Sentenza del 16/06/2017 n. 14999 - Corte di Cassazione
Non disponobile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la decadenza dalle agevolazioni ILOR decennali previste per le imprese artigiane e industriali operanti in zone depresse, disposta dall'Ufficio sul presupposto che gli investimenti effettuati avessero superato il limite massimo previsto dalla legge. Dopo aver versato integralmente l'ILOR relativa al 1987, con riserva di ripetizione, la società aveva inoltre chiesto il rimborso dell'imposta ritenuta indebitamente pagata. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato i presupposti della revoca. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che, trattandosi di una domanda di rimborso e di agevolazioni fiscali, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti spettasse alla contribuente. Ha inoltre censurato la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento relativo alla revoca dell'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che, quando il contribuente invoca un'esenzione o un'agevolazione tributaria, grava su di lui l'onere di provare i presupposti di fatto necessari per beneficiarne, anche nel giudizio instaurato per ottenere il rimborso dell'imposta versata. Il secondo motivo, relativo alla mancata sospensione del processo, è stato dichiarato assorbito, anche perché il giudizio ritenuto pregiudiziale risultava già estinto per definizione della lite. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 8
Prevedeva agevolazioni ILOR per determinate imprese artigiane e industriali operanti in zone depresse del Centro-nord.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 30
Richiamava e rendeva applicabile il regime agevolativo ILOR previsto dalla normativa speciale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Consente di contestare davanti al giudice tributario gli atti che negano o escludono un'agevolazione, compreso il diniego di rimborso dell'imposta pagata in assenza del beneficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
Disciplina la sospensione del processo tributario; la Corte non ha esaminato nel merito la censura relativa alla sua applicazione, ritenendola assorbita.
Codice di procedura civile, art. 295
Riguarda la sospensione necessaria del processo in presenza di una causa pregiudiziale; la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
La lite relativa alla revoca dell'agevolazione era stata definita secondo la disciplina della definizione delle liti pendenti, con conseguente estinzione del relativo giudizio.
Massime di principio
- Chi invoca un'esenzione o un'agevolazione fiscale deve provare direttamente la sussistenza di tutti i requisiti di fatto previsti dalla legge; non è sufficiente affermare di averne diritto.
- La regola sull'onere della prova vale anche nei giudizi di rimborso: il contribuente deve dimostrare che il pagamento è avvenuto senza titolo perché l'agevolazione era applicabile.
- Le agevolazioni direttamente previste dalla legge non richiedono necessariamente un provvedimento concessorio dell'Amministrazione, ma possono essere fatte valere impugnando l'atto che nega il beneficio o il rimborso.
- In caso di contestazione della decadenza da un beneficio, è essenziale documentare sia i requisiti originari sia il loro mantenimento nel periodo agevolato, inclusi eventuali limiti agli investimenti.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso al contribuente né chiude definitivamente la controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando correttamente il criterio dell'onere probatorio.
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