L.R. Piemonte 20/2025
Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali relative agli impegni istituzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica e aggiorna norme regionali su acque sotterranee, riscossione, servizi necroscopici, strutture ricettive, addizionale IRPEF e psicologia scolastica, oltre a intervenire sulla legge regionale 9/2025. Prevede anche l’abrogazione di alcune disposizioni e stabilisce l’assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale.
Adeguamenti urgenti di varie disposizioni regionali
Misure urgenti di adeguamento di disposizioni regionali
La legge regionale interviene in modo puntuale su più settori dell’ordinamento regionale, aggiornando norme vigenti della Regione e coordinando alcuni richiami con le modifiche già apportate dalla legge regionale n. 9/2025. L’atto non istituisce nuove discipline organiche, ma corregge, sostituisce o sopprime singole previsioni normative.
Acque sotterranee: esenzione dall’obbligo di chiusura dei pozzi irrigui
Viene riscritto il comma 6-bis dell’articolo 2 della legge regionale n. 22/1996 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. Le opere di prelievo delle acque sotterranee a uso irriguo, se realizzate prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall’obbligo di chiusura finalizzato a evitare la comunicazione tra falda in pressione e falda freatica.
L’esenzione opera solo a condizione che:
- tutti i corpi idrici sotterranei interessati si trovino in stato di qualità “buono”, secondo la classificazione vigente;
- l’esenzione non determini deterioramento ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
La norma precisa inoltre che l’esenzione si applica anche ai pozzi non ricondizionati entro il 31 dicembre 2024.
Riscossione: esclusione di AdER dal soggetto affidatario
Nella disciplina finanziaria regionale del 2002 viene inserita un’esclusione espressa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) dalla nozione di “soggetto affidatario” richiamata dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 20/2002, come già modificata nel 2025. L’effetto è quello di delimitare l’ambito soggettivo della disposizione regionale, sottraendo AdER al relativo regime.
Servizi necroscopici, funebri e cimiteriali: aggiornamento lessicale sulla disabilità
Nella legge regionale n. 15/2011, relativa ai servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, le espressioni “persone disabili” sono sostituite con “persone con disabilità” in due commi dell’articolo 3. Si tratta di un adeguamento terminologico, senza ulteriori modifiche sostanziali alla disciplina.
Strutture ricettive extralberghiere: semplificazioni redazionali
Per la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla legge regionale n. 13/2017, vengono apportate due correzioni testuali:
- è soppressa la locuzione “previa acquisizione” al comma 2 dell’articolo 5;
- al comma 3 dell’articolo 5 è soppressa la locuzione “Le locazioni brevi e”.
La legge incide quindi sulla formulazione della norma, con effetto di coordinamento rispetto al testo vigente.
Addizionale regionale IRPEF: coordinamento e abrogazione di un comma
In materia di addizionale regionale IRPEF, la legge modifica l’articolo 1 della legge regionale n. 4/2022, eliminando un riferimento alle disposizioni statali richiamate nel comma 1-ter, già introdotto nel 2025. Inoltre, abroga integralmente il comma 2 dell’articolo 1 della stessa legge regionale.
Psicologia scolastica: aggiornamento della formulazione sui soggetti coinvolti
Nella legge regionale n. 9/2023, che istituisce il servizio di psicologia scolastica, l’espressione “psicologi incardinati nel sistema scolastico” viene sostituita con “esperti presenti all’interno delle istituzioni scolastiche”. La modifica opera nel comma 5 dell’articolo 2 ed è di natura lessicale e coordinativa.
Interventi sulla legge regionale n. 9/2025
La legge interviene anche sulla più recente legge regionale n. 9/2025, disponendo:
- l’abrogazione degli articoli 35 e 51;
- la soppressione, al comma 1 dell’articolo 84, delle parole “e di tutela”.
Si tratta di un intervento di manutenzione normativa su disposizioni della stessa annualità.
Clausola finanziaria
È espressamente previsto che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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