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Sentenza

Sentenza n. 1282/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dopo la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 2007 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva ottenuto dal TAR l’annullamento parziale del precedente provvedimento di revoca, limitatamente all’omessa valutazione della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno di altro tipo ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. A seguito della nuova istanza per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato, la Questura ha emesso preavviso di diniego e poi ha respinto l’istanza, richiamando due condanne penali, tra cui quella per il reato di cui all’art. 572 c.p., la precedente valutazione di pericolosità sociale, una denuncia per violenza privata ex art. 610 c.p. e l’assenza di familiari rientranti nelle categorie dell’art. 29 TUI presenti in Italia. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 4, comma 3, TUI, per avere l’amministrazione fondato il diniego su una denuncia relativa a un reato non ostativo e su condanne risalenti, senza considerare il percorso penitenziario e rieducativo; omessa valutazione della lunga permanenza in Italia, dell’inserimento lavorativo, dell’autonomia abitativa, dell’assenza di carichi pendenti e dell’integrale espiazione della pena; violazione dell’art. 9, comma 9, TUI, per omessa o erronea valutazione del permesso di altro tipo e del permesso per lavoro subordinato; mancata considerazione dell’annullamento, da parte del Giudice di pace, del decreto di espulsione; violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché alcuni elementi valorizzati nel provvedimento finale, in particolare la denuncia del 2024 e l’assenza dei presupposti per un permesso per motivi familiari, non sarebbero stati adeguatamente anticipati nel preavviso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sufficiente e idonea la motivazione del diniego di un permesso di soggiorno di altro tipo ai sensi dell’art. 9, comma 9, TUI. Tale disposizione impone il rilascio di un permesso di altro tipo allo straniero cui sia stato revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, salvo che sussistano elementi tali da giustificare l’espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza. Il Collegio ha ritenuto che la Questura abbia legittimamente utilizzato le medesime condanne già valutate nel precedente giudizio, in particolare la condanna per maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., e abbia formulato un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale, non fondato automaticamente sul mero dato delle condanne, ma anche sulla gravità e sulle caratteristiche dei fatti commessi. Gli elementi favorevoli allegati dal ricorrente, quali la lunga permanenza in Italia, il lavoro, l’espiazione della pena, il percorso rieducativo e i benefici penitenziari, sono stati ritenuti recessivi rispetto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il TAR ha escluso che l’annullamento del decreto di espulsione da parte del Giudice di pace imponesse una diversa decisione, trattandosi di valutazioni autonome: il Giudice di pace aveva rilevato un difetto di motivazione dell’espulsione, mentre nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta adeguata. È stata inoltre ritenuta non decisiva la denuncia ex art. 610 c.p., qualificata come elemento meramente corroborante e non fondante del diniego. La valutazione della magistratura di sorveglianza è stata considerata autonoma e non vincolante rispetto alla valutazione amministrativa della pericolosità ai fini dell’art. 9 TUI. Il TAR ha escluso anche la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il preavviso aveva già indicato le condanne e l’assenza di legami familiari rilevanti; i riferimenti ulteriori contenuti nel provvedimento finale non erano decisivi, ma soltanto corroboranti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico

    Il rilascio del permesso di soggiorno di altro tipo non è dovuto quando sussistano elementi idonei a giustificare l’espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza; in tale ipotesi l’amministrazione deve effettuare una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale.

  • art. 9, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato

    La disciplina dell’espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza delimita l’obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno di altro tipo previsto dal comma 9.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione all’efficacia ostativa delle condanne penali; la decisione ha tuttavia fondato il rigetto soprattutto sulla valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale ai sensi dell’art. 9 TUI.

  • art. 29 d.lgs. n. 286/1998

    Il rapporto con una sorella non rientra tra i legami familiari che consentono il ricongiungimento familiare secondo le categorie considerate dalla norma.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Non è violato quando il preavviso comunica già gli elementi essenziali posti a fondamento del diniego; l’inserimento nel provvedimento finale di circostanze ulteriori, non decisive ma meramente corroboranti, non determina l’illegittimità dell’atto.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e ritenendo i motivi esaminabili congiuntamente.

  • art. 572 c.p.

    La condanna per maltrattamenti è stata ritenuta reato ostativo e, per la gravità concreta dei fatti, elemento sufficiente a sostenere il giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 610 c.p.

    La denuncia per violenza privata non è stata considerata fondamento autonomo del diniego, ma soltanto elemento ulteriore di corroborazione della valutazione negativa.

Massime di principio

  • L’obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno di altro tipo previsto dall’art. 9, comma 9, TUI, dopo la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, non opera quando l’amministrazione accerti, con motivazione concreta e attuale, la sussistenza di gravi ragioni di ordine pubblico o sicurezza idonee a giustificare l’espulsione ai sensi del comma 10.
  • Il giudizio amministrativo di pericolosità sociale ai fini dell’art. 9 TUI non può ridursi al richiamo automatico delle condanne penali, ma deve considerare la gravità, la tipologia e le concrete modalità dei fatti; tale giudizio può tuttavia attribuire prevalenza agli elementi negativi anche in presenza di lunga permanenza, lavoro, espiazione della pena e percorso rieducativo.
  • La valutazione della magistratura di sorveglianza, effettuata ai fini dell’accesso a benefici penitenziari o della prognosi di recidiva in ambito penale, è autonoma rispetto alla valutazione dell’autorità amministrativa sulla pericolosità sociale rilevante per il rilascio del permesso di soggiorno e non la vincola.
  • L’annullamento giudiziale di un decreto di espulsione per difetto di motivazione non esclude che l’amministrazione possa negare il permesso di soggiorno di altro tipo sulla base di una distinta e adeguata motivazione relativa alla pericolosità sociale.
  • Non viola l’art. 10-bis l. n. 241/1990 il provvedimento finale che aggiunga elementi non previamente indicati nel preavviso quando tali elementi non costituiscano la ragione fondante del diniego, ma abbiano funzione meramente corroborante, purché i motivi essenziali siano stati previamente comunicati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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