Circolare numero 73 del 17-06-2020
Il decreto-legge n. 34/2020, all’articolo 72, ha modificato gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In alternativa alla misura per servizi di baby-sitting è previsto un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia. Il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dall'art.72 del DL 34/2020: proroga del periodo fruibile (5 marzo-31 luglio 2020), ampliamento delle modalità di utilizzo del bonus (tramite Libretto Famiglia o accredito diretto per iscrizione a centri estivi e servizi integrativi) e aumento degli importi massimi spettanti. Vengono chiariti soggetti beneficiari, incompatibilità con il congedo Covid e con il bonus asilo nido, modalità di domanda, rendicontazione, budget dedicato e istruzioni contabili con codici GAT specifici.
Estensione e modalità di fruizione del bonus baby-sitting e nuovo bonus per iscrizione a centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia (art. 72 DL 34/2020)
Punti principali
Premessa
Il DL 34/2020 modifica il DL 18/2020 estendendo e potenziando i bonus per servizi di baby-sitting e introducendo l'opzione di accredito diretto per iscrizione a centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia nel periodo 5 marzo-31 luglio 2020; si rinvia per aspetti non modificati alla circolare n.44/2020.
Ambito soggettivo dei bonus
Beneficiari: dipendenti privati, iscritti Gestione separata, autonomi iscritti e non iscritti INPS; categorie sanitarie (medici, infermieri, tecnici, OSS) e personale di sicurezza, difesa e soccorso. I medici in convenzione sono trattati come autonomi. Si richiede presenza di figli minori fino a 12 anni al 5/3/2020, senza limite d'età se figlio in situazione di gravità per legge 104.
Misura dei bonus e incompatibilità con il congedo Covid
Importi massimi: 1.200 euro per categorie dell'art.23 e 2.000 euro per dipendenti di cui all'art.25, per l'intero periodo. Alternative al congedo specifico Covid (incrementato a max 30 giorni): incompatibilità tra misure; se al momento della domanda non si è fruito del congedo si può ottenere l'importo pieno, se si è autorizzato un congedo fino a 15 giorni si può ottenere il residuo (600/1.000), se autorizzato per oltre 15 giorni il bonus non spetta. Altre incompatibilità: genitore non lavoratore o percettore di sostegni al reddito contemporanei e in alcuni casi integrazioni salariali.
Erogazione tramite Libretto Famiglia
Il bonus baby-sitting può essere utilizzato tramite il Libretto Famiglia: registrazione su portale INPS, appropriazione del bonus e rendicontazione come da circolare n.44/2020; prestazioni dal 5/3 al 31/7 da comunicare entro il 31/12/2020. Possibile impiego di ex rapporti subordinati cessati da meno di 6 mesi; esclusi familiari conviventi.
Erogazione per servizi integrativi e centri estivi
Opzione alternativa (parziale o totale): accredito diretto al richiedente per iscrizione comprovata a centri estivi e servizi integrativi/innovativi per la prima infanzia. Pagamento su conto/IBAN o bonifico domiciliato (con limiti per importi >1000 euro). Incompatibilità con bonus asilo nido per gli stessi periodi; va allegata documentazione di iscrizione e pagamento, indicati periodi (minimo una settimana) e codice fiscale/IVA della struttura.
Modalità di compilazione e presentazione della domanda
Domanda online su INPS previa autenticazione con PIN dispositivo, SPID livello 2+, CIE o CNS; possibile assistenza via Contact Center o Patronati (mandato anche telematico). La domanda richiede dati bancari e documentazione per opzione servizi integrativi.
Rendicontazione e monitoraggio della spesa
Budget: 1.569 milioni di euro per i benefici art.23 e 67,6 milioni per il bonus previsto all'art.25; INPS effettua monitoraggio e comunica a Ministero Lavoro e MEF.
Istruzioni contabili
Istituiti nuovi conti GAT per l'erogazione diretta ai diversi beneficiari (GAT30178, GAT30179, GAT30180), modificata la denominazione del conto debito GAT10150, e codici di recupero GAT24178-24180. Indicazioni su imputazioni di partite residue (GAT00030, GPA00032), somme non riscosse (GPA10031 codice 3223) e rapporti finanziari con lo Stato.
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