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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8969/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento n. 09720050146786313000 per €133,88 relativa a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. Il ricorrente deduceva: inesistenza o nullità della notifica della cartella esattoriale e del verbale di accertamento (VAV), prescrizione del credito, vizi formali della cartella e l'inesistenza della violazione contestata. Proceduralmente l'opposizione era stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace per carenza di interesse; in appello il giudice ha ritenuto cessata la materia del contendere per la c.d. "pace fiscale" (art.4 D.L.119/2018) e, comunque, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività (proposto oltre i 30 giorni di cui all'art.7, comma 3, d.lgs.150/2011), applicando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22080/2017 sul dies a quo e la funzione recuperatoria dell'opposizione alla cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano l'applicazione del termine di 30 giorni e la decorrenza individuata dal Tribunale: ha osservato che, quando la cartella è stata notificata e non è stata avviata procedura esecutiva, l'estratto di ruolo non può essere autonomamente impugnato a fini recuperatori e, pertanto, manca l'interesse ad agire. La Corte ha richiamato e applicato i principi espressi dalle Sezioni Unite (in particolare Cass. SS.UU. n. 26283/2022 e n. 22080/2017) sul regime dell'estratto di ruolo, sull'applicabilità alla controversia delle norme sopravvenute in processi pendenti (art.3-bis d.l. 146/2021 e art.12, comma 4-bis, d.P.R. n.602/1973) e sulla necessità, in presenza di notifica della cartella, di proporre l'opposizione nei termini previsti o usare gli strumenti dell'opposizione esecutiva. Non si provvede sulle spese in questa sede; è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2011 art. 7, comma 3

    Individua il termine di 30 giorni per proporre opposizione alla cartella per vizi dell'atto presupposto; la Corte ha confermato che tale termine è rilevante per l'azione avente funzione 'recuperatoria' e trova applicazione quando la cartella è stata notificata e si contesta la legittimità dell'azione di riscossione

  • c.p.c. art. 615

    Norma sulla opposizione all'esecuzione; nel ricorso è stata richiamata ma la Corte ha ritenuto che il rimedio tipico per far valere fatti estintivi (es. prescrizione) sia quello dell'opposizione agli atti esecutivi quando sia ravvisabile la minaccia di esecuzione

  • c.p.c. art. 617

    Regola i vizi deducibili nell'opposizione esecutiva; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che collega l'irregolarità della sequenza procedimentale ai vizi deducibili in opposizione esecutiva nel termine di 20 giorni dal primo atto conoscibile

  • c.c. art. 2948

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha comunque ritenuto che la questione della prescrizione, se dedotta, debba essere proposta con il corretto rimedio processuale ed entro i termini pertinenti

  • d.l. 146/2021 art. 3-bis (convertito)

    La Corte ha applicato l'art.3-bis ai processi pendenti, richiamando le Sezioni Unite (n. 26283/2022) nel senso che la norma specifica e concretizza l'interesse alla tutela rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, incidendo sulla configurazione dell'interesse ad agire nei processi pendenti

  • d.P.R. n. 602/1973 art. 12, comma 4-bis

    Introdotto dall'art.3-bis, la disposizione individua casi in cui l'invalida notificazione della cartella genera necessità di tutela giurisdizionale immediata; la Corte ha richiamato le massime che ne chiariscono l'applicabilità ai processi pendenti

  • D.L. 119/2018 art. 4 (pace fiscale)

    Norma che prevede l'annullamento automatico dei debiti fino a €1.000 affidati agli Agenti della Riscossione per il periodo 2000-2010; il giudice d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere in base a tale disposizione, ma ha comunque esaminato il merito per applicare la soccombenza virtuale

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 17 e d.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater

    Norme che prevedono l'ulteriore contributo unificato in caso di proposizione del ricorso dopo il 30 gennaio 2013; la Corte ha dato atto sussistano i presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato

  • Cass. SS.UU. n. 26283/2022

    Giurisprudenza fondamentale richiamata: chiarisce che l'art.3-bis si applica ai processi pendenti e definisce i limiti e le modalità per dimostrare lo specifico interesse ad agire in relazione all'estratto di ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata

  • Cass. SS.UU. n. 22080/2017

    Indicata come principio sul dies a quo e sulla natura dell'opposizione all'esecuzione/alla cartella: l'irregolarità della sequenza procedimentale è deducibile nell'opposizione esecutiva entro i termini previsti (meno favorevole all'impugnazione tardiva dell'estratto)

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non costituisce di regola atto autonomamente impugnabile a fini 'recuperatori' se il contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento: in questi casi manca interesse ad agire e il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi o l'opposizione alla cartella nei termini previsti
  • La contestazione della prescrizione o di altri fatti estintivi deve essere proposta con il rimedio processuale adeguato (opposizione esecutiva o opposizione alla cartella) e nei termini stabiliti dalla legge; non è sempre possibile sollevare tali eccezioni fuori dai termini tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo
  • Quando la cartella è stata notificata, il termine di 30 giorni previsto dall'art.7, comma 3, d.lgs.150/2011 assume rilievo per l'impugnazione: la decorrenza del termine segue i criteri giurisprudenziali consolidati (cfr. Cass. SS.UU. n. 22080/2017)
  • Le norme introdotte successivamente (es. art.3-bis d.l.146/2021 e art.12, comma 4-bis, d.P.R. n.602/1973) possono applicarsi ai processi pendenti e incidere sulla configurazione dell'interesse a promuovere l'azione; il debitore che invoca tali norme deve dimostrare tempestivamente lo specifico interesse e, se necessario, chiedere la rimessione in termini o depositare documentazione integrativa nelle fasi consentite
  • Se si teme la mancata notifica dell'atto presupposto, è strategico valutare tempestivamente rimedi alternativi: opposizione agli atti esecutivi, impugnazione di misure cautelari (iscrizione ipotecaria, fermo), o provvedimenti idonei a bloccare l'esecuzione, rispettando i relativi termini per evitare inammissibilità

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