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Sentenza

Sentenza n. 5482/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento del silenzio-diniego opposto dal Comune di Sessa Aurunca sull’istanza di accesso documentale del 19 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202603166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso del 19 marzo 2026, relativa agli atti presupposti e al procedimento di iscrizione di un fermo amministrativo sull’autocarro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proprietaria di un autocarro sul quale il 2 gennaio 2024 era stato iscritto, su richiesta del Comune, un fermo amministrativo fino a concorrenza di euro 5.236,00, deduceva di non avere ricevuto gli atti presupposti e di avere scoperto il fermo mediante un’ispezione al PRA. Affermava che il veicolo era strumentale all’attività agricola e chiedeva, per verificare la regolarità della riscossione e tutelarsi, copia del fermo, del preavviso, degli avvisi di accertamento, delle cartelle o ingiunzioni, delle relate e prove di notifica e degli ulteriori atti del procedimento. Impugnava il silenzio comunale deducendo la propria legittimazione e il proprio interesse all’accesso. In replica contestava inoltre l’idoneità probatoria delle copie prodotte dal Comune e lamentava che non fosse stata provata la corrispondenza tra tali copie e il contenuto degli atti notificati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse e legittimazione all’accesso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Gli avvisi di accertamento esecutivi TARI per gli anni 2015 e 2016, notificati rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 7 dicembre 2021, e il preavviso di fermo del 13 aprile 2023 erano già stati chiesti con un’istanza dell’8 gennaio 2025 ed esibiti dal Comune il 13 gennaio 2025; la società ne aveva riconosciuto la conoscenza nelle successive istanze del 24 gennaio e del 6 febbraio 2025. Per tali atti, dunque, la pretesa ostensiva era già stata soddisfatta prima della proposizione del ricorso. È stata dichiarata inammissibile anche la richiesta relativa al provvedimento di iscrizione del fermo: secondo il TAR, la procedura prevista dall’art. 86 d.P.R. 602/1973 contempla la preventiva comunicazione del preavviso e, decorso inutilmente il termine, consente l’iscrizione del fermo senza che sia necessaria un’autonoma determinazione provvedimentale espressa; inoltre, la ricorrente conosceva l’esistenza e gli estremi del fermo grazie all’ispezione al PRA. Il rilievo sulla mancata prova del contenuto delle notifiche è stato ritenuto generico e inammissibile; il Comune aveva prodotto le relate e le ricevute di accettazione e consegna. Il giudizio di accesso riguardava la disponibilità della documentazione in possesso dell’amministrazione, non la legittimità delle modalità di notifica. A fronte delle relate prodotte, spettava alla destinataria allegare almeno un principio di prova del diverso contenuto delle comunicazioni, ma la società non lo aveva fatto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. 602/1973

    il procedimento che ne occupa, siccome scandito dall’art. 86 DPR 602/73, contempla la preventiva comunicazione del “preavviso di fermo”, oltre che dei precedenti accertamenti fondanti la pretesa creditoria; - l’inutile decorso del termine contemplato, implica ex se la legittimazione alla iscrizione del fermo nei registri mobiliari, al di là ed a prescindere dalla esistenza -e dalla comunicazione- di una espressa determinazione provvedimentale da parte della Autorità procedente;

    Per l’iscrizione del fermo è prevista la preventiva comunicazione del preavviso e degli atti che fondano il credito; decorso inutilmente il termine, l’iscrizione può avvenire senza una distinta determinazione provvedimentale espressa o la relativa comunicazione.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La carenza di interesse ab origine all’esperimento della domanda volta all’accertamento della esistenza del diritto di accesso depriva il ricorso, nel suo complesso, della condizione tratteggiata all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., votandolo alla declaratoria di inammissibilità.

    La domanda di accesso è inammissibile quando, già prima della proposizione del ricorso, la documentazione richiesta è stata resa disponibile e manca quindi ab origine un interesse concreto alla tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Il ricorso contro il silenzio su un’istanza di accesso è inammissibile per carenza originaria di interesse quando, prima della sua proposizione, l’amministrazione ha già osteso i documenti richiesti e l’istante ne ha avuto conoscenza.
  • Nel procedimento per l’iscrizione del fermo amministrativo previsto dall’art. 86 d.P.R. 602/1973, l’iscrizione consegue all’inutile decorso del termine successivo al preavviso e non richiede una distinta determinazione provvedimentale espressa.
  • Nel giudizio di accesso, il sindacato riguarda se l’amministrazione abbia messo a disposizione la documentazione in suo possesso; non ha per oggetto la legittimità delle modalità di notificazione degli atti documentati.
  • Quando l’amministrazione produce relate e ricevute che attestano la notificazione di atti, spetta al destinatario allegare almeno un principio di prova che le comunicazioni avessero un contenuto diverso da quello risultante dalla documentazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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