Deliberazione n. 634 del 17/10/2024
Provvedimento del 17 ottobre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure avevano imposto ai gestori delle piattaforme indicate di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori per dodici mesi. Non emerge una sanzione, ma solo la convalida/ratifica dei provvedimenti urgenti già adottati.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook, Instagram, Threads, Telegram, LinkedIn e X per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione di revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti su materiale riconducibile a revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati l’8 ottobre 2024 dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Threads, Telegram, LinkedIn e X. Il procedimento origina da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di cosiddetto "revenge porn" e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, Telegram, LinkedIn e X. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la disciplina richiamata, dando luogo all’adozione di misure immediate.
Misure urgenti adottate
Con i provvedimenti nn. 492, 493, 494 e 495 dell’8 ottobre 2024, il dirigente ha ordinato ai soggetti gestori indicati di:
- impedire l’immediata diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
- adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 17 ottobre 2024 il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene una contestazione sanzionatoria né l’irrogazione di una sanzione pecuniaria; l’intervento ha natura essenzialmente preventiva e di contenimento della diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Segnalazione per potenziale diffusione di materiale sessualmente esplicito
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, Telegram, LinkedIn e X, per evitare la diffusione di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Adozione di misure urgenti da parte del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 492-495 dell’8 ottobre 2024, ingiungendo a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Linkedin Ireland Unlimited Company e Twitter International Company di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale ai fini probatori
Alle medesime società è stato inoltre prescritto di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 17 ottobre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte. Non risultano ulteriori prescrizioni, contestazioni sanzionatorie o importi di sanzione.
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