Cassazione Penale, Sentenza n. 18573/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fiorisi impugna la sentenza d'appello che lo aveva confermato condannato (pena complessiva anni 7 mesi 8 e euro 13.400,00 di multa) per partecipazione ad associazione a delinquere (art.416 c.2 c.p.) fino a febbraio 2018, vari reati tributari (tra cui indebite compensazioni ai sensi del d.lgs. n.74/2000 art.10‑quater), delitti relativi ai capi 108 e 109 (art.512‑bis) e autoriciclaggio (capo 113). I ricorsi (sei motivi, in larga parte sovrapponibili) deducono: 1) nullità per omissione del pubblico ministero nel quantificare la pena (art.178 lett. b) e c) c.p.p. / art.523 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio nella ricostruzione della partecipazione al sodalizio e nell'affectio societatis (art.416 c.p.); 3) errore e travisamento probatorio nella qualificazione delle indebite compensazioni (art.10‑quater d.lgs.74/2000 e art.192 c.p.p.); 4) vizio di motivazione e di applicazione dell'art.512‑bis e possibile duplicazione con autoriciclaggio (art.512‑bis, 416‑bis, 125 c.p.p.); 5) censura sulla configurabilità dell'autoriciclaggio (art.648‑ter) per trasferimenti bancari tracciabili; 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestazione della congruità della pena (art.62‑bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché infondati o aspecifici, confermando la decisione di merito (doppia conforme) e rigettando i sei motivi: 1) nessuna nullità per la mancata indicazione dell'entità della pena da parte del P.M. (la richiesta di condanna e la rimessione al giudice non integrano nullità generale); 2) le censure sul ruolo nel sodalizio e sul travisamento delle intercettazioni sono aspecifiche o attengono a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione in presenza di doppia conforme; 3) le contestazioni sulle indebite compensazioni non evidenziano vizio manifesto della motivazione; 4) la questione della duplicazione tra art.512‑bis e autoriciclaggio è inammissibile perché sollevata per la prima volta in Cassazione; inoltre il dolo specifico ai fini dell'art.512‑bis è stato correttamente ritenuto sussistente; 5) l'autoriciclaggio è stato ritenuto integrato anche da trasferimenti a prestanome tramite conti bancari e successiva monetizzazione parziale; 6) il diniego delle attenuanti generiche è legittimo e ben motivato (precedenti, mancanza di segni di ravvedimento). Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma base sull'associazione a delinquere: la Corte ha confermato la partecipazione del ricorrente al sodalizio ritenendo le motivazioni di merito coerenti e non manifestamente illogiche.
art. 416‑bis cod. pen.
Richiamata come aggravante collegata a mafiosità: la Corte territoriale ha escluso l'aggravante 416‑bis nella fattispecie e la Cassazione non ha rilevato vizi su tale esclusione.
art. 10‑quater d.lgs. n.74/2000
Norma sulle indebite compensazioni: la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza/partecipazione del ricorrente nelle operazioni di compensazione di crediti inesistenti valutando il complesso probatorio.
art. 512‑bis cod. pen.
Rilevata applicabilità del dolo specifico anche prima dell'avvio di misure di prevenzione patrimoniale quando l'agente può fondatamente presumere l'avvio di tali procedimenti; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo.
art. 648‑ter cod. pen.
Autoriciclaggio/riciclaggio: la Corte afferma che la dissimulazione può concretizzarsi anche tramite intestazioni a terzi e bonifici bancari, specialmente se parte delle somme viene poi monetizzata in contanti.
art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richieste di nullità processuali per difetto di partecipazione del P.M.: la Corte ha ritenuto infondata la declaratoria di nullità per la mancata quantificazione della pena da parte del P.M., distinguendo l'«an» dal «quomodo» della partecipazione.
art. 523 cod. proc. pen.
Regole sulle conclusioni del pubblico ministero: la Corte ha ritenuto assunte le conclusioni essenziali (domanda di condanna, pene accessorie e misure) anche se il P.M. si è rimesso al giudice per la misura della pena.
art. 192 cod. proc. pen.
Valutazione degli indizi: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato i criteri restrittivi per la valutazione degli indizi, e le censure sono state ritenute aspecifiche.
art. 606 comma 1 lettere b), c) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ricorso per cassazione: i motivi non conformi alle limitazioni di sindacato di legittimità (o sollevati tardivamente) sono stati dichiarati inammissibili.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto a questioni procedurali e di motivazione: le doglianze sulla motivazione e sulla corretta applicazione di norme procedurali sono state ritenute non decisive o tardive.
art. 62‑bis e art. 133 cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena: la Corte ha confermato che il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi positivi e che il diniego motivato (es. precedenti, assenza di ravvedimento) è legittimo; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua.
art. 616 cod. proc. pen.
Spese e condanna per ricorso infondato: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e valutato profili di colpa ai fini dell'obbligo risarcitorio.
Massime di principio
- In presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello concordi) la Corte di Cassazione ha limitati poteri di sindacato: può intervenire solo per vizi di manifesta illogicità, travisamento della prova indicato puntualmente o questioni giuridiche specifiche.
- La mancata indicazione da parte del pubblico ministero dell'entità della pena non comporta automaticamente nullità generale se il P.M. ha formulato le conclusioni essenziali (domanda di condanna, pene accessorie, misure) e si è rimesso al giudice sulla quantificazione.
- Le valutazioni sul contenuto delle intercettazioni costituiscono tipicamente apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o il travisamento della prova è evidente e specificamente dedotto.
- L'autoriciclaggio può configurarsi anche quando il trasferimento del profitto illecito avviene tramite bonifici a società o prestanome: la formale tracciabilità non esclude la dissimulazione se la titolarità reale è occultata e parte delle somme viene poi monetizzata.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico: il giudice può legittimamente negarle se emergono precedenti o mancanza di segni di ravvedimento; il rigetto deve essere plausibilmente motivato ma non necessita di esaustiva confutazione di ogni elemento proposto dalla difesa.
- Questioni giuridiche nuove o non sollevate in appello (es. specifiche combinazioni normative o concorsi apparenti di norme) sono in genere inammissibili se proposte per la prima volta in Cassazione.
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