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Legge

L.R. Valle d'Aosta 17/2001

Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 17/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina in Valle d'Aosta elezione, requisiti, durata, incompatibilità, trattamento economico, organizzazione e funzionamento del Difensore civico, attribuendogli anche funzioni di garante per minori, persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e persone con disabilità. Prevede norme transitorie per il primo mandato e abroga la previgente disciplina del 1992 e successive modifiche.

Disciplina dell'Ufficio del Difensore civico della Valle d'Aosta e dei relativi compiti di garanzia

Disciplina dell'Ufficio del Difensore civico della Valle d'Aosta

La legge regola l’elezione, le funzioni, l’organizzazione e il finanziamento dell’Ufficio del Difensore civico della Regione Valle d’Aosta, configurandolo come organo di tutela non giurisdizionale, autonomo e indipendente. Nel tempo il testo è stato arricchito con compiti di garanzia in favore di minori, persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e persone con disabilità.

Finalità e principi dell’azione

Il Difensore civico opera in piena libertà e indipendenza, senza controlli gerarchici o funzionali. La sua attività è diretta a garantire tutela non giurisdizionale di diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi e diffusi, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Svolge funzioni di:

  • consulenza e supporto a persone fisiche e giuridiche nei rapporti con la pubblica amministrazione;
  • mediazione tra istituzioni e comunità regionale;
  • proposta per migliorare la qualità dell’azione amministrativa.

Contribuisce inoltre alla tutela delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni fondate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Rapporti con ricorsi e azioni giudiziarie

Il Difensore civico può intervenire anche quando una lite è già pendente in sede amministrativa, civile o amministrativa giurisdizionale. Se sopravviene una lite, può sospendere il proprio intervento in attesa della pronuncia competente.

Funzioni di garanzia speciali

Il Difensore civico esercita anche specifiche funzioni di garanzia su tre ambiti.

Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Svolge le funzioni di garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina dell’ordinamento penitenziario.

Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità alle convenzioni internazionali e alle norme statali e regionali vigenti.

L’azione è orientata a:

  • diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • segnalare e raccomandare interventi normativi e legislativi;
  • vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare violazioni;
  • promuovere diritti e interessi diffusi in ambito familiare, scolastico, territoriale, sociale, educativo, culturale, economico e digitale.

Tra le principali funzioni figurano iniziative contro abuso, sfruttamento, violenza, dispersione scolastica e lavoro minorile; attività di informazione e vigilanza sui media; tutela dei minori ospitati in strutture; sostegno agli operatori sociali; formazione sulla rappresentanza legale dei minori; verifica dell’accoglienza dei minori stranieri, anche non accompagnati; pareri e proposte su atti regionali; iniziative contro la violenza tra minori e per l’uso sicuro delle tecnologie.

Garante dei diritti delle persone con disabilità

Promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità nel territorio regionale, nel rispetto della normativa statale e sovranazionale richiamata dalla legge.

Le funzioni comprendono, tra l’altro:

  • promozione della dignità, dell’autonomia e dell’inclusione;
  • tutela giuridica, economica e sociale e accessibilità a servizi e prestazioni;
  • segnalazione di atti e comportamenti discriminatori;
  • prevenzione di sfruttamento, violenza, abuso, bullismo e cyberbullismo;
  • vigilanza sulle condizioni lavorative, di orientamento, formazione e tirocinio;
  • promozione della rimozione di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive;
  • ricezione di segnalazioni e sollecitazione delle amministrazioni competenti, anche con attivazione di interventi sostitutivi in caso di inerzia;
  • formulazione di proposte alla Giunta regionale;
  • supporto tecnico e legale agli operatori sociali e promozione di formazione e buone pratiche;
  • attività informative e sensibilizzazione;
  • osservazioni su atti normativi e di indirizzo regionali;
  • promozione del ruolo del disability manager.

Le disposizioni si applicano anche ai caregiver familiari e agli altri soggetti che concorrano alle finalità dell’articolo.

Supporto alle funzioni sul tema disabilità

Lo svolgimento delle funzioni di garante per le persone con disabilità è assicurato mediante l’assegnazione all’Ufficio del Difensore civico di una unità di personale di categoria D. L’attuazione avviene nei limiti di spesa complessivi previsti dalla legislazione finanziaria regionale richiamata.

Requisiti per l’elezione

Il Difensore civico deve essere cittadino italiano, offrire massime garanzie di indipendenza e obiettività e possedere qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

I requisiti specifici sono:

  • residenza nella Regione da almeno cinque anni;
  • laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza;
  • età superiore a quarant’anni;
  • assenza di condanne penali;
  • assenza delle cause di ineleggibilità previste;
  • conoscenza della lingua francese accertata secondo le modalità previste dalla legge.

Procedimento di candidatura, accertamento linguistico ed elezione

Il procedimento è avviato con avviso pubblico del Presidente della Regione sul Bollettino ufficiale. L’avviso indica l’intenzione di procedere all’elezione, i requisiti, il trattamento economico e il termine di 30 giorni per presentare candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Le candidature possono essere presentate dai candidati, da singoli cittadini, enti o associazioni e devono contenere dati anagrafici, titoli di studio, curriculum e elementi idonei a dimostrare competenza, esperienza e conoscenza della realtà socio-culturale valdostana. Va allegata l’accettazione dell’incarico.

La segreteria generale del Consiglio regionale verifica i requisiti; l’eventuale esclusione è deliberata dall’Ufficio di Presidenza.

Prima dell’elezione i candidati devono superare, o aver già superato, l’esame di conoscenza della lingua francese. L’elezione avviene in Consiglio regionale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione; dopo due votazioni infruttuose, nella stessa seduta è sufficiente la maggioranza assoluta.

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Non è eleggibile chi ha ricoperto, negli ultimi tre anni, determinate cariche politiche o di controllo, tra cui:

  • parlamentare europeo o nazionale;
  • Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale;
  • presidente, assessore o consigliere di Comunità montana;
  • sindaco o assessore comunale;
  • consigliere comunale di comuni con oltre 5.000 abitanti;
  • incarichi direttivi in partiti politici o movimenti sindacali;
  • cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione.

È inoltre escluso chi abbia già ricoperto la carica per due mandati.

La carica è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e con ogni attività imprenditoriale. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 20 giorni dalla comunicazione dell’elezione, altrimenti il Consiglio dichiara la decadenza.

Il Difensore civico deve comunicare senza ritardo il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità. La decadenza può essere dichiarata d’ufficio o su ricorso scritto di cittadini residenti. Prima della decisione, gli viene contestata la causa e sono concessi 20 giorni per controdeduzioni.

In caso di cessazione anticipata delle funzioni, alcune cause di ineleggibilità non operano se l’interessato si dimette entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di candidatura.

Incompatibilità rispetto ad altre cariche

Chi ha svolto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile, salvo il decorso di almeno tre anni dalla cessazione, alle principali cariche regionali e locali della Valle d’Aosta indicate dalla legge. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive, l’ineleggibilità non opera se il mandato di Difensore civico cessa entro 7 giorni dal provvedimento di scioglimento.

Durata del mandato, proroga e revoca

Il mandato dura cinque anni dalla data di elezione ed è rinnovabile una sola volta.

Il procedimento per la nuova elezione deve essere avviato:

  • tre mesi prima della scadenza ordinaria;
  • immediatamente dopo la cessazione per dimissioni o altra causa, se il mandato termina anticipatamente;
  • entro tre mesi dall’elezione del nuovo Consiglio regionale se la scadenza cade negli ultimi sei mesi della legislatura.

I poteri sono prorogati fino all’insediamento del successore, ma non oltre un anno dalla scadenza del mandato, salvo decadenza o revoca. La revoca è possibile per gravi motivi connessi all’esercizio delle funzioni, su proposta motivata dell’Ufficio di Presidenza e con deliberazione del Consiglio a maggioranza dei due terzi.

Trattamento economico e aspettativa

Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all’indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre a indennità di missione e rimborsi viaggio nella stessa misura prevista per i consiglieri.

L’Ufficio di Presidenza stabilisce criteri e modalità per beni, servizi, supporti funzionali e coperture assicurative, entro il limite previsto per i consiglieri regionali.

Per il lavoratore subordinato di pubbliche amministrazioni eletto Difensore civico, se compatibile con lo status giuridico, è prevista l’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, con rimborso dei contributi previdenziali al datore di lavoro. Per lavoratori del settore privato, autonomi o imprenditori, il trattamento economico è aumentato del 25%.

Soggetti che possono richiedere l’intervento

Possono chiedere l’intervento, senza formalità particolari:

  • cittadini;
  • stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella Regione;
  • enti e formazioni sociali.

L’intervento è ammesso per omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nell’attività amministrativa o negli atti già emanati da:

  • strutture e organi dell’amministrazione regionale;
  • enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi;
  • enti locali, per funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
  • Azienda USL Valle d’Aosta.

I consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali non possono ricorrere al Difensore civico per questioni inerenti al proprio mandato.

Ambito di intervento verso enti locali e amministrazioni statali

Il Difensore civico può intervenire nei confronti degli enti locali anche per le funzioni proprie, ma solo previa convenzione con il Consiglio regionale.

Fino all’istituzione del Difensore civico nazionale esercita inoltre funzioni nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente alle rispettive competenze, esclusi i settori della difesa, sicurezza pubblica e giustizia.

Poteri istruttori e modalità di intervento

Su istanza, il Difensore civico può:

  • chiedere notizie sullo stato delle pratiche;
  • consultare e ottenere copia degli atti e documenti;
  • convocare il responsabile del procedimento;
  • accedere agli uffici;
  • prospettare situazioni di incertezza giuridica o carenza normativa e sollecitare provvedimenti.

Dopo l’intervento può formulare osservazioni all’amministrazione, che, se non si adegua, deve motivare per iscritto il dissenso. L’istante viene informato dell’esito e delle possibili iniziative amministrative o giurisdizionali. Il Difensore è tenuto al segreto d’ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Rapporti con il responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento deve fornire senza ritardo quanto richiesto. Il Difensore può segnalare ritardi o ostacoli all’amministratore competente ai fini dell’eventuale apertura di un procedimento disciplinare. L’avvio e l’esito del procedimento disciplinare, o l’archiviazione, devono essere comunicati al Difensore.

Rapporti con le Commissioni consiliari e relazioni annuali

Il Difensore civico è sentito dalle Commissioni consiliari su sua richiesta e può essere convocato dalle stesse per chiarimenti sull’attività svolta.

Entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione sull’attività dell’anno precedente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La relazione può contenere proposte di innovazioni normative o amministrative e singole relazioni sulle ulteriori funzioni di garanzia attribuite dalla legge; viene illustrata in Commissione consiliare competente e pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio.

In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore può inviare relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione. Può inoltre dare pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini.

Organizzazione dell’Ufficio

La sede è nel capoluogo regionale, presso la Presidenza del Consiglio regionale; le funzioni possono essere svolte anche in sedi decentrate.

L’Ufficio di Presidenza adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento decentrato e per le funzioni di garanzia verso le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

La dotazione organica è determinata dall’Ufficio di Presidenza nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico, che per la gestione amministrativa si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.

Su richiesta motivata e nei limiti degli stanziamenti annuali, l’Ufficio di Presidenza può disporre consulenze, traduzioni e incarichi esterni. Il Consiglio regionale assegna inoltre locali idonei.

Spese di funzionamento e gestione

Le spese dell’Ufficio gravano su un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale e riguardano:

  • trattamento economico, trasferte e missioni;
  • locali e funzionamento amministrativo;
  • attività di promozione e rappresentanza;
  • consulenze, traduzioni e incarichi.

La gestione amministrativa e contabile è affidata alla struttura del Consiglio regionale competente in materia di risorse e patrimonio.

Protezione dei dati personali

L’Ufficio di Presidenza, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali effettuato con strumenti informatici e telematici, nel rispetto della disciplina statale richiamata.

Disposizioni finanziarie, abrogazioni e transitorio

Gli oneri derivanti dalla legge sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale; la norma indica la copertura finanziaria sul fondo per il funzionamento del Consiglio regionale per l’anno 2001 e il triennio 2001/2003.

Sono abrogate la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5, la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49, la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

In via transitoria, fino all’elezione del primo Difensore civico secondo la nuova disciplina e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, restano prorogate le funzioni del Difensore civico in carica e continuano ad applicarsi, se compatibili, le precedenti disposizioni. Ai fini del limite ai mandati, il mandato svolto sotto la vecchia legge e la relativa proroga valgono come un unico mandato. Sono previste inoltre regole transitorie sulle ineleggibilità e, per il Difensore civico in carica all’entrata in vigore, sulla riduzione ad un anno del termine massimo di proroga.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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