Sentenza del 16/06/2015 n. 1127 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 4, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.p.r. 26.04.1986, n. 131 (nel testo in vigore fino al 31.12.2013), per il trasferimento di un terreno soggetto a vincolo paesaggistico ambientale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 3% prevista dall'art. 1, comma 4, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2013, in relazione al trasferimento di un terreno soggetto a vincolo paesaggistico-ambientale. La questione consisteva nello stabilire se tale vincolo fosse equiparabile al vincolo previsto per gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
La decisione
L'agevolazione è stata negata. La disposizione prevedeva l'aliquota ridotta esclusivamente per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge n. 1089 del 1939. Il vincolo paesaggistico-ambientale è stato ritenuto diverso e non assimilabile a quello storico-artistico o archeologico; pertanto, il solo assoggettamento del terreno a vincolo paesaggistico non consente di beneficiare dell'aliquota agevolata.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 4, della Tariffa, Parte prima, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2013
Aliquota agevolata del 3% per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.
L'agevolazione ha ambito applicativo limitato agli immobili sottoposti al vincolo storico, artistico o archeologico previsto dalla normativa richiamata e non si estende ai beni soggetti al distinto vincolo paesaggistico-ambientale.
Legge 1 giugno 1939, n. 1089
È richiamata come normativa relativa alla tutela degli immobili di interesse storico, artistico e archeologico, cui era subordinata l'applicazione dell'aliquota agevolata.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese a fattispecie non espressamente comprese nella norma.
- Un vincolo paesaggistico-ambientale non equivale automaticamente a un vincolo storico, artistico o archeologico; la diversa natura del vincolo può escludere l'agevolazione.
- Per applicare un'aliquota agevolata occorre verificare sia la tipologia del bene sia la specifica normativa istitutiva del vincolo, non essendo sufficiente la sola presenza di una generica tutela pubblicistica.
- In situazioni analoghe, è necessario controllare la versione temporale della norma applicabile, poiché modifiche legislative possono incidere sui requisiti e sulla misura dell'agevolazione.
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