Circolare numero 327 del 19-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento dei programmi di acquisizione e calcolo, in collaborazione con la Sede regionale Marche, per consentire la definizione delle pratiche presentate dopo il 31.12.1992. Vengono ribaditi i criteri di calcolo delle quote di pensione ante e post 31.12.1992, le modalità di acquisizione dei dati retributivi e le decorrenze delle rivalutazioni per i diversi fondi e per le anzianità inferiori o pari/superiori a 15 anni al 31.12.1992. L’allegato tecnico descrive inoltre le modifiche ai pannelli informatici, l’introduzione del nuovo pannello PANFS06, i controlli logici sulle anzianità, l’uso delle retribuzioni pensionabili e le regole di calcolo degli oneri, inclusa la riduzione delle aliquote di rendimento oltre i tetti pensionabili.
Modifiche alla procedura di calcolo per pratiche presentate dopo il 31.12.1992
Modifiche alla procedura di acquisizione e calcolo per pratiche presentate dopo il 31.12.1992
La circolare comunica l’aggiornamento della procedura automatizzata, realizzato in collaborazione con la Sede regionale Marche, per la definizione delle pratiche pensionistiche presentate dopo il 31.12.1992. L’intervento riguarda sia gli aspetti istruttori sia quelli di calcolo, con particolare riferimento alla separazione tra quota A (anzianità fino al 31.12.1992) e quota B (anzianità dall’1.1.1993).
Quadro normativo e criteri generali di calcolo
Per la liquidazione del beneficio pensionistico le SAP devono disporre delle retribuzioni pensionabili necessarie al calcolo automatico secondo due regimi distinti: la previgente normativa per le anzianità maturate fino al 31.12.1992 e il decreto n. 503/92 per le anzianità maturate dall’1.1.1993. La circolare richiama, per il coordinamento applicativo, le circolari n. 243/93, n. 191/94, n. 237/94, n. 270/94 e il messaggio n. 18410 del 21/7/94.
Computo dell’anzianità al 31.12.1992 e pratiche con riscatti o ricongiunzioni
Per il calcolo della pensione corrispondente alla complessiva anzianità assicurativa raggiunta alla data della domanda, comprensiva dei periodi da riscattare o da ricongiungere, l’anzianità maturata al 31.12.1992 ai fini dell’art. 7 del D.L. n. 503/92 deve essere determinata sommando i periodi da riscattare o ricongiungere a quelli già acquisiti a quella data. La precisazione vale sia per gli assicurati con anzianità inferiore a 15 anni sia per quelli con anzianità pari o superiore a 15 anni al 31.12.1992.
Istruttoria delle pratiche e acquisizione dei dati retributivi
Nella fase istruttoria le SAP richiedono alle aziende la compilazione della modulistica già utilizzata per la liquidazione delle pensioni. Le aziende devono fornire i dati retributivi necessari al calcolo distintamente per anno solare. Sono richiamate, per le modalità di trasmissione dei dati, la circolare n. 145 dell’11 maggio 1994 per le aziende di trasporto e il messaggio n. 18410 del 20/7/94 per le aziende elettriche e telefoniche.
Decorrenza delle rivalutazioni per il calcolo della quota B
La circolare richiama le precisazioni della circolare n. 270 del 12 ottobre 1994 sulla rivalutazione delle retribuzioni ai fini del calcolo della quota B:
- per gli assicurati telefonici e autoferrotranvieri con anzianità contributiva al 31.12.1992 pari o superiore a 15 anni, la rivalutazione opera per le domande presentate dall’1.1.1994 con effetto sulle retribuzioni dell’anno 1992;
- per gli assicurati elettrici con anzianità contributiva al 31.12.1992 pari o superiore a 15 anni, la rivalutazione opera per le domande presentate dall’1.1.1995 con effetto sulle retribuzioni dell’anno 1993;
- per gli assicurati dei tre fondi con meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1992, la rivalutazione decorre dalle domande presentate dall’1.1.1994 con effetto sulle retribuzioni dell’anno 1992.
Modifiche informatiche e nuovo pannello PANFS06
L’allegato tecnico descrive le modifiche ai pannelli di acquisizione PANFS01 e PANFS11, dai quali è stato eliminato il campo 'Retribuzione'. È stato inoltre introdotto il nuovo pannello PANFS06, visualizzato solo per le domande presentate dopo il 31.12.1992, destinato all’inserimento dei dati per il calcolo delle due quote di pensione.
Funzionamento del pannello PANFS06 e controlli automatici
Nel pannello PANFS06 vanno inseriti i dati relativi alla quota A al 31.12.1992 e alla quota B dall’1.1.1993, con indicazione delle anzianità nel fondo, extra fondo e della retribuzione pensionabile. La procedura effettua controlli logici sulle anzianità e verifica che la loro somma coincida con le anzianità complessive già presenti nel pannello PANFS01. Se l’operatore preme INVIO senza digitare valori, il sistema mostra l’anzianità teorica totale, che dovrà essere depurata delle assenze non utili prima dell’acquisizione definitiva.
Arrotondamenti, tetti pensionabili e calcolo finale
Una volta superati i controlli, le anzianità sono arrotondate secondo i criteri indicati dalla circolare n. 243/93 e dalla circolare n. 270 del 12/10/94. La procedura calcola quindi il beneficio pensionistico applicando la riduzione del 27% alle quote di retribuzione eccedenti i tetti pensionabili, fissati in Lire 101.602.500 per il 1993 e Lire 105.189.700 per il 1994. Il processo prosegue con i pannelli di conferma fino al riepilogo finale del calcolo degli oneri.
Riepilogo finale del calcolo
Il prospetto di riepilogo prodotto dalla procedura è stato integrato con l’indicazione delle retribuzioni pensionabili considerate per il calcolo delle distinte quote di pensione, così da rendere esplicita la base utilizzata per la determinazione del trattamento pensionistico.
Punti principali
Aggiornamento della procedura per pratiche post 31.12.1992
Sono state apportate modifiche ai programmi di acquisizione e calcolo per consentire la definizione delle pratiche presentate dopo il 31.12.1992. Le SAP devono disporre delle retribuzioni pensionabili necessarie al calcolo automatico del beneficio pensionistico secondo la previgente normativa per le anzianità fino al 31.12.1992 (quota A) e secondo il decreto n. 503/92 per le anzianità dall’1.1.1993 (quota B).
Determinazione delle anzianità e somma dei periodi
Per il calcolo della pensione relativa alla complessiva anzianità assicurativa alla data della domanda, compresi eventuali periodi da riscattare o ricongiungere, l’anzianità maturata al 31.12.1992 ai fini dell’art. 7 del D.L. n. 503/92 deve essere determinata sommando i periodi da riscattare o ricongiungere a quelli già acquisiti alla stessa data del 31 dicembre 1992. Nella fase istruttoria le SAP richiedono alle aziende i dati retributivi con la modulistica ordinaria per la liquidazione delle pensioni.
Modalità di fornitura dei dati retributivi
Le aziende sono state rese edotte delle disposizioni del D.L. n. 503/92 e delle modalità per la trasmissione dei dati retributivi, che devono essere forniti distintamente per anno solare. La circolare richiama, per le modalità applicative, la circolare n. 145 dell’11 maggio 1994 per le aziende di trasporto e il messaggio n. 18410 del 20/7/94 per le aziende elettriche e telefoniche.
Decorrenza della rivalutazione delle retribuzioni per la quota B
Per gli assicurati con anzianità contributiva al 31.12.1992 pari o superiore a 15 anni, la rivalutazione delle retribuzioni per il calcolo della quota B decorre: per telefonici e autoferrotranvieri, dalle domande presentate dall’1.1.1994 con effetto dalle retribuzioni dell’anno 1992; per gli elettrici, dalle domande presentate dall’1.1.1995 con effetto dalle retribuzioni dell’anno 1993. Per gli assicurati dei tre fondi con meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1992, le rivalutazioni decorrono invece contemporaneamente dalle domande presentate dall’1.1.1994 con effetto dalle retribuzioni dell’anno 1992.
Modifiche ai pannelli di acquisizione e nuovo pannello PANFS06
L’allegato 1 indica che sono stati modificati i pannelli PANFS01 e PANFS11 ed è stato introdotto il nuovo pannello PANFS06, visualizzato solo per le domande presentate dopo il 31.12.1992. Le modifiche ai pannelli esistenti consistono nell’eliminazione del campo 'Retribuzione'.
Contenuto del pannello PANFS06 e controlli di procedura
Nel pannello PANFS06 devono essere inseriti i dati necessari al calcolo delle due quote di pensione: anzianità nel fondo ed extra fondo, e retribuzione pensionabile, distinti per quota A al 31.12.1992 e quota B dall’1.1.1993. In acquisizione la procedura controlla la coerenza delle anzianità e verifica che la loro somma coincida con le anzianità complessive indicate nel pannello PANFS01. Se l’operatore preme INVIO senza inserire valori, il sistema mostra l’anzianità teorica totale da depurare delle assenze non utili.
Arrotondamenti, calcolo del beneficio e tetti pensionabili
Superati i controlli, le anzianità vengono arrotondate secondo i criteri della circolare n. 243/93, punto 7.2, e della circolare n. 270 del 12/10/94, punto 1.1. La procedura calcola quindi il beneficio pensionistico riducendo le aliquote di rendimento del 27% sulle quote di retribuzione eccedenti i tetti pensionabili, pari a Lire 101.602.500 per il 1993 e Lire 105.189.700 per il 1994. Il flusso prosegue fino al pannello di riepilogo e conferma del calcolo degli oneri.
Riepilogo di calcolo
Il prospetto di riepilogo emesso dalla fase di calcolo è stato integrato con l’indicazione delle retribuzioni pensionabili considerate per il calcolo delle distinte quote di pensione, così da rendere trasparente la base di calcolo utilizzata dalla procedura automatizzata.
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