Cassazione Civile, Sentenza n. 6610/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRAP per il 2011 (relativo alla presunta insussistenza del diritto alla riduzione della base imponibile prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997 - 'riduzione del cuneo fiscale'). Contestazioni accessorie: legittimazione passiva della beneficiaria della scissione parziale, responsabilità solidale per debiti ante-scissione, nullità dell'atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale, nullità per sottoscrizione/delega dell'avviso, richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, e vizio di motivazione della sentenza di appello che avrebbe semplicemente fatto richiamo a un giudizio parallelo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (vizio di motivazione / error in procedendo) dichiarando la sentenza della CTR nulla e cassandola con rinvio al giudice a quo; in conseguenza sono stati assorbiti i motivi primo, terzo, quarto, quinto e ottavo; sono stati rigettati i motivi sesto, settimo e nono. La causa è rinviata al giudice di merito per nuovo esame, con condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente nel Q.P.M.
Norme richiamate
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4
Norma che disciplina la riduzione della base imponibile IRAP (cd. riduzione del cuneo fiscale), oggetto del contendere: la corte non ha deciso nel merito sulla corretta applicazione della riduzione perché ha cassato la sentenza d'appello per vizio di motivazione e ha rinviato per nuovo esame.
D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 42
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è considerata delega di firma e non di funzioni: non è necessario che la delega indichi nominativo e durata; ordini di servizio che individuano la qualifica del delegato sono idonei a dimostrare la legittimazione alla firma.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Norme processuali richiamate in relazione al vizio di motivazione/nullità della sentenza: la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse insufficiente in quanto si è limitata a richiamare un giudizio parallelo senza prendere posizione sulle eccezioni di merito.
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4
Grounds di cassazione invocate: n.3 (violazione di legge) e n.4 (nullità per motivazione apparente/omessa). La Corte ha accolto la doglianza fondata sul n.4 (motivazione apparente/error in procedendo) e ha cassato la sentenza.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 173, commi 12 e 13
Norme richiamate dalla ricorrente in tema di effetti della scissione parziale rispetto ai debiti antecedenti; la Corte, richiamando giurisprudenza, ha comunque ritenuto che la vicenda della legittimazione passiva e della solidarietà richiedesse specifica motivazione del giudice di merito.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Norma in tema di sanzioni tributari richiamata per la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; la Corte non si è pronunciata sul merito della disapplicazione, avendo cassato la sentenza per vizio di motivazione.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), articoli 10 e 12
art. 10, comma 3; art. 12, comma 7
Richiamate in relazione ai principi di tutela del contribuente e al contraddittorio; la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale opera in via generale per i tributi 'armonizzati' ma non in modo generalizzato per i tributi non armonizzati come l'IRAP.
codice di procedura civile, disposizioni sull'ordinamento processuale
art. 112 c.p.c.; art. 156 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per censurare omissioni e vizi di motivazione/omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto che alcune questioni (in particolare la motivazione d'appello) fossero effettivamente viziate e ha cassato per tale motivo.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può limitarsi a richiamare il risultato di un giudizio parallelo senza motivare specificamente la propria decisione: l'omissione di una motivazione chiara e adeguata integra vizio di motivazione (error in procedendo) che giustifica la cassazione con rinvio.
- Per i tributi non armonizzati (es. IRAP/IRPEG) non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: la doglianza sul mancato contraddittorio deve fondarsi su norme che espressamente lo prevedano.
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente delegata tramite ordini di servizio che identificano la qualifica del delegato: la delega è di firma e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del funzionario delegato.
- La qualifica di beneficiaria di una scissione parziale non esclude automaticamente la responsabilità per debiti ante-scissione; la responsabilità solidale deve essere valutata alla luce delle norme e della giurisprudenza e adeguatamente motivata dal giudice.
- La disapplicazione delle sanzioni può essere giustificata da obiettive incertezze normative, ma la relativa richiesta richiede motivazione specifica e non può essere bypassata con richiamo ad altri procedimenti.
- In casi analoghi conviene: (a) chiedere al giudice di merito motivazioni puntuali e autonome, (b) produrre ordini di servizio o altri documenti che provino la delega alla firma dell'atto, (c) argomentare con precisione l'esistenza di incertezza normativa se si pretende la disapplicazione delle sanzioni, e (d) non affidarsi a decisioni di giudizi paralleli salvo che siano già passate in giudicato o siano giustificate nel merito.
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