L.R. Toscana 59/2014
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana n. 32/2002 introducendo il diritto all’apprendimento permanente, il rafforzamento dell’orientamento e dell’istruzione/formazione professionale, l’anagrafe regionale degli studenti e un nuovo sistema regionale per il lavoro con l’Agenzia regionale del lavoro. Molte disposizioni operative e transitorie decorrono solo dall’adeguamento del regolamento attuativo.
Modifiche al testo unico toscano su educazione, istruzione, formazione e lavoro, con rafforzamento dell’apprendimento permanente e istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro
Modifiche al sistema toscano di educazione, istruzione, formazione e lavoro
La legge regionale Toscana n. 59 del 2014 interviene in modo esteso sulla l.r. 32/2002, ridefinendo obiettivi, strumenti di programmazione e assetto organizzativo delle politiche regionali in materia di istruzione, formazione professionale, orientamento e lavoro. Il testo rafforza il diritto all’apprendimento permanente e istituisce l’Agenzia regionale del lavoro.
Finalità generali e nuovo impianto delle politiche regionali
La Regione Toscana amplia le proprie finalità istituzionali includendo espressamente:
- la promozione dell’apprendimento permanente come diritto della persona lungo tutto l’arco della vita;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali;
- il monitoraggio e la valutazione delle politiche tramite integrazione delle banche dati, per seguire l’avanzamento degli interventi, tracciare i percorsi individuali e individuare buone prassi.
Il sistema regionale viene ricondotto alla costruzione progressiva di un sistema integrato per il diritto all’apprendimento permanente, inteso come attività svolta nelle diverse fasi della vita per accrescere conoscenze, abilità e competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Soggetti, governance e partecipazione istituzionale
Lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione è affidato a una rete di soggetti pubblici istituzionali. Concorrono in particolare:
- le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione;
- le province e la città metropolitana;
- la conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione;
- la Regione.
La Regione promuove la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome tramite un sistema di rappresentanza. Le conferenze zonali devono inoltre garantire il coinvolgimento delle scuole paritarie, delle province e della città metropolitana, nonché delle parti sociali, con particolare attenzione alle organizzazioni sindacali per i profili di assegnazione e mobilità del personale.
Conferenza zonale per educazione e istruzione
La conferenza zonale è composta da tutti i sindaci, o assessori delegati, della zona socio-sanitaria. Essa:
- disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno, secondo criteri generali fissati dalla Giunta regionale;
- formula proposte alla Giunta regionale per la programmazione integrata di zona, la rete scolastica e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
- assicura la partecipazione delle rappresentanze scolastiche, degli enti locali e delle parti sociali.
La prima convocazione spetta al sindaco o assessore delegato del comune con il maggior numero di abitanti nella zona. Fino all’adozione del regolamento interno, gli atti sono approvati con il voto favorevole dei rappresentanti della metà più uno degli abitanti della zona, purché rappresentativi di almeno il 50 per cento dei comuni.
Le reti di scuole devono rappresentare almeno il 50 per cento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio della zona socio-sanitaria.
Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione
È istituita la conferenza regionale quale sede di confronto e raccordo sulle politiche regionali. Ha funzioni di:
- proposta sugli indirizzi e sulla programmazione in materia di educazione, istruzione, formazione e orientamento;
- verifica degli esiti delle attività proposte;
- individuazione, validazione e diffusione delle buone pratiche.
La composizione, la durata e la nomina sono demandate al regolamento regionale, che deve assicurare la presenza di rappresentanti della Regione, degli enti locali, del sistema educativo e formativo, dell’università e delle parti sociali.
Anagrafe regionale degli studenti e interoperabilità dei dati
L’anagrafe regionale degli studenti, gestita dalla struttura regionale competente, raccoglie dati utili per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione e per varie finalità di programmazione e prevenzione. In particolare, serve per:
- programmazione della rete scolastica;
- orientamento scolastico e professionale;
- pari opportunità in istruzione e formazione;
- continuità verticale e orizzontale tra i diversi ordini di scuola;
- interventi perequativi;
- prevenzione della dispersione scolastica, educazione alla salute, trasporto scolastico e educazione degli adulti.
L’anagrafe contiene dati personali e informazioni su percorso scolastico, organismo formativo, indirizzo di studi, frequenza ed esiti. I dati sono raccolti dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi anche per percorsi svolti fuori Toscana da studenti residenti in regione.
Il trattamento avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’anagrafe si raccorda con le anagrafi comunali e con il sistema informativo regionale del lavoro; la Giunta rende disponibili agli enti locali i dati necessari alle loro funzioni istituzionali, tramite convenzioni.
Orientamento e obbligo di istruzione
La Regione riconosce il diritto all’orientamento lungo tutto l’arco della vita e promuove l’accesso a risorse e servizi per lo sviluppo delle potenzialità individuali in ambito educativo, formativo, professionale e imprenditoriale.
Le politiche di orientamento sono orientate a:
- contrastare la dispersione formativa;
- promuovere occupabilità e inclusione sociale;
- integrare il sistema pubblico di orientamento con le reti territoriali previste dalla normativa statale.
Nell’istruzione, l’orientamento è previsto almeno dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, come prevenzione della dispersione scolastica e bilancio delle competenze, ed è svolto da personale specializzato.
Per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, la Regione sostiene percorsi unitari, il raccordo tra sistema scolastico e istruzione e formazione professionale, la reversibilità delle scelte tramite sistema di competenze e crediti, e il supporto a scuole e famiglie. L’offerta deve essere equilibrata per genere, tenere conto dei giovani stranieri e predisporre strategie per studenti con disabilità o bisogni educativi speciali.
Sistema regionale di istruzione e formazione professionale
La legge disciplina un sistema regionale integrato che comprende:
- percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per qualifica o diploma professionale;
- percorsi a supporto dell’inserimento, reinserimento e mobilità lavorativa;
- istruzione e formazione tecnica superiore;
- formazione post-laurea ad alta componente professionalizzante;
- formazione continua per imprenditori e occupati;
- servizi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
La programmazione deve garantire unitarietà, complementarietà e integrazione tra i percorsi. Le attività di cui alle lettere da a) a d) sono di norma svolte con esperienze in contesti lavorativi. È prevista anche un’offerta formativa a distanza mediante portale informatico regionale.
La formazione continua può essere raccordata con i fondi paritetici interprofessionali.
Istruzione e formazione professionale (IeFP)
La Regione definisce gli indirizzi per i percorsi IeFP nel rispetto dei livelli essenziali statali e in coordinamento con l’anno scolastico, anche per rispondere ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi o non frequentano alcun corso.
L’offerta regionale si articola in:
- percorsi triennali per qualifica professionale, titolo utile per l’accesso al quarto anno;
- percorsi quadriennali per diploma professionale.
I percorsi sono realizzati:
- dagli organismi del sistema della formazione professionale accreditati;
- dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, previa intesa con l’ufficio scolastico regionale.
L’accesso è aperto agli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado. Gli standard formativi si fondano sugli standard minimi nazionali e sulle figure professionali regionali individuate in base ai fabbisogni del territorio. La valutazione intermedia e finale segue la disciplina statale e gli strumenti regionali di certificazione delle competenze.
La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi attuativi previa informativa alla commissione consiliare competente. In via sperimentale, per i percorsi realizzati dagli organismi formativi, possono essere rafforzate le esperienze di alternanza formazione-lavoro in raccordo con le imprese.
Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali
La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore per elevare la qualità dell’offerta e allinearla ai fabbisogni produttivi, in coerenza con la disciplina statale.
Gli interventi riguardano:
- percorsi IFTS post-secondari per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- percorsi ITS di alta formazione tecnico-professionale con rilascio di diploma;
- poli tecnico-professionali come reti di soggetti pubblici e privati del sistema istruzione-formazione-lavoro.
La programmazione ha cadenza triennale e comprende attività di monitoraggio e valutazione in relazione alla programmazione regionale e all’evoluzione dei fabbisogni socio-economici.
Formazione professionale, catalogo dell’offerta e accreditamento
La formazione professionale è finalizzata principalmente a favorire l’occupazione rafforzando le competenze. La Regione definisce indirizzi basati sulle esigenze del sistema economico-produttivo e garantisce:
- un’offerta strategica e pluriennale in ambiti produttivi prioritari;
- un’offerta anche pluriennale per i fabbisogni territoriali;
- un’offerta su domanda individuale di persone e imprese.
I fabbisogni formativi e professionali sono individuati tramite analisi dei dati economici e del lavoro, valutazione degli esiti occupazionali e confronto con enti locali e attori sociali ed economici. La Regione può avvalersi dell’IRPET.
È istituito il catalogo regionale dell’offerta formativa, per rendere riconoscibile e trasparente l’offerta finanziata o riconosciuta. La Giunta definisce modalità di formazione, aggiornamento e pubblicazione del catalogo tramite il sistema informativo regionale.
I soggetti del sistema della formazione professionale sono gli organismi formativi accreditati, con o senza scopo di lucro, che possiedono i requisiti qualitativi previsti dal regolamento regionale.
Modalità di realizzazione, controlli e sostegno economico
L’offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche si realizza:
- mediante convenzione, a seguito di avviso pubblico per progetti;
- mediante contratto, a seguito di appalto pubblico di servizi.
L’offerta riconosciuta è svolta senza finanziamento pubblico, tramite atto unilaterale dell’organismo accreditato con assunzione degli obblighi previsti. Le attività di formazione continua possono essere attuate con avviso pubblico anche quando interessano il personale di enti o imprese o l’inserimento lavorativo nel proprio organico, sulla base di accordi sindacali.
Il regolamento disciplina controlli, requisiti di accreditamento e certificazione finale. La Regione può favorire l’accesso individuale alla formazione anche con misure finanziarie e può prevedere misure premianti per gli organismi formativi in ragione dell’esito occupazionale.
Istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro
È istituita l’Agenzia regionale del lavoro, ente dipendente della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede legale a Firenze. L’Agenzia e le strutture periferiche costituiscono il sistema regionale per l’impiego.
Le sue funzioni comprendono, in coerenza con la programmazione regionale:
- servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- collocamento mirato e inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- politiche attive del lavoro;
- orientamento a supporto delle scelte formative e professionali;
- informazione sulle opportunità del catalogo formativo;
- gestione del sistema informativo del lavoro;
- gestione dell’elenco dei soggetti accreditati/autorizzati ai servizi per l’impiego;
- convenzioni con soggetti accreditati;
- interventi per la continuità delle prestazioni ai lavoratori in ammortizzatori sociali;
- assistenza e mediazione nelle vertenze aziendali;
- ulteriori attività strumentali all’incontro domanda-offerta e alle politiche attive.
L’Agenzia presta anche assistenza tecnica alla Giunta e collabora con strutture regionali, altre agenzie, ministeri, enti pubblici e organismi statali equivalenti.
Organizzazione, organi e funzionamento dell’Agenzia
L’Agenzia è articolata in una struttura centrale e in strutture periferiche denominate centri per l’impiego. Entro 90 giorni dalla nomina del direttore adotta un regolamento organizzativo, da trasmettere alla Giunta per l’approvazione.
Sono organi dell’Agenzia:
- il direttore;
- il collegio dei revisori.
Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore a 65 anni, con laurea magistrale o equivalente ed esperienza almeno quinquennale in funzioni direttive nelle materie di competenza. Il contratto, di durata fino a cinque anni, è di diritto privato. Sono previste incompatibilità con cariche elettive e lavoro dipendente.
Il direttore:
- rappresenta legalmente l’Agenzia;
- approva regolamento di organizzazione e contabilità;
- propone la dotazione organica;
- adotta bilancio preventivo e bilancio di esercizio;
- costituisce e modifica le strutture interne;
- presenta una relazione annuale alla Giunta, trasmessa al Consiglio.
Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale. Ha durata quinquennale e svolge controlli di regolarità gestionale, contabile e fiscale, esprime pareri sul bilancio preventivo, sul bilancio di esercizio e sulle operazioni straordinarie, e presenta relazioni semestrali sulla gestione. Sono previste indennità e rimborsi a carico del bilancio dell’Agenzia.
Programmazione, bilancio, patrimonio e personale dell’Agenzia
La Giunta regionale, sentita la commissione tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce ogni anno entro il 31 luglio gli indirizzi per il piano annuale dell’Agenzia. Il direttore adotta la proposta di piano entro il 30 novembre, con contenuti annuali e indicazioni triennali.
Il bilancio dell’Agenzia segue l’anno solare. Il preventivo economico annuale e pluriennale è adottato entro il 30 novembre dell’anno precedente; il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo. Sono previste procedure di trasmissione, approvazione e parere consiliare.
Le entrate dell’Agenzia comprendono:
- contributo regionale di funzionamento;
- finanziamenti regionali per le attività del piano annuale;
- contributi statali e comunitari;
- ricorso al credito nei limiti di legge;
- ulteriori entrate eventuali.
L’Agenzia dispone di un proprio patrimonio, costituito inizialmente dai beni mobili e immobili trasferiti dalla Regione. La dotazione organica è determinata dalla Giunta su proposta del direttore.
Rapporti con le politiche regionali del lavoro e commissioni
Le modifiche aggiornano anche i compiti della Commissione regionale tripartita, che svolge funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica nei settori dell’istruzione, orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, limitatamente alle competenze regionali.
Viene ampliato il ruolo della Regione nelle politiche del lavoro, includendo anche la gestione dell’incontro domanda-offerta e l’assistenza finanziaria per assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali.
Regolamento attuativo, decorrenza e regime transitorio
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere modificato il regolamento attuativo della l.r. 32/2002. Alcune disposizioni introdotte o modificate dalla legge si applicano solo dalla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari, in particolare quelle relative a:
- conferenze zonali e regionale;
- catalogo dell’offerta formativa;
- raccordo tra banche dati;
- rimborso spese per i tirocini;
- compiti della Commissione regionale tripartita.
Per l’Agenzia regionale del lavoro sono previste norme di prima applicazione: nomina del direttore e del collegio dei revisori entro termini calcolati a partire dalla decorrenza fissata dalla disciplina transitoria; esercizio delle funzioni dalla nomina del direttore; definizione della dotazione organica, del fabbisogno di personale, degli indirizzi del piano e successiva adozione di bilancio e piano attività.
Abrogazioni e disposizioni finali
È abrogato l’articolo 34 della l.r. 32/2002.
La legge disciplina anche il subentro dell’Agenzia nei beni, nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso derivanti dal riordino delle funzioni provinciali previsto dalla normativa statale, mediante decreti del Presidente della Giunta regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 ott 2014L.R. Toscana 58/2014
- Legge · 1 ott 2014L.R. Toscana 55/2014
- Legge · 1 ott 2014L.R. Toscana 56/2014
- Legge · 1 ott 2014L.R. Toscana 57/2014
- Legge · 28 ott 2014L.R. Toscana 61/2014
- Legge · 29 set 2014L.R. Toscana 54/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →