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Sentenza

Sentenza n. 2405/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento del 30.05.2025, di diniego del riconoscimento del titolo di abilitazione professionale conseguito all'estero dalla ricorrente per la classe di concorso A022, emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, notificato in pari data a mezzo PEC; - del provvedimento del 27.05.2025, di comunicazione dell'esito negativo delle prove scritte sostenute dalla ricorrente e della conseguente non ammissione alla prova orale per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero, emanato dal "Liceo Statale Ettore Majorana" di Rho (MI) in data 27.05.2025 e comunicato in pari data a mezzo mail; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 3008, del 05.12.2024, emanato in data 12.11.2024 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo propedeutico al riconoscimento del titolo conseguito all'estero dalla ricorrente; - di qualsiasi altro atto che sia e/o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto impugnato e/o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi compreso il silenzio-rigetto eventualmente maturatosi a seguito della tempestiva richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 3.06.2025 e non completamente evasa dall'Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202502888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di abilitazione professionale conseguito all'estero, unitamente agli atti relativi alla non ammissione alla prova orale e alle modalità della procedura compensativa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo estero di formazione professionale per la classe di concorso A-22, la comunicazione dell'esito negativo delle prove scritte e della conseguente non ammissione alla prova orale, nonché il decreto ministeriale che disciplinava la procedura di riconoscimento. Ha dedotto, in sostanza, il difetto di istruttoria e di motivazione delle valutazioni rese dalla commissione, evidenziando le carenze della documentazione prodotta dall'amministrazione: la griglia di valutazione della prima prova scritta non era redatta in lingua italiana e risultava priva dei punteggi relativi ad alcuni parametri; inoltre, mancavano i verbali delle prove. È stato altresì contestato il silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti, non integralmente evasa. Il TAR, in sede cautelare, aveva rilevato profili di fumus boni iuris con riguardo alla sufficienza motivazionale dei voti numerici, in assenza di criteri di massima e di documentazione idonea a raccordare i punteggi assegnati ai parametri di valutazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha riesaminato le prove tramite una nuova commissione e, all'esito favorevole della misura compensativa, ha adottato il decreto dipartimentale del 12 gennaio 2026, riconoscendo definitivamente il titolo estero come abilitazione all'insegnamento per la classe A-22. L'attività amministrativa sopravvenuta è stata ritenuta pienamente e irretrattabilmente satisfattiva dell'interesse azionato e non subordinata all'esito del giudizio, sicché non residuava alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito sull'illegittimità degli atti originariamente impugnati. Ai fini delle spese, il Collegio ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza del ricorso e ha ritenuto che, in assenza della sopravvenienza, la domanda sarebbe stata meritevole di accoglimento, valorizzando le criticità già individuate nell'ordinanza cautelare in tema di istruttoria e motivazione. Le spese sono state quindi poste a carico dell'amministrazione per soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente la posizione azionata, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    Costituisce la base normativa della prova attitudinale o misura compensativa prevista nel procedimento di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone un'attività amministrativa sopravvenuta che soddisfi integralmente e in modo irretrattabile l'interesse azionato, lasciando priva di utilità concreta una pronuncia di merito sull'atto impugnato.
  • Il riconoscimento sopravvenuto della posizione sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere anche quando l'amministrazione abbia adottato il provvedimento satisfattivo senza riserva e senza subordinarne gli effetti all'esito del giudizio.
  • Quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese richiede una valutazione virtuale della fondatezza della pretesa originaria, verificando se, in assenza dell'attività amministrativa sopravvenuta, il ricorso sarebbe stato accolto.
  • La valutazione espressa mediante voti numerici soddisfa l'obbligo di motivazione solo quando sia collegabile a criteri di massima e a parametri di valutazione previamente determinati e adeguatamente documentati; in mancanza, possono emergere vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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