Circolare numero 331 del 20-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina in modo organico l’individuazione, la gestione amministrativa e la prosecuzione in sede legale delle pratiche di surroga per il recupero delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di malattia quando l’evento sia stato causato o aggravato da terzi. Vengono definiti i compiti dei medici, dell’Ufficio prestazioni, dell’Ufficio legale e dell’Ufficio contabilità, con indicazione di modelli, codici procedurali, termini di sollecito, prescrizioni, importi e criteri di chiusura delle pratiche. La circolare richiama inoltre i rapporti con le compagnie assicuratrici nei sinistri stradali, le ipotesi di Fondo garanzia vittime della strada, il trattamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché gli effetti del recupero sul periodo massimo indennizzabile.
Istruzioni operative per il recupero per surroga delle prestazioni economiche di malattia dovute a fatto di terzi
Recupero per surroga delle prestazioni economiche di malattia
La circolare disciplina in modo unitario la gestione delle pratiche di surroga relative alle indennità di malattia erogate dall’INPS quando l’evento sia stato causato o aggravato da fatto doloso o colposo di terzi. L’obiettivo è rafforzare l’attività di recupero crediti, assicurando tempestività, completezza istruttoria e corretta interazione tra settore sanitario, Ufficio prestazioni, Ufficio legale, contabilità e, per riflesso, Ufficio pensioni.
Finalità e basi giuridiche dell’azione di surroga
L’INPS, pur obbligato a erogare la prestazione al lavoratore, ha diritto di rivalersi sul terzo responsabile ex art. 1916 c.c. e, nei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, anche direttamente sull’assicuratore del responsabile ai sensi dell’art. 28, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990. La circolare evidenzia che la rilevanza economica del fenomeno impone una capillare individuazione dei casi potenzialmente surrogabili e un’azione svolta con la massima tempestività, anche in relazione ai termini prescrizionali.
Compiti del settore sanitario
La prima attività consiste nell’individuazione dei casi in cui la malattia possa essere ricondotta a responsabilità di terzi. I medici di Sede devono esaminare quotidianamente i certificati di malattia trasmessi dall’Ufficio prestazioni e, se individuano una possibile responsabilità, devono contrassegnare l’apposita casella sul mod. OPM/1 con firma. Se il caso presenta particolare gravità e può far presagire successiva domanda di prestazioni ai sensi della legge n. 222/1984, la segnalazione va effettuata separatamente, ad esempio con timbro dedicato su fotocopia del certificato.
Anche i referti di controllo devono essere esaminati con sistematicità. Se il sanitario ritiene che la patologia possa dipendere da terzi, trasmette rapidamente il referto all’Ufficio prestazioni, con eventuale sigla "RT" a margine. Quando il malato prosegue l’astensione per infortunio, il nuovo certificato può essere inviato al Gabinetto diagnostico per una valutazione complessiva, così da evitare prognosi eccessive che potrebbero generare contenzioso con la compagnia assicuratrice o, nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con l’INAIL.
Acquisizione delle dichiarazioni dell’assicurato
L’Ufficio prestazioni, ricevuta la segnalazione del medico o rilevata comunque la possibile responsabilità di terzi, invia all’assicurato una raccomandata A/R con cui chiede la compilazione del mod. A.S.1 "Dichiarazioni dell’assicurato". La richiesta può essere prodotta automaticamente anche inserendo il codice "S" nel campo "accertamento responsabilità" della procedura malattia.
Nella lettera e nel modulo si precisa che la mancata restituzione o l’indicazione di notizie incomplete o inesatte può esporre l’assicurato all’azione di risarcimento danni da parte dell’Istituto, qualora ciò pregiudichi la surrogazione. L’invio della lettera comporta l’apertura di un fascicolo nominativo, se non già esistente.
Se il mod. A.S.1 non viene restituito, l’Ufficio prestazioni deve inviare un primo sollecito dopo 15 giorni; trascorsi altri 15 giorni senza esito, segue un secondo sollecito e, in caso di ulteriore inerzia, una diffida finale che preannuncia l’azione di risarcimento. La pratica viene quindi trasmessa all’Ufficio legale.
Referti di controllo, codici e flussi informatici
La circolare introduce una serie di codici da utilizzare nella procedura di gestione dei certificati e nella procedura surroghe per rappresentare lo stato della pratica:
- "C" se il mod. A.S.1 è stato consegnato dal medico di controllo;
- "S" se viene richiesta la compilazione del modulo;
- "A" per pratica amministrativa avviata;
- "I" per esclusione della responsabilità di terzi e competenza INPS;
- "D" per pratica definita con responsabilità di terzi.
Il sistema automatizzato deve permettere di conoscere in ogni momento lo stato della pratica, favorendo una gestione uniforme e tracciabile.
Acquisizione di elementi da altre fonti
La mancata collaborazione del lavoratore non impedisce l’azione di surroga, che può essere fondata anche su notizie raccolte altrove. La circolare invita a richiedere verbali e informazioni alle autorità intervenute sul luogo dell’incidente, tramite il mod. A.S.4, quando dalle dichiarazioni risultino interventi di polizia o l’esistenza di un verbale. Le richieste devono essere limitate ai casi di effettiva necessità, ma la conoscenza della dinamica del sinistro è considerata essenziale per un’istruttoria corretta.
Viene inoltre suggerito di instaurare rapporti con ospedali e pronto soccorso, anche al fine di ricevere segnalazioni di ricoveri o interventi relativi a incidenti stradali che coinvolgano soggetti in età lavorativa. In questo modo l’INPS può verificare la coerenza tra le informazioni rese dall’assicurato e gli elementi obiettivi acquisiti.
Sinistri stradali, compagnie assicuratrici e termini di legge
Nei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, l’art. 28 della legge n. 990/1969 impone all’assicuratore del responsabile di richiedere al danneggiato una dichiarazione sull’assenza di diritto a prestazioni da istituti previdenziali obbligatori e di informare l’ente previdenziale quando il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni. L’assicuratore può liquidare il sinistro se l’ente, entro 45 giorni dalla comunicazione, non dichiara di voler surrogarsi.
Per questo la circolare impone all’Ufficio prestazioni di attivarsi immediatamente quando la compagnia chieda chiarimenti sulle pretese dell’Istituto, inviando senza ritardo la lettera di preavviso anche se la pratica non è ancora completa. L’obiettivo è evitare il decorso del termine di 45 giorni che pregiudicherebbe il diritto dell’Istituto.
Avvio della procedura di surroga e soggetti destinatari
Ricevuti i dati utili, l’Ufficio prestazioni attiva il programma 7200 e invia la lettera di preavviso mod. A.S.2, per raccomandata A/R, al terzo responsabile e per conoscenza all’assicurato. Nei sinistri stradali la comunicazione va inviata:
- al conducente del veicolo investitore;
- al proprietario, se diverso dal conducente;
- al vettore, in caso di persona trasportata;
- alla compagnia assicuratrice del veicolo.
Se il responsabile è minore, la lettera va indirizzata al genitore esercente la patria potestà o al tutore. In caso di tamponamenti multipli o scontro fra più vetture, e quando vi sia incertezza sulla responsabilità, il preavviso va indirizzato a tutti i presunti responsabili e alle rispettive compagnie assicuratrici.
Nei casi di veicolo o natante non identificato, non assicurato oppure assicurato presso impresa in liquidazione coatta amministrativa, si applicano le regole degli artt. 19, 20 e 21 della legge n. 990/1969, con eventuale intervento dell’impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada. Per il veicolo non identificato, la surroga è esperibile solo se dal sinistro siano derivate morte, inabilità temporanea superiore a 90 giorni o inabilità permanente superiore al 20%; in caso contrario, la pratica non viene aperta, ma resta in evidenza per verificare eventuali ulteriori periodi di malattia collegati al medesimo evento.
Prescrizione e rinnovo dei preavvisi
La circolare richiama i principali termini di prescrizione applicabili alle pratiche di surroga:
- due anni per gli incidenti provocati dalla circolazione di autoveicoli, ai sensi dell’art. 2947, comma 2, c.c.;
- un anno per gli incidenti causati da mezzi pubblici di trasporto a persone trasportate, con estensione al trasporto gratuito e diverso regime per i trasporti di cortesia;
- cinque anni per i fatti illeciti di terzi, come risse e percosse, ai sensi dell’art. 2947, comma 1, c.c.
Se le raccomandate tornano con le diciture "sconosciuto" o "trasferito", l’Ufficio prestazioni deve attivare gli accertamenti anagrafici prima di procedere oltre. Quando il credito non è ancora quantificabile, la richiesta di rimborso va rinnovata con una seconda lettera di preavviso prima della scadenza della prescrizione, utilizzando la funzione di scadenzario prevista dal programma.
Dati retributivi ed estratto conto
In presenza di pagamento tramite anticipazione del datore di lavoro, l’Ufficio prestazioni invia anche la lettera mod. A.S.3 per chiedere il prospetto di liquidazione dell’indennità erogata e del conguaglio contributivo. Se il datore non risponde, viene inviato un sollecito e, in mancanza di esito, le informazioni vengono acquisite tramite accertatore di Sede. Nei casi di pagamento diretto, i dati vengono invece rilevati dalla procedura di liquidazione malattia.
Una volta acquisiti gli importi, viene emesso l’estratto conto mod. A.S.5 da inviare a tutte le controparti e per conoscenza all’assicurato, con invito a pagare entro 10 giorni. L’estratto conto indica distintamente sorte, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese amministrative. La circolare precisa che la rivalutazione monetaria è dovuta perché il credito dell’Istituto ha natura di credito di valore; gli interessi decorrono dalla data dell’erogazione della prestazione o del conguaglio e sono calcolati sulla somma rivalutata.
Dal 16 dicembre 1990 si applica il saggio del 10% annuo, in base alla legge n. 353/1990, per gli interessi maturati da tale data in avanti. Il calcolo è effettuato dalla procedura informatica, che utilizza anche gli indici ISTAT di rivalutazione costantemente aggiornati.
Chiusura amministrativa e contabilizzazione del recupero
Se il terzo responsabile paga integralmente quanto richiesto, la pratica si chiude in via amministrativa. Nella procedura di gestione della certificazione di malattia viene inserito il codice "D" per segnalare la definizione con responsabilità di terzi; nella procedura surroghe la pratica viene chiusa con causale "A". Viene poi stampato il mod. I.P.518/M, ordinativo di incasso, che con la documentazione di pagamento è trasmesso all’Ufficio contabilità per le registrazioni. Le somme recuperate sono imputate ai conti PTP 24/30 e 24/90 per azioni riferite a periodi dal 1° gennaio 1980 in avanti, oppure ai conti PTP 24/40, 24/41 e 24/91 per il 1979 e anni precedenti, in applicazione dell’art. 23-quinquies della legge n. 33/1980.
Tutela delle surroghe collegate alla legge n. 222/1984
Quando la pratica riguarda incidenti gravi che abbiano comportato un lungo periodo di erogazione, l’Ufficio prestazioni deve inserire sulle quietanze una clausola espressa che faccia salvi gli eventuali diritti dell’INPS ex art. 14 della legge n. 222/1984. La finalità è evitare che la definizione della malattia pregiudichi un’eventuale surroga successiva relativa a pensione di inabilità o assegno di invalidità riconosciuti allo stesso lavoratore per il medesimo evento.
L’Ufficio pensioni, al momento della trattazione di domande di pensione, deve controllare se il soggetto abbia già avuto una pratica di surroga per il medesimo infortunio e, in caso positivo, richiedere gli atti già acquisiti, come dichiarazioni dell’assicurato o verbali di polizia. L’avvocato che definisce positivamente, anche solo in parte, una pratica di rilievo economico deve informare l’Ufficio pensioni.
Casi di pagamento parziale, passaggio all’Ufficio legale e contenuto del fascicolo
Se il terzo responsabile paga solo una parte dell’importo richiesto, la definizione amministrativa non è possibile. L’Ufficio prestazioni incassa cautelarmente l’eventuale assegno, registra il passaggio della pratica all’Ufficio legale e trasmette la documentazione completa. La circolare precisa che il trasferimento materiale all’Ufficio legale deve avvenire, di regola, tra il terzo e il quarto mese dall’invio dell’estratto conto, in modo che il fascicolo sia completo, compresi gli avvisi di ricevimento delle raccomandate.
La documentazione da trasmettere include, tra l’altro:
- il mod. A.S.1 compilato;
- il preavviso inviato alle parti coinvolte;
- eventuali richieste e risposte dell’autorità di polizia;
- la dichiarazione del datore di lavoro o il prospetto di liquidazione diretta;
- copia dell’estratto conto;
- comunicazioni su eventuali pagamenti parziali;
- ogni altro documento utile.
Gestione legale, diffida e fase contenziosa
Una volta ricevuta la pratica, l’Ufficio legale la registra sulla procedura surroghe e l’avvocato incaricato verifica la completezza della documentazione prima di predisporre la diffida legale. Se la pratica contiene un pagamento inferiore a quello richiesto, il legale valuta se accettarlo o considerarlo un semplice acconto; in quest’ultimo caso diffida la controparte al pagamento integrale.
Se occorre, il legale richiede ulteriori documenti agli uffici amministrativi, acquisisce il verbale dell’autorità intervenuta e può inviare un nuovo questionario all’assicurato. Se esiste già un giudizio promosso dall’infortunato contro i responsabili, l’Istituto si costituisce nel processo con comparsa di intervento.
Dopo la diffida, la pratica resta in evidenza per non più di sei mesi. Decorso tale termine, la procedura segnala automaticamente le pratiche in scadenza, che l’avvocato esamina per decidere se avviare l’azione giudiziaria, archiviare o proseguire diversamente. In caso di mancata risposta o risposta negativa dei destinatari della diffida, l’azione giudiziaria viene promossa quando ne ricorrano i presupposti; in mancanza, il legale propone l’archiviazione e restituisce la pratica all’ufficio competente.
Criteri di merito richiamati dalla circolare
La circolare ricorda che le contestazioni delle compagnie assicuratrici riguardano soprattutto due profili: la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme chieste in rimborso, nonché l’eventuale concorso di colpa dell’assicurato. Viene però ribadito che la giurisprudenza riconosce all’INPS rivalutazione e interessi dalla data di erogazione delle prestazioni e non considera il concorso di colpa del danneggiato come limite alla surrogazione, fermo restando il limite dell’entità della somma dovuta dal terzo al danneggiato.
Effetti del recupero sul periodo massimo indennizzabile
I periodi di malattia causati da fatto di terzi, quando l’INPS abbia esercitato con esito positivo, anche parziale, l’azione di surroga, non si computano nel massimo indennizzabile per anno solare e per evento. Ciò non consente però di superare il massimale ordinario; se del caso, l’eventuale ulteriore risarcimento resta a carico del terzo responsabile verso il lavoratore.
Il periodo recuperato è considerato "neutro" per eventuali eventi successivi. In caso di recupero parziale, le giornate neutrali vengono calcolate in proporzione all’importo rimborsato rispetto al valore giornaliero dell’indennità effettivamente erogata. Se, dopo la conclusione di una surroga, intervengono ulteriori eventi non liquidati nell’anno per superamento del massimo e rientranti nel termine prescrizionale annuale, il residuo indennizzabile deve essere ricalcolato. Nei casi di pagamento diretto può essere necessaria la cancellazione della pratica e l’apertura di una nuova pratica "fuori sequenza", previa autorizzazione formale e motivata del responsabile di Ufficio.
Punti principali
Finalità della circolare e rilevanza del recupero crediti
L’Istituto ribadisce la centralità dell’attività di recupero crediti, in particolare per le prestazioni economiche di malattia derivanti da fatti dolosi o colposi di terzi. In tali casi, pur dovendo erogare la prestazione al lavoratore, l’INPS ha diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso il responsabile e, nei sinistri da circolazione di veicoli o natanti, anche verso l’assicuratore del responsabile ai sensi dell’art. 28, comma 2, della legge n. 990/1969. La circolare nasce per uniformare gli adempimenti, migliorare i raccordi tra uffici e prevenire la decadenza o la prescrizione del diritto al recupero.
Compiti dei medici e individuazione dei casi suscettibili di surroga
I medici di Sede devono esaminare quotidianamente i certificati di malattia e i referti di controllo per individuare i casi in cui la malattia possa essere riconducibile a responsabilità di terzi. Se rilevano una possibile responsabilità, devono contrassegnare l’apposita casella sul mod. OPM/1 e firmare; se l’evento appare di notevole gravità, tale da far presumere possibili prestazioni ex legge n. 222/1984, la segnalazione va effettuata separatamente all’Ufficio prestazioni, anche con timbro dedicato. Nei referti di controllo, il sanitario può apporre la sigla "RT" per evidenziare la possibile imputazione a terzi e favorire l’iter amministrativo.
Acquisizione delle dichiarazioni dell’assicurato e solleciti
Quando emerge un possibile nesso con la responsabilità di terzi, l’Ufficio prestazioni invia all’assicurato una lettera raccomandata A/R con cui richiede la compilazione e restituzione del mod. A.S.1 "Dichiarazioni dell’assicurato". La richiesta può essere generata in modo automatizzato anche in assenza di segnalazione del medico, tramite il codice "S" nel campo "accertamento responsabilità". Se il modulo non viene restituito o contiene dati incompleti/inesatti, la circolare avverte che l’Istituto potrà agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicurato. In caso di mancato riscontro, sono previsti un primo sollecito dopo 15 giorni e un secondo dopo ulteriori 15 giorni; persistendo l’inadempienza, viene inviata una diffida finale e la pratica passa all’Ufficio legale.
Codici procedurali e gestione informatica della pratica
La circolare disciplina il tracciamento delle pratiche nelle procedure informatiche. Sono previsti, tra gli altri, i codici: "C" per mod. A.S.1 consegnato dal medico di controllo; "S" per attivazione della richiesta di notizie; "A" per pratica amministrativa avviata; "I" per competenza INPS, quando la responsabilità di terzi è esclusa; "D" per pratica definita con responsabilità di terzi. La procedura "surroghe" e la procedura di gestione della certificazione di malattia devono essere costantemente aggiornate, così da riflettere lo stato della pratica e consentire consultazioni e controlli efficaci.
Indagini ulteriori e acquisizione documentale da altre fonti
La mancata collaborazione dell’assicurato non impedisce l’azione di surroga, che può essere fondata anche su notizie acquisite da altre fonti. L’Ufficio prestazioni deve quindi, quando necessario, richiedere verbali e informazioni alle autorità intervenute sul posto (Carabinieri, Polizia stradale, Pubblica sicurezza, Vigili urbani) tramite il mod. A.S.4. La circolare suggerisce inoltre contatti con strutture ospedaliere per ottenere verbali di ricovero o pronto intervento e auspica intese affinché gli ospedali segnalino i casi di incidenti stradali che coinvolgano soggetti in età lavorativa.
Rapporti con le compagnie assicuratrici e termini dell’art. 28 legge n. 990/1969
Nei sinistri da circolazione, l’assicuratore del responsabile deve richiedere al danneggiato una dichiarazione sull’assenza di diritto a prestazioni da istituti previdenziali obbligatori e deve comunicare all’ente previdenziale i casi in cui il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni. L’ente ha 45 giorni dalla comunicazione per manifestare la volontà di surrogarsi, altrimenti l’assicuratore può liquidare il sinistro senza ulteriori conseguenze. Per questo la circolare impone massima urgenza nell’invio della lettera di preavviso, anche quando la pratica non sia ancora formalmente avviata, per evitare la perdita del diritto dell’Istituto.
Avvio dell’azione di surroga e lettera di preavviso
Ricevuti i dati necessari, l’Ufficio prestazioni attiva la procedura surroghe e invia la lettera di preavviso mod. A.S.2 al terzo responsabile e, per conoscenza, all’assicurato. Nei sinistri stradali la comunicazione va inviata al conducente, al proprietario se diverso dal conducente, al vettore in caso di trasportato, e alla compagnia assicuratrice; se il responsabile è minore, la lettera va indirizzata al genitore esercente la patria potestà o al tutore. In caso di più veicoli e responsabilità incerte, il preavviso va spedito a tutti i presunti responsabili e alle rispettive compagnie. Nei casi di veicolo non assicurato, non identificato o assicurato presso impresa in liquidazione coatta, si applicano le regole del Fondo di garanzia vittime della strada.
Prescrizione, solleciti e gestione delle notifiche non recapitate
La circolare richiama i termini di prescrizione più ricorrenti: due anni per incidenti da circolazione di autoveicoli, un anno per danni a persone trasportate su mezzi pubblici e cinque anni per fatto illecito di terzi come risse e percosse. Se il preavviso viene restituito con indicazione "sconosciuto" o "trasferito", l’Ufficio prestazioni deve effettuare accertamenti anagrafici prima di proseguire. Se il credito non è ancora quantificabile, la richiesta va rinnovata con una seconda lettera di preavviso prima della scadenza della prescrizione, mediante l’apposita funzione di scadenzario.
Richiesta dei dati retributivi e formazione dell’estratto conto
Parallelamente al preavviso, quando il pagamento è avvenuto tramite anticipazione del datore di lavoro, viene inviata al datore la lettera mod. A.S.3 per ottenere il prospetto di liquidazione dell’indennità e il conguaglio contributivo. In caso di mancato riscontro, la circolare prevede un sollecito e poi l’acquisizione delle informazioni per mezzo di un accertatore della Sede. Una volta acquisiti i dati, viene emesso l’estratto conto mod. A.S.5, con richiesta di rimborso entro 10 giorni e con indicazione analitica di sorte, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese amministrative. Gli interessi decorrono dalla data del danno o del conguaglio/erogazione, e dal 16.12.1990 si applica il saggio del 10% annuo previsto dalla legge n. 353/1990.
Chiusura amministrativa, contabilizzazione e recupero somme
Se il terzo responsabile paga integralmente l’importo richiesto, la pratica viene chiusa: nella procedura malattia si registra il codice "D" e nella procedura surroghe si usa la causale "A" per pagamento. Segue l’emissione del mod. I.P.518/M e la trasmissione all’Ufficio contabilità, con successiva registrazione degli estremi di contabilizzazione. Le somme recuperate vanno imputate ai conti PTP 24/30 e 24/90 per periodi dal 1° gennaio 1980, oppure ai conti PTP 24/40, 24/41 e 24/91 per gli anni 1979 e precedenti.
Trasmissione all’Ufficio legale e soglia di antieconomicità
Se il pagamento è solo parziale o manca del tutto, la pratica passa all’Ufficio legale, che la tratta con procedura surroghe su personal computer. La trasmissione all’Ufficio legale deve avvenire quando il recupero complessivo superi lire 100.000, soglia individuata in coerenza con il criterio di antieconomicità fissato per i crediti di modesta entità. Il trasferimento deve avvenire, in linea generale, tra il terzo e il quarto mese dall’invio dell’estratto conto, purché il fascicolo sia completo di documentazione, comprese le ricevute di ritorno delle raccomandate.
Attività dell’Ufficio legale e fase precontenziosa
Ricevuta la pratica, l’avvocato esamina la documentazione, valuta eventuali importi inferiori a quelli richiesti e decide se considerare definita la pratica oppure se diffidare ulteriormente la controparte. Può richiedere documenti mancanti, acquisire il verbale dell’autorità intervenuta e inviare un ulteriore questionario all’assicurato. Se esiste già un giudizio promosso dall’infortunato contro i responsabili, l’Ufficio legale deve costituirsi nel giudizio con comparsa di intervento. La fase precontenziosa può concludersi con pagamento, transazione, passaggio al contenzioso, archiviazione per irreperibilità o insolvibilità, antieconomicità, prescrizione o trasferimento ad altra Sede.
Fase contenziosa, criteri giurisprudenziali e effetti sul periodo massimo indennizzabile
Se non vi sono risposte alla diffida o la risposta è negativa, il legale avvia l’azione giudiziaria quando ne ricorrano i presupposti; altrimenti propone l’archiviazione. La circolare ricorda l’orientamento costante della giurisprudenza sul diritto dell’INPS alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme recuperate, entrambi dalla data di erogazione delle prestazioni, nonché sull’irrilevanza del concorso di colpa del danneggiato rispetto al diritto di surroga. I periodi di malattia per fatti di terzi oggetto di azione di surroga, se recuperati anche parzialmente, sono esclusi dal computo del massimo indennizzabile nell’anno solare e per evento; il periodo recuperato diventa "neutro" per eventi successivi, con criteri di calcolo proporzionale in base all’importo rimborsato.
Tutela dei diritti ex legge n. 222/1984 e raccordi con l’Ufficio pensioni
Per evitare di pregiudicare eventuali azioni di surroga relative alle prestazioni di invalidità pensionabile o assegno di invalidità ex legge n. 222/1984, l’Ufficio prestazioni deve inserire sulle quietanze una clausola espressa di salvezza dei diritti INPS ex art. 14 della legge n. 222/1984. L’Ufficio pensioni deve verificare, all’atto della domanda, se esistano o siano esistite pratiche di surroga collegate al medesimo infortunio e, in caso positivo, richiedere la documentazione già acquisita. La circolare richiama anche che l’avvocato, quando definisce anche solo parzialmente pratiche di grave rilievo economico, deve informarne l’Ufficio pensioni.
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