Ordinanza n. 99/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. RM5608268876B2020 del 07.10.2025, notificato in pari data recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. RM/L/Q/2023/102964 rilasciato in favore del ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emergono censure concernenti la valutazione del requisito economico della società datrice di lavoro. In particolare, è stata contestata una valutazione non adeguatamente calibrata sulla capacità reddituale dinamica dell'impresa, da verificare considerando il fatturato e i bilanci depositati negli anni 2023, 2024 e 2025. È stato inoltre evidenziato che la società avrebbe richiesto un numero di lavoratori inferiore a quello considerato dall'amministrazione, tre anziché sette, che risultava in possesso di DURC regolare per gli anni indicati e che il rapporto di lavoro con il ricorrente sembrava essere stato regolarmente instaurato, come documentato dalle buste paga prodotte in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo non l'annullamento immediato della revoca, ma il riesame motivato del provvedimento da parte dell'amministrazione. In sede di sommario esame cautelare, il Collegio ha ravvisato elementi meritevoli di approfondimento nella valutazione del requisito economico della società datrice di lavoro: l'amministrazione dovrà considerare la capacità reddituale dell'impresa in senso dinamico, il fatturato e i bilanci relativi agli anni 2023-2025, il numero effettivo di lavoratori richiesti dalla società, il DURC regolare e la documentazione relativa all'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, comprese le buste paga. Il riesame dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se antecedente. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 10 aprile 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha accolto la tutela cautelare disponendo il riesame motivato dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando emergano elementi idonei a porre in dubbio la completezza o correttezza della valutazione amministrativa, il giudice può accogliere la domanda disponendo il riesame motivato dell'atto, senza procedere al suo annullamento immediato.
- La valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro subordinato deve considerare la capacità reddituale dell'impresa in senso dinamico, tenendo conto dei dati economici più recenti e complessivi, quali fatturato e bilanci depositati.
- Nel riesame della revoca del nulla osta al lavoro subordinato, l'amministrazione deve verificare il numero effettivo di lavoratori richiesti dal datore di lavoro e considerare elementi documentali che attestino la regolarità contributiva e l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, quali il DURC e le buste paga.
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