Sentenza del 26/07/2016 n. 4951 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Vizio notifica - Atto presupposto - Intimazione pagamento - Nullità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la mancata notifica dell’atto presupposto inficia la validità dell’atto successivo, poiché interrompe la sequenza procedimentale prevista dalla legge. L’intimazione di pagamento è stata quindi ritenuta nulla per vizio procedurale, in conformità all’orientamento della Cassazione n. 16412/2007.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento sostenendo che non gli fosse stato notificato un atto presupposto, cioè un precedente atto necessario nella sequenza procedimentale di formazione e riscossione della pretesa tributaria. La mancata notifica avrebbe impedito al contribuente di conoscere tempestivamente la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, determinando un vizio della procedura.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
Disciplina le modalità di notificazione degli atti presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario; il rispetto delle regole di notifica è rilevante per la validità della conoscenza legale dell’atto.
Art. 149 c.p.c.
Regola la notificazione a mezzo posta e rileva per verificare la corretta perfezione della notifica dell’atto.
Art. 155 c.p.c.
Contiene regole sul computo dei termini processuali, utili per stabilire il perfezionamento e la tempestività degli adempimenti notificatori.
Cassazione n. 16412/2007
Conferma il principio secondo cui la mancata notifica di un atto presupposto può determinare la nullità dell’atto consequenziale, quando l’atto presupposto è necessario nella sequenza di formazione della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando un atto tributario successivo presuppone necessariamente un atto precedente, la mancata o invalida notifica di quest’ultimo può rendere nullo l’atto successivo per vizio della sequenza procedimentale.
- L’atto consequenziale non può fondarsi validamente su un atto presupposto mai portato a conoscenza del contribuente secondo le forme di legge.
- In caso di impugnazione, è opportuno verificare sia l’esistenza dell’atto presupposto sia la correttezza della relativa notifica, incluse le modalità, il destinatario e il rispetto dei termini.
- La nullità dell’atto successivo deriva in particolare dalla compromissione del diritto di difesa e dalla mancata possibilità di contestare tempestivamente la pretesa tributaria.
- La verifica della notifica deve essere effettuata sulla base delle regole applicabili al caso concreto e della documentazione attestante il perfezionamento della notificazione.
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