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Legge

L.R. Toscana 55/2014

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Normativa regionaleL.R. Toscana 55/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento regionale al d.lgs. 39/2013, individuando gli incarichi soggetti alla disciplina, i soggetti competenti a dichiarare la nullità degli incarichi conferiti dalla Regione e gli organi sostitutivi nei casi di interdizione per tre mesi. Prevede una norma transitoria per la prima applicazione. L’art. 3 è abrogato; il testo vigente resta utile solo per la disciplina organizzativa regionale ancora richiamata.

Adeguamento regionale alla disciplina su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Adeguamento regionale alla disciplina su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

La legge regionale disciplina l’adeguamento dell’ordinamento dell’Emilia-Romagna al d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni. La disciplina riguarda soprattutto le procedure interne della Regione e l’individuazione degli organi sostitutivi quando quelli titolari non possano conferire incarichi per il periodo di interdizione previsto dalla normativa statale.

Ambito di applicazione

Sono assoggettati alla disciplina:

  • gli incarichi individuati dal d.lgs. 39/2013;
  • gli incarichi dei commissari che sostituiscono i titolari degli incarichi disciplinati dal medesimo decreto.

La legge opera quindi nel solo ambito regionale e si coordina con la normativa statale di riferimento.

Dichiarazione di nullità degli incarichi

La nullità degli incarichi conferiti dalla Regione è dichiarata dai Responsabili regionali per la prevenzione della corruzione:

  • per la Giunta regionale, il relativo Responsabile;
  • per il Consiglio regionale, il relativo Responsabile.

La dichiarazione avviene ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 39/2013 e ciascun responsabile opera per la parte di competenza.

Organi sostituiti e organi sostitutivi

Quando gli organi politici che hanno conferito incarichi nulli non possono conferire incarichi di propria competenza per tre mesi, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 39/2013, la sostituzione avviene secondo queste regole:

  • il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
  • il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;
  • il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;
  • l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.

Per i componenti degli organi tecnici che si trovino nella medesima condizione di interdizione, la sostituzione avviene secondo la disciplina della legge regionale sull’organizzazione del personale e della legge regionale sull’autonomia dell’Assemblea legislativa.

Enti dipendenti e società in house

Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possano conferire incarichi per tre mesi, sempre ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 39/2013, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

Regime transitorio

In prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici devono essere individuati entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge.

Disciplina non più vigente

L’articolo relativo a nullità e inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi risulta abrogato. La legge resta quindi rilevante soprattutto per le norme organizzative e di coordinamento ancora vigenti, nonché per la ricostruzione del quadro regionale di attuazione del d.lgs. 39/2013.

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