L.R. Toscana 58/2014
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 66/2005 su pesca e acquacoltura: ridefinisce attività e soggetti, riorganizza i supporti tecnico-scientifici e la commissione consultiva, disciplina regolamenti attuativi, pescaturismo e ittiturismo e introduce sanzioni. Le nuove disposizioni sull’art. 13 bis operano dall’entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti.
Modifiche alla disciplina regionale toscana su pesca marittima, acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo
Modifiche alla disciplina regionale toscana sulla pesca e sull’acquacoltura
La legge regionale Toscana 2 ottobre 2014, n. 58 interviene in modo organico sulla l.r. 66/2005, aggiornando definizioni, strumenti di programmazione, organi consultivi, attività connesse alla pesca e all’acquacoltura, nonché il regime di pescaturismo e ittiturismo.
Ambito di intervento e programmazione regionale
Il testo modifica le finalità della disciplina regionale, prevedendo anche la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell’acquacoltura. Gli interventi sul territorio di competenza devono attuare le misure e le azioni del PRAF nei limiti delle risorse assegnate dal piano.
Supporto tecnico-scientifico alla programmazione
ARPAT è indicata come soggetto istituzionale di riferimento per il settore pesca e acquacoltura, nei limiti delle attività previste dalla propria carta dei servizi. Per il supporto alla programmazione regionale la Regione può inoltre avvalersi di soggetti scientifici riconosciuti operanti nel settore, selezionati con procedure di evidenza pubblica.
Definizioni essenziali della disciplina
La legge riscrive in modo ampio le definizioni di settore. Vengono precisate:
- la pesca professionale marittima, quale attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri;
- l’acquacoltura, come attività professionale di allevamento o coltura di organismi acquatici in acque dolci, salmastre o marine;
- le attività connesse alla pesca e all’acquacoltura, purché non prevalenti e svolte con prodotti, attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’impresa;
- la figura dell’imprenditore ittico, comprensiva del titolare di licenza di pesca, dell’acquacoltore e di cooperative/consorzi in presenza dei requisiti indicati;
- le diverse tipologie di pesca costiera: locale, artigianale e ravvicinata;
- la pesca non professionale marittima, distinta in ricreativa, sportiva e scientifica;
- la nozione di associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana.
Commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura
È istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa esprime pareri sulle tematiche del settore, elabora su richiesta della Regione proposte per gli interventi incentivanti da inserire nel PRAF e formula il parere sul riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura. La composizione include rappresentanti della struttura regionale competente, delle province costiere e rimanenti, dell’Autorità portuale regionale, della Direzione marittima della Toscana-Livorno, delle associazioni di categoria, di ARPAT e del CIBM. Il funzionamento è demandato a un regolamento interno e la partecipazione è gratuita.
Regolamenti attuativi e contenuti disciplinati
La Giunta regionale deve approvare regolamenti attuativi per disciplinare:
- per gli articoli relativi a licenze, pesca e acquacoltura: numero massimo delle licenze, rilascio e rinnovo, limitazioni temporanee della pesca, uso temporaneo delle attrezzature, delimitazione delle aree marine e interne per allevamento, istituzione e gestione del registro della pesca professionale;
- per la disciplina dell’art. 13 bis: modalità di esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva e ricreativa in mare, della pesca subacquea, della pesca speciale e della pesca scientifica. L’efficacia delle disposizioni sull’art. 13 bis decorre dall’entrata in vigore del regolamento previsto per tali modalità di esercizio.
Modalità di esercizio della pesca non professionale e della pesca speciale
La pesca sportiva e la pesca ricreativa in mare possono essere esercitate senza licenza, fermo restando l’obbligo di comunicazione previsto dal decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sulla rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. Il pescato non può essere commercializzato. La rubrica dell’art. 13 bis viene estesa anche alla pesca subacquea e speciale.
Pescaturismo: definizione, requisiti e attività consentite
Il pescaturismo è definito come l’imbarco di persone estranee all’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo. Tra le attività connesse rientrano anche la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra e l’utilizzo, per tali fini, di modalità coerenti con la disciplina regionale. Per esercitare il pescaturismo l’imprenditore ittico titolare di licenza deve presentare una comunicazione alla provincia competente, dichiarando in particolare:
- disponibilità dell’imbarcazione idonea e relativa licenza o abilitazione;
- autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio rilasciata dall’autorità marittima;
- eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
- rispetto della normativa previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
- possesso di polizza assicurativa per le persone accolte a bordo. È inoltre previsto un registro delle persone imbarcate diverse dall’equipaggio. Le unità adibite a pescaturismo devono ricondurre i turisti al porto di partenza o, in caso di necessità, in altro porto o area idonea, salvo che l’attività sia inserita in un pacchetto turistico o prevista da accordo scritto conservato a bordo.
Ittiturismo: definizione, SCIA e rapporto di principalità
L’ittiturismo comprende attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, nonché alla valorizzazione socio-culturale delle imprese ittiche. Chi intende svolgerlo presenta al SUAP del comune una SCIA, indicando in particolare:
- titolo di proprietà o disponibilità dei beni utilizzati e, se si tratta di edifici, conformità edilizia e igienico-sanitaria;
- rispetto della normativa previdenziale e assicurativa. Per l’acquacoltore è richiesto anche il rispetto del rapporto di principalità, dimostrato tramite l’annotazione delle ore dedicate all’ittiturismo nel registro previsto dalla legge. Il SUAP trasmette le SCIA alla provincia e la modulistica è quella definita dal tavolo tecnico regionale per i servizi SUAP. L’imprenditore tenuto a questa disciplina deve inoltre tenere un registro delle ore dedicate all’ittiturismo e alla pesca.
Ittiturismo in forma societaria e attività di somministrazione
Per cooperative, società e consorzi di pescatori e acquacoltori, l’attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può svolgersi in immobili nella loro disponibilità o in strutture nella disponibilità dei soci titolari di licenza di pesca. La sola somministrazione di alimenti e bevande può avvenire in immobili o strutture nella disponibilità dell’ente collettivo, con il parametro di trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, società o consorzio o ai singoli soci, e comunque entro il limite massimo di trecento coperti in un unico locale. È consentito l’uso di imbarcazioni e strutture galleggianti, anche fisse, specificamente attrezzate.
Sistema sanzionatorio
La legge rinvia, in via generale, alle sanzioni del d.lgs. 4/2012 per le violazioni della disciplina regionale e dei regolamenti attuativi. Sono però previste sanzioni amministrative specifiche per:
- esercizio del pescaturismo senza comunicazione;
- violazione degli obblighi dichiarativi e delle prescrizioni sul pescaturismo;
- esercizio dell’ittiturismo senza titolo abilitativo;
- violazione degli obblighi dell’acquacoltore nella SCIA;
- mancato rispetto del rapporto di principalità;
- violazione delle prescrizioni sull’ittiturismo. Gli importi vanno, a seconda dei casi, da 200 a 1.200 euro oppure da 600 a 3.600 euro. Le sanzioni per il pescaturismo sono irrogate dalla provincia competente sulla fascia marina antistante il territorio interessato; quelle per ittiturismo e acquacoltura sono di competenza del comune. Si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.
Regime transitorio e decorrenza
La commissione consultiva deve essere istituita entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. I regolamenti di attuazione devono essere emanati entro 365 giorni. Le nuove disposizioni relative all’art. 13 bis acquistano efficacia solo dall’entrata in vigore del regolamento attuativo previsto per la pesca professionale, sportiva/ricreativa, subacquea, speciale e scientifica.
Ambito temporale di utilità dell’atto
L’atto non è obsoleto: modifica una disciplina ancora strutturale della pesca e dell’acquacoltura regionale toscana e contiene regole tuttora potenzialmente applicabili, in particolare per pescaturismo, ittiturismo, organizzazione amministrativa e sanzioni.
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