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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18573/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fiorisi impugna la sentenza d'appello che lo aveva confermato condannato (pena complessiva anni 7 mesi 8 e euro 13.400,00 di multa) per partecipazione ad associazione a delinquere (art.416 c.2 c.p.) fino a febbraio 2018, vari reati tributari (tra cui indebite compensazioni ai sensi del d.lgs. n.74/2000 art.10‑quater), delitti relativi ai capi 108 e 109 (art.512‑bis) e autoriciclaggio (capo 113). I ricorsi (sei motivi, in larga parte sovrapponibili) deducono: 1) nullità per omissione del pubblico ministero nel quantificare la pena (art.178 lett. b) e c) c.p.p. / art.523 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio nella ricostruzione della partecipazione al sodalizio e nell'affectio societatis (art.416 c.p.); 3) errore e travisamento probatorio nella qualificazione delle indebite compensazioni (art.10‑quater d.lgs.74/2000 e art.192 c.p.p.); 4) vizio di motivazione e di applicazione dell'art.512‑bis e possibile duplicazione con autoriciclaggio (art.512‑bis, 416‑bis, 125 c.p.p.); 5) censura sulla configurabilità dell'autoriciclaggio (art.648‑ter) per trasferimenti bancari tracciabili; 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestazione della congruità della pena (art.62‑bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché infondati o aspecifici, confermando la decisione di merito (doppia conforme) e rigettando i sei motivi: 1) nessuna nullità per la mancata indicazione dell'entità della pena da parte del P.M. (la richiesta di condanna e la rimessione al giudice non integrano nullità generale); 2) le censure sul ruolo nel sodalizio e sul travisamento delle intercettazioni sono aspecifiche o attengono a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione in presenza di doppia conforme; 3) le contestazioni sulle indebite compensazioni non evidenziano vizio manifesto della motivazione; 4) la questione della duplicazione tra art.512‑bis e autoriciclaggio è inammissibile perché sollevata per la prima volta in Cassazione; inoltre il dolo specifico ai fini dell'art.512‑bis è stato correttamente ritenuto sussistente; 5) l'autoriciclaggio è stato ritenuto integrato anche da trasferimenti a prestanome tramite conti bancari e successiva monetizzazione parziale; 6) il diniego delle attenuanti generiche è legittimo e ben motivato (precedenti, mancanza di segni di ravvedimento). Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma base sull'associazione a delinquere: la Corte ha confermato la partecipazione del ricorrente al sodalizio ritenendo le motivazioni di merito coerenti e non manifestamente illogiche.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Richiamata come aggravante collegata a mafiosità: la Corte territoriale ha escluso l'aggravante 416‑bis nella fattispecie e la Cassazione non ha rilevato vizi su tale esclusione.

  • art. 10‑quater d.lgs. n.74/2000

    Norma sulle indebite compensazioni: la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza/partecipazione del ricorrente nelle operazioni di compensazione di crediti inesistenti valutando il complesso probatorio.

  • art. 512‑bis cod. pen.

    Rilevata applicabilità del dolo specifico anche prima dell'avvio di misure di prevenzione patrimoniale quando l'agente può fondatamente presumere l'avvio di tali procedimenti; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo.

  • art. 648‑ter cod. pen.

    Autoriciclaggio/riciclaggio: la Corte afferma che la dissimulazione può concretizzarsi anche tramite intestazioni a terzi e bonifici bancari, specialmente se parte delle somme viene poi monetizzata in contanti.

  • art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richieste di nullità processuali per difetto di partecipazione del P.M.: la Corte ha ritenuto infondata la declaratoria di nullità per la mancata quantificazione della pena da parte del P.M., distinguendo l'«an» dal «quomodo» della partecipazione.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Regole sulle conclusioni del pubblico ministero: la Corte ha ritenuto assunte le conclusioni essenziali (domanda di condanna, pene accessorie e misure) anche se il P.M. si è rimesso al giudice per la misura della pena.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Valutazione degli indizi: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato i criteri restrittivi per la valutazione degli indizi, e le censure sono state ritenute aspecifiche.

  • art. 606 comma 1 lettere b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ricorso per cassazione: i motivi non conformi alle limitazioni di sindacato di legittimità (o sollevati tardivamente) sono stati dichiarati inammissibili.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto a questioni procedurali e di motivazione: le doglianze sulla motivazione e sulla corretta applicazione di norme procedurali sono state ritenute non decisive o tardive.

  • art. 62‑bis e art. 133 cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena: la Corte ha confermato che il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi positivi e che il diniego motivato (es. precedenti, assenza di ravvedimento) è legittimo; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Spese e condanna per ricorso infondato: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e valutato profili di colpa ai fini dell'obbligo risarcitorio.

Massime di principio

  • In presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello concordi) la Corte di Cassazione ha limitati poteri di sindacato: può intervenire solo per vizi di manifesta illogicità, travisamento della prova indicato puntualmente o questioni giuridiche specifiche.
  • La mancata indicazione da parte del pubblico ministero dell'entità della pena non comporta automaticamente nullità generale se il P.M. ha formulato le conclusioni essenziali (domanda di condanna, pene accessorie, misure) e si è rimesso al giudice sulla quantificazione.
  • Le valutazioni sul contenuto delle intercettazioni costituiscono tipicamente apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o il travisamento della prova è evidente e specificamente dedotto.
  • L'autoriciclaggio può configurarsi anche quando il trasferimento del profitto illecito avviene tramite bonifici a società o prestanome: la formale tracciabilità non esclude la dissimulazione se la titolarità reale è occultata e parte delle somme viene poi monetizzata.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico: il giudice può legittimamente negarle se emergono precedenti o mancanza di segni di ravvedimento; il rigetto deve essere plausibilmente motivato ma non necessita di esaustiva confutazione di ogni elemento proposto dalla difesa.
  • Questioni giuridiche nuove o non sollevate in appello (es. specifiche combinazioni normative o concorsi apparenti di norme) sono in genere inammissibili se proposte per la prima volta in Cassazione.

Testo integrale

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