Sentenza n. 1205/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia adottato dal Questore di Cosenza
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile, deducendo difetto di motivazione, violazione del R.D. n. 773/1931 ed eccesso di potere. Ha sostenuto di essere incensurato e che alcuni procedimenti per deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi, invasione di terreni o edifici, danneggiamento, deturpazione o imbrattamento di cose altrui erano stati archiviati; ha inoltre evidenziato che il deferimento per lesioni colpose risaliva al 2009. Secondo il ricorrente, da sporadici incontri occasionali con soggetti controindicati non poteva desumersi una prognosi di inaffidabilità nell’uso delle armi. L’amministrazione aveva fondato il diniego sui precedenti giudiziari dell’interessato e sulla sua frequentazione, in tre occasioni nel 2015, di soggetti controindicati per furto aggravato, truffa e falso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha distinto tra gli automatismi preclusivi previsti dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931, non applicabili alla fattispecie, e il potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità e della buona condotta previsto dagli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2. Tale valutazione è sindacabile solo ab externo, in presenza di illogicità o irragionevolezza manifeste. Non è necessario che i fatti valorizzati dall’amministrazione abbiano rilevanza penale definitivamente accertata, essendo sufficiente una valutazione autonoma dei comportamenti, anche sulla base di elementi indiziari, diretta a prevenire i rischi connessi all’uso delle armi. Nel caso concreto, il Questore aveva considerato una pluralità di elementi: i deferimenti del 2019, il deferimento per lesioni colpose del 2009, le condotte di violenza sulle cose e le frequentazioni di soggetti controindicati. Il compendio istruttorio è stato ritenuto ragionevole, coerente e adeguatamente motivato. Il Collegio ha inoltre rilevato che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che la regola generale è il divieto di detenzione delle armi; anche il potenziale pericolo che l’arma possa essere appresa da soggetti controindicati frequentati dall’istante può giustificare il diniego. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 11 R.D. n. 773/1931
“Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza” e “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”.
Il comma 1 disciplina ipotesi di diniego obbligatorio, mentre il comma 2 attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale di valutazione della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente, anche sulla base di elementi non definiti da una condanna penale irrevocabile.
art. 43 R.D. n. 773/1931
“Non può essere concessa la licenza di portare armi” nei casi indicati dal comma 1; “La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Il comma 1 prevede specifiche preclusioni automatiche; il comma 2 consente il diniego sulla base della mancata prova della buona condotta o dell’assenza di affidamento circa il corretto uso delle armi, secondo una valutazione prognostica discrezionale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale per la trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo del richiedente; l’amministrazione deve invece esercitare un potere valutativo orientato alla prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica.
- Quando il diniego di una licenza di porto d’armi non si fonda su un automatismo preclusivo, l’autorità di pubblica sicurezza può negare il titolo sulla base di una valutazione discrezionale della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.
- La valutazione di affidabilità nell’uso delle armi può fondarsi su comportamenti oggetto di indagine o su elementi meramente indiziari, senza che sia necessario un previo accertamento della loro rilevanza penale o una specifica istruttoria sulla pericolosità sociale, purché emerga un ragionevole e non remoto pericolo di abuso del titolo.
- Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente soltanto dall’esterno, verificando la manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza o insufficienza della valutazione, senza sostituire la propria prognosi a quella dell’amministrazione.
- La frequentazione di soggetti controindicati può concorrere a giustificare il diniego del porto d’armi quando, valutata insieme agli altri elementi del caso, evidenzi anche il potenziale pericolo che l’arma possa essere acquisita o utilizzata da tali soggetti.
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