L.R. Emilia-Romagna 24/2019
NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI DELL'EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce nell’ordinamento organizzativo regionale dell’Emilia-Romagna nuove regole per evitare conflitti di interesse nell’assegnazione del personale, imponendo misure contro rapporti di subordinazione tra parenti, affini, coniugi o conviventi fino al secondo grado. Gli enti interessati devono adeguare le proprie norme organizzative entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Misure organizzative per prevenire conflitti di interesse nell’assegnazione del personale negli enti regionali dell’Emilia-Romagna
Misure organizzative per prevenire conflitti di interesse nell’assegnazione del personale
La legge interviene sul testo unico regionale sull’organizzazione e i rapporti di lavoro per introdurre una disciplina specifica volta a prevenire situazioni di conflitto di interesse nella collocazione del personale negli enti del sistema delle amministrazioni regionali dell’Emilia-Romagna, compresa ARPAE.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali indicati dalla legge regionale n. 43 del 2001, articolo 1, comma 3-bis, lettera d), e comprende espressamente l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE).
Regole per l’assegnazione del personale
In sede di assegnazione del personale devono essere adottate misure idonee a evitare che dipendenti legati da:
- parentela o affinità fino al secondo grado;
- coniugio;
- convivenza; prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta.
Tali misure operano solo se l’assegnazione è compatibile con i requisiti professionali posseduti dal dipendente.
Gestione delle situazioni già esistenti
Se il personale in servizio si trova in una delle situazioni vietate, deve essere assegnato a un’altra struttura organizzativa del medesimo ente o agenzia, sempre nel rispetto della compatibilità con i requisiti professionali posseduti. In questi casi possono essere attivate anche procedure di mobilità interna, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
Verifiche periodiche
Gli enti interessati devono individuare internamente il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche finalizzate ad accertare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse.
Prima applicazione e adeguamento organizzativo
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, gli enti del sistema regionale e ARPAE devono adeguare le proprie norme organizzative alle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 18-bis.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
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