L.R. Piemonte 19/2025
Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina piemontese dell’edilizia sociale introducendo la possibilità per gli enti proprietari di destinare fino al 20% degli alloggi non assegnabili per gravi carenze manutentive, e in parte anche alloggi assegnabili, a progetti temporanei a canone sostenibile. I progetti sono approvati dagli organi competenti e autorizzati dalla Giunta regionale per massimo 8 anni, prorogabili.
Riserva di alloggi di edilizia sociale per progetti temporanei di valorizzazione a canone sostenibile
Valorizzazione temporanea del patrimonio di edilizia sociale
La legge regionale del Piemonte interviene sulla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, introducendo una disciplina specifica per l’utilizzo temporaneo di una quota del patrimonio di edilizia sociale al fine di favorirne la valorizzazione tramite progetti a canone sostenibile. L’obiettivo è diversificare la gestione degli alloggi e generare risorse da reinvestire nella manutenzione del patrimonio pubblico.
Ambito di applicazione e quota di patrimonio utilizzabile
Gli enti proprietari possono destinare parte del proprio patrimonio a progetti di messa a disposizione temporanea di alloggi a canone sostenibile. La quota ordinaria massima utilizzabile è pari al 20% degli alloggi di edilizia sociale di proprietà dell’ente non assegnabili per gravi carenze manutentive. Tale limite può essere aumentato in presenza di comprovate ragioni gestionali o quando il patrimonio dell’ente sia particolarmente esiguo.
Utilizzo anche di alloggi disponibili per l’assegnazione
Entro la medesima quota massima, possono essere impiegati anche alloggi già disponibili per l’assegnazione, purché i benefici economici attesi dal progetto consentano il ripristino di un pari numero di alloggi non assegnabili entro la durata del progetto. La norma collega quindi l’uso temporaneo di immobili assegnabili alla concreta capacità del progetto di produrre risorse sufficienti a recuperare altre unità abitative inutilizzabili.
Destinazione dei proventi e obblighi di trasparenza
I proventi derivanti dalle valorizzazioni devono concorrere alla manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dell’ente proprietario. La legge richiede espressamente rendicontazione, pubblicità e tracciabilità dei proventi, rafforzando così i profili di controllo sull’impiego delle entrate generate dai progetti.
Approvazione dei progetti
Per gli alloggi di proprietà comunale, i progetti devono essere approvati con delibera della giunta del comune proprietario e con delibera della giunta del comune nel cui territorio si trovano gli immobili. Per gli alloggi di proprietà di altri enti, è invece sufficiente l’adozione di un apposito atto deliberativo dell’organo di amministrazione dell’ente proprietario.
Contenuti minimi dei progetti
I progetti devono indicare almeno:
- le modalità di selezione dei destinatari finali; se sono previsti accordi con altre amministrazioni pubbliche, la selezione può essere demandata a tali amministrazioni;
- il criterio di determinazione del canone;
- i benefici attesi in termini di redditività del progetto;
- la durata del progetto.
Autorizzazione regionale, durata e proroga
L’utilizzo degli alloggi per questi progetti è subordinato all’autorizzazione della Giunta regionale, che può concederla per una durata massima di otto anni, eventualmente prorogabile. La proroga è subordinata alla verifica del progetto e delle esigenze di alloggi da assegnare nel relativo ambito territoriale sociale.
Monitoraggio regionale
La Giunta regionale deve relazionare annualmente alla competente commissione consiliare sui progetti approvati e sul loro stato di attuazione.
Regime finanziario
La legge prevede la neutralità finanziaria dell’intervento: dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
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