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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10781/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza, pur chiamato a comunicare alla Direzione dell'Istituto penitenziario la data del fine pena relativa alla semilibertà sostitutiva che il condannato Constantin Pirtac stava espiano, ha rifiutato di determinare il termine e ha trasmesso gli atti al Pubblico ministero affinché quest'ultimo emettesse l'ordine di esecuzione e lo stato esecutivo. Il Procuratore (Pubblico ministero) ha impugnato l'ordinanza sostenendo che tale determinazione rientra nella competenza del magistrato di sorveglianza (ex artt. 661 cod. proc. pen. e artt. 62, 68 legge n. 689/1981 come modificati dal d.lgs. n. 150/2022) e che la restituzione degli atti al PM ha prodotto una regressione anomala e una stasi insuperabile del procedimento, configurando un atto abnorme.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico ministero, dichiarando l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 20/10/2024 annullata senza rinvio e trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza per il prosieguo. La Corte ha qualificato il provvedimento impugnato come abnorme (causa regressione del procedimento e imposizione al PM di un atto fuori dalla sua sfera di competenza) e ha chiarito che, una volta compiuta la fase propulsiva dal PM (trasmissione della sentenza) e adottato dall'ufficio di sorveglianza il provvedimento ex art. 62 (conferma/modifica delle modalità e prescrizioni), l'esecuzione della pena sostitutiva di semilibertà, inclusa la determinazione del termine e del calcolo del fine pena, compete al magistrato di sorveglianza. L'art. 659 cod. proc. pen. non giustifica l'intervento del Pubblico ministero per la determinazione del fine pena delle sole pene sostitutive in esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 661 cod. proc. pen.

    Stabilisce la fase propulsiva di trasmissione della sentenza da parte del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza e assegna al magistrato di sorveglianza la competenza in materia di esecuzione delle pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare). La Corte interpreta la norma nel senso che l'esecuzione e il calcolo del fine pena delle pene sostitutive spettano al magistrato di sorveglianza dopo la corretta trasmissione del titolo esecutivo.

  • art. 659 cod. proc. pen.

    Regola l'ipotesi di carcerazione o scarcerazione conseguente a provvedimenti del magistrato di sorveglianza e l'emissione dell'ordine di esecuzione da parte del PM. La Corte chiarisce che questa norma attiene all'esecuzione di pene detentive (anche conseguenti a revoca di pene sostitutive) ma non legittima il PM a determinare il fine pena delle pene sostitutive in esecuzione.

  • art. 62 legge 24/11/1981 n. 689

    Disciplina il procedimento esecutivo delle sanzioni sostitutive; la Corte rileva che dopo l'atto propulsivo del PM il magistrato di sorveglianza deve provvedere relativamente alla singola pena sostitutiva (conferme/modifiche e adempimenti esecutivi).

  • art. 68 legge 24/11/1981 n. 689

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza (per le pene sostitutive diverse dal lavoro di pubblica utilità) il potere di determinare la durata residua della pena sostitutiva quando sopravvenga un'altra notifica/ordine di carcerazione; la Corte lo usa per confermare la competenza del magistrato di sorveglianza anche per il computo del termine.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Procedimentalizza l'adozione dell'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza conferma e, se necessario, modifica le modalità e le prescrizioni della pena sostitutiva; la Corte indica che detta ordinanza deve essere emessa entro termini (anche richiamando il comma 1‑bis) e segna il passaggio alla fase esecutiva sotto la responsabilità del magistrato di sorveglianza.

  • d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (art. 38 e altre modifiche)

    Ha rivisitato la disciplina delle pene sostitutive e ha inciso su art. 661 cod. proc. pen.; la Corte interpreta le modifiche nel senso di rafforzare la competenza del magistrato di sorveglianza in materia esecutiva delle pene sostitutive.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Rilevato come norma rilevante per i casi di pene concorrenti da eseguire cumulate; la Corte specifica che la sua disciplina trova applicazione nelle ipotesi non pertinenti al caso concreto, dove era in esecuzione solo la pena sostitutiva.

  • art. 657, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferito quale norma che disciplina il deconto delle misure cautelari o di altra pena nella esecuzione della pena e la relativa iniziativa processuale (ma non centrale nel caso esaminato).

  • art. 189 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale alla disciplina applicativa dell'esecuzione: la Corte lo evoca per confermare che la disciplina attuativa dispone compiti esecutivi in capo alla cancelleria del magistrato di sorveglianza.

Massime di principio

  • Quando è in esecuzione soltanto una pena sostitutiva (es. semilibertà), dopo che il Pubblico ministero ha svolto la fase propulsiva (trasmissione della sentenza), il Magistrato di sorveglianza è competente all'esecuzione della pena sostitutiva e alla determinazione del termine/fine pena, ai sensi di art. 661 cod. proc. pen. e art. 62 e 68 della legge n. 689/1981.
  • L'art. 659 cod. proc. pen. regola l'emissione dell'ordine di esecuzione del PM in caso di carcerazione/scarcerazione conseguente a provvedimenti del magistrato di sorveglianza (es. revoca), ma non autorizza il PM a sostituirsi al magistrato di sorveglianza nel calcolo o nella determinazione del fine pena delle sole pene sostitutive in corso di esecuzione.
  • Un provvedimento del magistrato che, senza compiere l'atto che la norma riserva alla sua competenza, restituisce gli atti al Pubblico ministero portando il procedimento a uno stadio già esaurito o imponendo al PM un atto fuori dalla sua sfera di attribuzioni può essere qualificato come atto abnorme e impugnabile (annullabile).
  • Nel caso di pene concorrenti, di misure cautelari o di eccezioni di deconto/restituzione, la ripartizione delle competenze può variare: in tali ipotesi entrano in gioco artt. 663 e 657 cod. proc. pen. e le parti possono dover attivare specifiche istanze; occorre quindi valutare caso per caso.
  • Per evitare contestazioni e stasi procedurali, il corretto iter pratico è: il PM trasmette la sentenza esecutiva al magistrato di sorveglianza; il magistrato, entro i termini procedimentali (art. 678 e correlati), emette l'ordinanza ex art. 62 confermativa/di modifica; successivamente il magistrato cura gli adempimenti di esecuzione, incluso il calcolo del termine di fine pena.

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