Sentenza del 13/07/2016 n. 14267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso IRAP per gli anni 2000-2003, ritenendo assente il requisito dell'autonoma organizzazione in ragione dell'assenza di dipendenti e della contenuta entità dei beni strumentali e dei consumi. In particolare, ha dedotto che la CTR non aveva esaminato l'eccezione di inammissibilità fondata sulla presentazione, da parte del contribuente, di una domanda di condono fiscale e che, ai sensi della legge n. 289 del 2002, il condono precludeva la richiesta di rimborso per le annualità definite in via agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando innanzitutto l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione relativa al condono. Ha inoltre stabilito che la presentazione della domanda di condono rende definitive le annualità interessate e impedisce al contribuente di chiedere il rimborso delle imposte versate, anche sostenendo l'assenza del presupposto impositivo. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso di A.A. limitatamente alle richieste di rimborso IRAP per gli anni 2000, 2001 e 2002. L'annualità 2003 non è stata esaminata perché non oggetto del ricorso per cassazione, anche in ragione dell'acquiescenza dell'Agenzia. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La CTR ha violato tale disposizione omettendo di esaminare l'eccezione di inammissibilità basata sulla domanda di condono.
Art. 360 c.p.c., n. 4
Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza è affetta da nullità processuale, tra cui l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione rilevante.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7 e 9
Le disposizioni sul condono fiscale sono state interpretate nel senso che la presentazione dell'istanza e la definizione agevolata rendono definitive le annualità interessate e precludono successive richieste di rimborso, anche quando il contribuente deduca l'inesistenza del presupposto d'imposta.
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 1967/2012 e Cass. n. 4566/2015
Il condono costituisce una modalità transattiva di definizione della pretesa tributaria: il contribuente sceglie volontariamente di versare quanto determinato secondo parametri agevolati, rinunciando a ulteriori contestazioni o richieste di rimborso relative alle annualità definite.
Massime di principio
- La definizione agevolata o il condono fiscale, una volta validamente richiesti e perfezionati, possono precludere la possibilità di chiedere successivamente il rimborso dell'imposta per le stesse annualità, anche se il contribuente sostiene che mancasse il presupposto dell'imposizione.
- Chi aderisce a una misura di condono deve considerare che essa può comportare la rinuncia a contestare il debito tributario e a ottenere rimborsi relativi ai periodi definiti.
- Il giudice deve esaminare espressamente tutte le eccezioni rilevanti ritualmente formulate dalle parti; l'omessa pronuncia può costituire motivo di ricorso per cassazione.
- La questione dell'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP può diventare irrilevante per le annualità coperte da condono, perché la definizione agevolata impedisce di riaprire la controversia mediante una domanda di rimborso.
- Se la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi necessari e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito invece di rinviare la causa al giudice di merito.
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