Sentenza n. 1633/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di risoluzione dell’interferenza con una condotta idrica, nonché gli atti della riedizione della valutazione e della gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione al RTI controinteressato e gli atti connessi, deducendo, con due profili di censura, la violazione dell’art. 16 del disciplinare, dell’art. 93 del d.lgs. 36/2023, del principio di segretezza delle offerte e del giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva annullato l’esclusione del concorrente poi riammesso. In particolare, ha sostenuto che, dopo la riammissione, la commissione non potesse rivalutare l’offerta tecnica quando erano già note le offerte economiche e che la gara dovesse essere azzerata e ripetuta ex novo; ha inoltre affermato che, per la riedizione del potere, fosse necessaria una nuova commissione, poiché quella originaria aveva già formulato un giudizio di radicale inammissibilità sul concorrente. È stata proposta anche una domanda risarcitoria. Il ricorso incidentale dell’aggiudicatario contestava, a sua volta, gli atti di gara nella parte in cui non avevano rilevato profili escludenti a carico della ricorrente principale.
La decisione
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato estromesso per difetto di legittimazione passiva, poiché le censure riguardavano atti imputabili alla stazione appaltante. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare un provvedimento espresso di diniego della sostituzione della commissione, che però non esisteva; la stazione appaltante aveva soltanto riaperto la gara e rimesso le ulteriori attività alla commissione. Il TAR ha aggiunto che, anche nel merito, l’art. 93, comma 6, del d.lgs. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante discrezionalità motivata sulla riconvocazione della stessa commissione o sulla sua sostituzione, salvo il caso in cui l’annullamento dipenda da un vizio nella composizione della commissione. Non essendo stato dedotto un vizio di composizione o di funzionamento né risultando una statuizione giudiziale che imponesse una nuova commissione, la scelta non era sindacabile nel caso concreto. È stata inoltre respinta la censura sulla segretezza delle offerte: dopo l’esclusione della ricorrente, era stata aperta soltanto l’offerta economica dell’unico concorrente rimasto ammesso; l’offerta economica del RTI poi riammesso non era stata aperta né conosciuta dalla commissione quando essa rivalutò la sua offerta tecnica. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’infondatezza delle censure e l’assenza dei relativi presupposti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato esaminato e respinto il ricorso principale secondo il criterio della ragione più liquida. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 3.000, oltre accessori, in favore della stazione appaltante e altrettanti in favore dell’aggiudicatario; spese compensate nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023
Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Nel rinnovo della gara dopo l’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione, la regola è la riconvocazione della medesima commissione; la stazione appaltante può motivatamente disporre diversamente, mentre la sostituzione è obbligatoria se l’annullamento dipende da un vizio nella composizione della commissione.
art. 60 c.p.a.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone, secondo il giudice, le condizioni processuali.
Massime di principio
- Nel rinnovo della procedura di gara conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di un concorrente, l’art. 93, comma 6, del d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di riconvocare la commissione originaria oppure, con motivata determinazione, di sostituirla; la sostituzione è necessaria quando l’annullamento dipende da un vizio nella composizione della commissione.
- Non sussiste un principio generale per cui la rinnovazione dell’attività valutativa debba essere affidata a una commissione diversa da quella originaria. In assenza di un vizio della composizione o del funzionamento dell’organo, la scelta di sostituire la commissione rientra nella valutazione dell’amministrazione, salvo che una statuizione giudiziale o una specifica disposizione imponga la sostituzione.
- La censura contro la mancata sostituzione della commissione non può essere diretta contro la mera riapertura della gara quando non esiste un provvedimento espresso di diniego della sostituzione: in tale situazione, la contestazione avrebbe dovuto investire un atto che avesse effettivamente deciso sulla richiesta di sostituzione.
- La rivalutazione dell’offerta tecnica dopo la riapertura della gara non viola, di per sé, la separazione tra offerta tecnica ed economica se la commissione non ha conosciuto l’offerta economica del concorrente la cui offerta tecnica viene rivalutata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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