Cassazione Civile, Ordinanza n. 07075/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2019, con cui l’Ufficio recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, disconoscendo costi ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti e fatturate da due società per cessioni di beni strumentali. La pretesa nasceva da una verifica della Guardia di finanza che aveva ricostruito una rete di società riferibili, direttamente o indirettamente, allo stesso soggetto, ritenute usate per schermare la disponibilità dei beni e generare fatturazioni infragruppo per prestazioni mai rese. La contribuente aveva contestato in cassazione la sentenza di appello con tre motivi: violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, lamentando che il giudice di merito avesse trasformato mere congetture in indizi gravi, precisi e concordanti; subordinatamente, travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio; infine, violazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo che non fosse chiarita la natura dell’inesistenza delle operazioni e che, comunque, l’ufficio non avesse fornito prova sufficientemente convincente per negare la deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l’apparente denuncia di violazioni di legge, essi miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ricostruito analiticamente la catena societaria, la disponibilità dei beni e l’assenza di prova dei pagamenti e della reale circolazione dei beni. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, affermando che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova contraria dell’effettività delle operazioni, prova che nella specie non era stata fornita. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite, alla maggiorazione ex art. 96 c.p.c., e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro delle censure sui fatti e sulla valutazione delle prove, ma non ritenuto violato; il ricorso cercava in realtà una nuova valutazione del compendio istruttorio.
art. 2697 c.c.
Evocato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’inesistenza dell’operazione anche per presunzioni, mentre al contribuente spetta la prova contraria dell’effettività.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto che l’Ufficio avesse assolto l’onere probatorio mediante un compendio presuntivo ritenuto adeguato dal giudice di merito.
art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973
Norma richiamata dal ricorrente in tema di accertamento analitico-induttivo; la Corte ha reputato infondate le censure contro l’utilizzo del materiale presuntivo dell’Ufficio.
art. 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente quale base dell’accertamento IVA; la Corte ha confermato la legittimità del recupero fondato su operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come fondamento formale dei motivi di ricorso; la Corte ha osservato che le doglianze non introducevano vere violazioni di legge, ma tendevano a un riesame del merito.
art. 109 TUIR
In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo che il contribuente provi l’effettività delle operazioni.
D.Lgs. n. 446 del 1997
Richiamato nel confronto con la disciplina della deducibilità dei costi e dell’IRAP, ma senza incidere sul principio decisivo della indeducibilità dei costi fittizi.
artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicati per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore e alla regolazione aggravata delle spese, in considerazione dell’esito del ricorso.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la definizione del giudizio in camera di consiglio con rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge: il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio della decisione impugnata e mira soltanto a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni e il contribuente deve fornire la prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni; non basta la mera esibizione delle fatture o la regolarità formale della contabilità.
- Quando il giudice accerta che le operazioni fatturate sono oggettivamente inesistenti, i relativi costi sono indeducibili per difetto di inerenza; la deducibilità può essere salvata solo dalla dimostrazione, da parte del contribuente, della reale effettuazione delle operazioni.
- La contestazione dell’inesistenza delle operazioni deve essere affrontata con prova puntuale della catena degli scambi, dei pagamenti e della reale circolazione dei beni o dei servizi; la mancanza di documentazione e di riscontri sui pagamenti rafforza la tesi dell’operazione fittizia.
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