Sentenza n. 11397/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) delle graduatorie nazionali di merito del corso di laurea afferente alla Classe di Laurea Magistrale in medicina e chirurgia (LM 41), pubblicate in data 8 gennaio 2026; b) degli esiti delle prove di ammissione al corso di laurea sub a), svoltesi il 20 novembre 2025 (prima sessione) e del 10 dicembre 2025 (seconda sessione), nonché dell’esito negativo ed escludente che ne è scaturito per la ricorrente in termini di impossibilità all’immatricolazione al corso di laurea prescelto; c) del verbale delle prove sub b) redatto dalla Commissione di concorso costituita presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; d) dei verbali della Commissione, di data e numero sconosciuti e mai pubblicati, delle sedute di correzione delle suddette prove, nonché di scioglimento dell’anonimato; e) dell’Allegato 2 al DM n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui regola le modalità di svolgimento dei test di ammissione in maniera tale da non garantire l’anonimato e l’integrità dei fogli risposte; e) di tutti gli atti concorsuali successivi, conseguenti e presupposti alle prove di ammissione, compresi i verbali della Commissione, i questionari somministrati durante le prove, le schede anagrafiche, nonché, per quanto di interesse, dei successivi atti di immatricolazione in quanto affetti da illegittimità derivata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure relative all'anonimato delle prove. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo sussistenti giusti motivi.
Atto impugnato: graduatorie nazionali di merito, esiti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e relativi atti concorsuali, contestati per violazione del principio di anonimato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali di merito pubblicate l'8 gennaio 2026, gli esiti delle prove di ammissione svolte il 20 novembre e il 10 dicembre 2025, il verbale della commissione costituita presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, i verbali delle sedute di correzione e di scioglimento dell'anonimato, nonché l'Allegato 2 al DM n. 418 del 30 maggio 2025 e gli ulteriori atti concorsuali presupposti e conseguenti. La censura centrale riguardava la violazione del principio di anonimato e la mancata garanzia dell'integrità dei fogli-risposte. Nel corso del giudizio il Collegio aveva prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando la mancata impugnazione della graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026. Prima della scadenza del termine assegnato per le memorie, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da lei e dai difensori, richiamando anche i recenti orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alle censure sulla violazione dell'anonimato nelle prove di ammissione a Medicina e Chirurgia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e di assegnare un termine per il deposito di memorie.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento dell'estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso, che nel caso concreto ha determinato l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta ritualmente formalizzata e sottoscritta dalla parte e dai difensori, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza necessità di una decisione nel merito delle censure dedotte.
- La prospettazione da parte del giudice di una possibile causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al ricorrente di rinunciare al ricorso prima della definizione della controversia; in tal caso il giudizio viene definito per estinzione derivante dalla rinuncia.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il giudice ravvisi giusti motivi, anche in presenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia.
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