Cassazione Penale, Ordinanza n. 34383/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è diretto contro una sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26 novembre 2025. Il testo non riferisce i fatti sottostanti, il reato contestato né specifici motivi di impugnazione. La Corte rileva che l'atto è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e lo dichiara inammissibile per difetto della necessaria rappresentanza tecnica.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5, c.p.p., poiché il ricorso per cassazione, anche in materia cautelare, non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Precisa che la legittimazione a impugnare, quale titolarità sostanziale del diritto, è distinta dalle modalità di esercizio dell'impugnazione, che richiedono la rappresentanza tecnica. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 571 e 613 c.p.p.
a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'interessato determina l'inammissibilità.
art. 610, comma 5, c.p.p.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso è dichiarata con procedura de plano ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, anche contro provvedimenti in materia cautelare, non può essere proposto personalmente dalla parte: a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La titolarità sostanziale del diritto di impugnazione va distinta dalle modalità del suo esercizio: la legittimazione della parte non esclude la necessità della rappresentanza tecnica prescritta per il ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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