire definizioni, uniformare i metodi di misurazione e rafforzare la coerenza tra disciplina di progettazione ecocompatibile, verifiche di conformità, riparabilità e regolazione dell’elusione, anche alla luce del regolamento (UE) 2024/1781.
Ambito e finalità del testo
Il testo si rivolge ai prodotti già coperti dai due regolamenti modificati: da un lato apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi spento, stand-by e stand-by in rete; dall’altro asciugabiancheria per uso domestico. Le modifiche incidono soprattutto su fabbricanti, importatori e mandatari, nonché sulle autorità nazionali chiamate a verificare la conformità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e contiene anche un richiamo al SEE.
Modifiche al regolamento (UE) 2023/826
Per il regolamento sulle apparecchiature domestiche e da ufficio vengono aggiornati gli allegati I, II e IV. La definizione di "elemento edilizio a motore" viene resa più precisa e viene introdotta quella di "unità di controllo". Nell’elenco degli apparecchi domestici vengono chiariti i "tritatutto utilizzati in cucina per la trasformazione degli alimenti". Sul piano tecnico, la disciplina di prova viene estesa a tutte le macchine da caffè per uso domestico, non solo a quelle connesse in rete: le misurazioni devono essere effettuate dopo l’ultimo ciclo di preparazione o, se del caso, dopo decalcificazione, autopulizia o altre operazioni dell’utilizzatore, salvo l’attivazione di un allarme di protezione. La procedura per misurare il consumo in modo stand-by in rete viene inoltre riformulata e la precedente lettera d) dell’allegato IV è soppressa.
Modifiche al regolamento (UE) 2023/2533: quadro generale
La parte più ampia del regolamento riguarda le asciugabiancheria per uso domestico. È soppresso l’articolo 6, ritenuto ridondante perché la prevenzione dell’elusione è già coperta dall’articolo 40, paragrafi 1-4, del regolamento (UE) 2024/1781. L’articolo 13 viene riscritto per confermare entrata in vigore, applicazione dal 1o luglio 2025 e applicabilità diretta negli Stati membri.
Definizioni e terminologia tecnica
Nell’allegato I sono ridefinite le nozioni di "modo spento" e "modo stand-by" e sono introdotte ulteriori definizioni essenziali per la lettura del regime di prova e di riparazione. In particolare, il regolamento definisce "contenuto di umidità finale media", "funzione di riattivazione", "visualizzazione delle informazioni o dello stato", "modo acceso" e "funzione principale". Per la riparabilità vengono precisate anche le categorie di utensili: "attrezzo disponibile in commercio", "attrezzo di base" e "attrezzo proprietario". La logica è quella di evitare ambiguità terminologiche e assicurare coerenza con la formula di calcolo dell’indice di riparabilità del regolamento delegato (UE) 2023/2534.
Ricambi, riparazione e accesso alle informazioni
L’allegato II, sezione 5, aggiorna l’elenco minimo delle parti di ricambio da mettere a disposizione dei riparatori professionisti. Tra le voci modificate figurano la pompa dell’acqua, le trasmissioni tra motore e cestello, i cestelli e cuscinetti, e il condensatore del motore. La disponibilità minima dei ricambi deve iniziare al più tardi dal 1o luglio 2025 o, se posteriore, da due anni dopo la prima immissione in commercio del modello, e durare almeno fino a 10 anni dopo l’ultima immissione sul mercato. L’elenco dei ricambi e la procedura d’ordine devono essere pubblicati su un sito web ad accesso libero, per il medesimo periodo. Le parti di ricambio devono essere sostituibili senza attrezzi oppure con attrezzi non proprietari e senza danni permanenti all’apparecchio. Per i componenti elencati nell’allegato VII della direttiva 2012/19/UE è previsto analogo requisito di rimozione senza attrezzi o con attrezzi non proprietari. È inoltre precisato che le informazioni sulla riparazione relative ai ricambi riservati ai riparatori professionisti non devono essere rese accessibili al pubblico su sito web aperto.
Programmi di asciugatura: dati obbligatori e misurazioni
La sezione 6 dell’allegato II viene riscritta per specificare i parametri informativi da fornire per i diversi programmi: capacità, durata, consumo di energia e, se del caso, di gas, ed emissioni di rumore aereo. Per il programma eco i dati devono essere forniti a pieno carico e a carico parziale, mentre il rumore è richiesto solo a pieno carico. Per alcuni programmi diversi dall’eco, se disponibili, devono essere comunicati valori indicativi distinti, con una differenziazione tra programmi cotone e sintetici e tra pieno carico e carico parziale in taluni casi.
Misurazione del programma eco e soppressione del contenuto di umidità finale media
Nell’allegato III, il programma eco viene descritto come selezionabile sul dispositivo, sul display o tramite connessione di rete, a seconda delle funzionalità disponibili. Esso è utilizzato per misurare e calcolare l’indice di efficienza energetica, l’efficienza di condensazione, la durata del programma e le emissioni di rumore aereo; energia, efficienza di condensazione e durata devono essere misurate simultaneamente. Il calcolo del consumo ponderato di energia, della durata ponderata del programma e dell’efficienza di condensazione si basa su tre cicli a pieno carico e quattro a carico parziale. La disposizione sul calcolo del contenuto di umidità finale media è soppressa, in linea con la scelta di non includere più tale parametro tra le informazioni obbligatorie e di demandarne la determinazione a metodi di norme armonizzate con tolleranze appropriate.
Verifica della conformità e tolleranze
L’allegato IV rafforza le regole di verifica. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica servono solo alle autorità nazionali e non possono essere utilizzate dagli operatori economici per predisporre la documentazione tecnica o per rappresentare prestazioni migliori. Se un modello non è conforme ai requisiti dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1781, anche i modelli equivalenti sono considerati non conformi. Le autorità devono usare esclusivamente i criteri di validità e le tolleranze contenute nelle tabelle ufficiali e la procedura prevista dal regolamento, senza ricorrere ad altri metodi, norme armonizzate o tolleranze diverse.
Tabelle di validità e tolleranza
La tabella 1 dell’allegato IV viene sostituita e individua un solo criterio di validità: il contenuto di umidità finale media del programma eco deve essere misurato e calcolato ed essere inferiore all’1,5 %. La nuova tabella 2 elenca le tolleranze di verifica per i principali parametri dichiarati, con soglie del 6 % per vari indicatori energetici e di durata, limiti specifici in watt per Po, Psm e Pds, e un margine di 2 dB per le emissioni di rumore aereo. Per le tre unità supplementari sottoposte a prova, il valore determinato è la media aritmetica dei valori rilevati.
Entrata in vigore
Il regolamento di modifica entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per il regolamento (UE) 2023/2533, come modificato, l’applicazione decorre dal 1o luglio 2025 secondo il nuovo articolo 13.
Disposizioni principali
Modifiche al regolamento (UE) 2023/826
Gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) 2023/826 sono aggiornati. Viene ridefinito l’"elemento edilizio a motore" per chiarire che si tratta di apparecchiatura di apertura o di comfort utilizzabile in edifici o strutture correlate, escluse le apparecchiature di ventilazione, che si muove e/o ruota mediante energia dalla rete elettrica, ed è dotata di motore o attuatore e di un’unità di controllo. È introdotta la definizione di "unità di controllo". Nell’elenco degli apparecchi domestici di cui all’allegato II, punto 1, viene precisato il riferimento ai "tritatutto utilizzati in cucina per la trasformazione degli alimenti". Nell’allegato IV sono chiarite le condizioni di misurazione per tutte le macchine da caffè domestiche e viene riformulata la procedura di prova per il consumo in stand-by in rete; la precedente lettera d) è soppressa.
Modifiche al regolamento (UE) 2023/2533: soppressione dell’articolo 6 e nuova applicazione
L’articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2533 è soppresso perché ritenuto superfluo alla luce dell’articolo 40, paragrafi 1-4, del regolamento (UE) 2024/1781, che copre la prevenzione dell’elusione. L’articolo 13 è sostituito e stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1o luglio 2025 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Nuove e modificate definizioni per le asciugabiancheria domestiche
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2533 sono ridefinite le nozioni di "modo spento" e "modo stand-by" e sono introdotte le definizioni di "contenuto di umidità finale media", "funzione di riattivazione", "visualizzazione delle informazioni o dello stato", "modo acceso", "funzione principale", "attrezzo disponibile in commercio", "attrezzo di base" e "attrezzo proprietario". Le definizioni sono finalizzate ad allineare la terminologia a quella del regolamento (UE) 2023/826 e del regolamento delegato (UE) 2023/2534, nonché a chiarire il tipo di utensili rilevanti per lo smontaggio e la riparazione.
Disponibilità di parti di ricambio e riparabilità delle asciugabiancheria
Nell’allegato II, sezione 5, punto 1, lettera a), l’elenco minimo delle parti di ricambio è aggiornato: sono precisate o sostituite alcune voci, tra cui pompa dell’acqua, trasmissioni tra motore e cestello come la cinghia del cestello, cestelli e cuscinetti per cestelli, ed è aggiunto il condensatore del motore. La disponibilità delle parti di ricambio deve essere garantita per un periodo minimo che decorre al più tardi dal 1o luglio 2025 oppure da due anni dopo l’immissione sul mercato della prima unità del modello, se posteriore, e dura almeno fino a 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello; elenco delle parti e procedura d’ordine devono essere pubblici su sito web ad accesso libero. Le parti di ricambio devono poter essere sostituite senza attrezzi o con attrezzi non proprietari e senza danni permanenti all’apparecchio. È inoltre previsto che i materiali e componenti di cui all’allegato VII della direttiva 2012/19/UE possano essere rimossi senza attrezzi o con attrezzi non proprietari.
Informazioni sulla riparazione e accessibilità al pubblico
La lettera b) della sezione 5, punto 1, dell’allegato II è modificata in modo che le informazioni sulla riparazione relative alle parti di ricambio la cui disponibilità è limitata ai riparatori professionisti non siano rese disponibili al pubblico tramite un sito web ad accesso libero. La modifica risponde all’esigenza di distinguere tra ricambi accessibili ai professionisti e informazioni consultabili dal pubblico.
Programmi eco e altri programmi: dati da fornire
La sezione 6, punto 2, dell’allegato II è riscritta per precisare i parametri da indicare: capacità in kg, durata del programma in ore e minuti, consumo di elettricità e, se del caso, di gas in kWh/ciclo di asciugatura, ed emissioni di rumore aereo. Per il programma eco, i valori di capacità, durata e consumi sono forniti sia a pieno carico sia a carico parziale, mentre il dato sulle emissioni di rumore è richiesto solo a pieno carico. Per alcuni programmi diversi dall’eco, se disponibili, sono richiesti valori indicativi a pieno carico o, per taluni programmi cotone, anche a carico parziale.
Misurazione, calcolo e contenuto di umidità finale media
Nell’allegato III, la disciplina del programma eco viene riformulata: il programma, individuabile sul selettore, sul display o tramite connessione di rete, è utilizzato per misurare e calcolare IEE, efficienza di condensazione, durata del programma ed emissioni di rumore aereo; tali misurazioni avvengono contemporaneamente. Il calcolo del consumo ponderato di energia, della durata ponderata del programma e dell’efficienza di condensazione si basa su tre cicli a pieno carico e quattro a carico parziale. La lettera f) relativa al calcolo del contenuto di umidità finale media è soppressa, in coerenza con l’eliminazione di tale valore dalle informazioni obbligatorie e con il rinvio ai metodi previsti nelle norme armonizzate.
Verifica della conformità, tolleranze e non conformità
Nell’allegato IV sono precisate le regole per la verifica: le tolleranze ammesse ai fini della verifica valgono solo per le autorità degli Stati membri e non possono essere usate dai fabbricanti o importatori per definire i valori tecnici o per comunicare prestazioni migliori. Se un modello non è conforme ai requisiti dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1781, anche tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi. È confermato che le autorità devono applicare solo i criteri di validità e le tolleranze della tabella 1 e della tabella 2 e solo la procedura prevista dai punti da 3 a 8, senza ricorrere ad altri criteri o tolleranze derivanti da norme armonizzate o altri metodi.
Tabelle tecniche di validità e tolleranza
La tabella 1 dell’allegato IV è sostituita e limita il criterio di validità al contenuto di umidità finale media del programma eco, che deve essere misurato e calcolato e risultare inferiore all’1,5 %. È aggiunta la tabella 2 con le tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri energetici e funzionali: il valore determinato non deve superare il dichiarato oltre il 6 % per diversi indici energetici e di durata; per Po il limite è 0,10 W; per Psm e Pds il limite è 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, altrimenti 0,10 W; per le emissioni di rumore aereo il margine massimo è 2 dB riferiti a 1 pW. Per le tre unità supplementari sottoposte a prova, il valore determinato corrisponde alla media aritmetica dei valori misurati.
Entrata in vigore e applicazione del regolamento di modifica
Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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