L.R. Piemonte 21/2025
Disposizioni per la promozione dell'esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte promuove la conoscenza, la formazione e il supporto dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari, istituendo elenchi provinciali, campagne informative, coordinamento e rimborsi/agevolazioni entro limiti e requisiti specifici. Prevede risorse annuali, un regolamento attuativo entro 90 giorni e copertura finanziaria per il triennio 2025-2027.
Promozione dei tutori volontari e degli amministratori di sostegno volontari in Piemonte
Promozione dei tutori volontari e degli amministratori di sostegno volontari in Piemonte
La legge regionale disciplina, nel territorio del Piemonte, misure di promozione, formazione, coordinamento e sostegno economico per le figure del tutore volontario di persone interdette e dell’amministratore di sostegno volontario. L’intervento si innesta nel quadro della normativa statale in materia di interdizione, tutela e amministrazione di sostegno e della legislazione regionale sui servizi sociali.
Finalità e quadro di riferimento
La Regione dichiara di voler valorizzare le figure del tutore volontario di persone interdette e dell’amministratore di sostegno volontario, nel rispetto:
- della legge n. 6/2004;
- delle norme del codice civile su interdizione, tutela e amministrazione di sostegno;
- della legge regionale n. 1/2004 sui servizi sociali.
L’obiettivo è rafforzare la presenza di soggetti volontari disponibili a ricoprire tali incarichi e rendere più efficace il raccordo con i servizi pubblici e con l’autorità giudiziaria.
Ambito applicativo e attività di promozione
La Regione interviene principalmente su tre piani: diffusione della conoscenza degli istituti, formazione degli aspiranti tutori/amministratori e promozione dell’iscrizione negli elenchi provinciali.
In particolare:
- promuove la conoscenza degli istituti e la formazione e l’aggiornamento dei soggetti interessati;
- richiede che formazione e aggiornamento siano obbligatori per l’inserimento negli elenchi;
- sostiene campagne informative e pubblicitarie su televisione, radio, stampa, social media e siti istituzionali;
- può svolgere tali campagne anche in intesa con comuni ed enti gestori dei servizi socio-assistenziali.
Le campagne regionali mirano a:
- sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del ruolo svolto a titolo volontario;
- informare sui requisiti e sulle modalità di svolgimento dell’attività;
- favorire l’iscrizione agli elenchi gestiti dagli uffici provinciali di pubblica tutela.
Per la realizzazione delle attività di sensibilizzazione la Regione può stipulare convenzioni con enti pubblici, soggetti privati ed enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e con sede o ambito operativo nel Piemonte.
Elenchi provinciali dei volontari
Gli uffici provinciali di pubblica tutela, già previsti dalla legge regionale n. 1/2004, gestiscono gli elenchi dei soggetti disponibili a svolgere gli incarichi di tutore volontario e di amministratore di sostegno volontario.
La disciplina prevede che:
- gli elenchi siano aggiornati semestralmente;
- l’aggiornamento avvenga secondo modalità e criteri fissati dal regolamento attuativo;
- gli uffici trasmettano tempestivamente gli aggiornamenti ai tribunali ordinari competenti e ai giudici tutelari;
- entro il 31 dicembre di ogni anno gli uffici trasmettano alla Giunta regionale i dati aggiornati, per consentire verifica e coordinamento regionale.
Compiti dei tutori e degli amministratori di sostegno volontari
I volontari svolgono il proprio ufficio secondo il codice civile, le altre norme statali e il provvedimento di nomina del giudice tutelare.
La legge chiarisce che la loro attività non sostituisce i compiti e le responsabilità delle istituzioni, in particolare:
- ASL;
- enti locali;
- altri servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.
Per garantire la personalizzazione degli interventi e ai fini della permanenza negli elenchi, ciascun volontario non può assumere più di due incarichi contemporaneamente di tutela o amministrazione di sostegno.
Ruolo degli uffici provinciali di pubblica tutela
Gli uffici provinciali di pubblica tutela svolgono una funzione di supporto e coordinamento. Forniscono:
- informazioni e documentazione sulle attività dei tutori e amministratori, comprese consulenze giuridiche, economiche, fiscali e previdenziali;
- collegamento, previa intesa, con soggetti pubblici e privati che operano verso persone prive di autonomia;
- collaborazione, previa intesa, con organi e uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia;
- supporto formativo per gli operatori pubblici e privati coinvolti nel sistema di tutela.
Rete regionale di supporto e monitoraggio
Presso l’assessorato regionale competente è istituita una rete di supporto con finalità di uniformazione delle procedure degli uffici provinciali di pubblica tutela.
La rete serve a garantire una gestione coordinata e standardizzata delle attività di tutela e amministrazione di sostegno volontarie insieme a quelle pubbliche svolte da comuni, enti gestori socio-assistenziali e ASL.
Incentivi, agevolazioni e rimborsi
La legge prevede un capitolo di spesa dedicato, entro le risorse determinate annualmente dalla Giunta regionale, per:
- rimborsare le spese sostenute dai volontari, se il giudice tutelare riconosce l’equa indennità ex art. 379 c.c. e ne rileva l’impossibilità di porla a carico del patrimonio dell’amministrato;
- finanziare polizze assicurative per la responsabilità civile connessa all’incarico;
- prevedere benefit e agevolazioni, inclusi sconti o agevolazioni su servizi pubblici, trasporti, attività culturali, sportive e ricreative.
Sono inoltre previsti incentivi alle organizzazioni di volontariato che promuovono tali figure, tramite:
- contributi economici;
- facilitazioni nell’accesso a spazi pubblici e servizi;
- altre forme di sostegno per sensibilizzazione, formazione e aggiornamento.
Non spettano rimborsi, incentivi e agevolazioni quando l’incarico è conferito:
- al coniuge;
- all’altra parte dell’unione civile;
- al convivente di fatto;
- a un parente entro il quarto grado;
- a un affine entro il secondo grado del beneficiario.
Finanziamento e gestione delle risorse
La Giunta regionale determina annualmente:
- l’ammontare delle risorse da destinare alle attività promozionali e di sostegno;
- i criteri di riparto.
Le risorse sono erogate agli uffici provinciali di pubblica tutela, che ne curano la gestione e l’amministrazione, compresa l’erogazione degli incentivi ai volontari.
Gli uffici provinciali devono inoltre:
- rendicontare le risorse ricevute e le spese sostenute;
- trasmettere periodicamente all’assessorato competente report finanziari e operativi.
Regolamento attuativo
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve adottare un regolamento attuativo che disciplini in particolare:
- le modalità di formazione e aggiornamento degli elenchi degli uffici provinciali di pubblica tutela;
- le attività di formazione e aggiornamento dei tutori volontari e degli amministratori di sostegno.
Norme finanziarie e decorrenza
In prima applicazione, gli oneri sono quantificati in 25.000 euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027. La copertura avviene mediante incremento delle risorse sulla missione 12, programma 12.04, titolo 1, con corrispondente riduzione del fondo della missione 20, programma 20.03, titolo 1, capitolo 197746 del bilancio 2025-2027.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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