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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8627/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva dichiarato estinto l'appello per mancata riassunzione/riapertura del processo dopo l'interruzione dovuta al decesso di Gelmino Ferrato. Questione centrale: se il termine di sei mesi per presentare l'istanza di trattazione, decorrente dall'ordinanza che dichiarò l'interruzione (8 maggio 2018), fosse sospeso per 9 mesi dall'art. 6, comma 11, d.l. 23/10/2018 n.119 (convertito), cosicché il termine sarebbe scaduto il 10 settembre 2019 (tesi dell'Agenzia) oppure se la sospensione non si applicasse e il termine fosse invece scaduto il 10 dicembre 2018 (tesi accolta dalla CTR e dalla Cassazione)

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il dies a quo del termine semestrale per depositare l'istanza di trattazione fosse l'8 maggio 2018 (data dell'ordinanza che dichiarò l'interruzione) e che, tenendo conto della sospensione feriale, il termine scadesse il 10 dicembre 2018. Ha escluso l'applicabilità della sospensione di 9 mesi prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n.119/2018 al termine per la presentazione dell'istanza di trattazione relativa alla ripresa del processo tributario interrotto, poiché quella norma riguarda i termini di impugnazione e la riassunzione davanti al giudice del rinvio. Poiché l'Agenzia non aveva depositato l'istanza entro il termine, la declaratoria di estinzione era corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in Euro 10.300,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 40 (commi 1 e 2)

    1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12. 2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

    La Corte ha ritenuto che, essendo la parte costituita con difensore, l'interruzione sia decorrente dalla dichiarazione formale dell'evento (deposito della nota documenti del 26/04/2018) e che l'ordinanza dell'8/05/2018 costituisca il dies a quo per il termine semestrale per la ripresa del processo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 43 (comma 2)

    Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.

    La norma impone il termine di sei mesi per presentare l'istanza di trattazione necessaria alla ripresa del processo interrotto; la Corte ha ritenuto che tale termine decorra dalla dichiarazione dell'interruzione (ordinanza) e sia distinto dalla 'riassunzione' regolata in altri contesti.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 45 (primo comma)

    Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

    L'art.45 disciplina l'estinzione per mancata prosecuzione o riassunzione entro il termine: la Corte ha applicato questa disciplina al caso di mancata istanza di trattazione nel termine semestrale, con conseguente estinzione del processo.

  • decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 - art. 6, comma 11

    Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

    La Corte ha interpretato la sospensione come riferita ai termini di impugnazione e alla riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio (transito tra gradi di giudizio), escludendo la sua applicazione al termine interno per l'istanza di trattazione per la ripresa del processo interrotto.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 63

    Richiamato dalla Corte come esempio in cui il termine 'riassunzione' è utilizzato nel contesto della ripresa della causa davanti al giudice dopo cassazione con rinvio; serve a distinguere la riassunzione (tra gradi) dall'istanza di trattazione interna al medesimo grado.

  • codice di procedura civile - art. 392

    La Corte usa l'art.392 c.p.c. (riassunzione davanti al giudice del rinvio) per delimitare l'ambito dell'art.6, comma 11, D.L. 119/2018: la sospensione riguarda la riassunzione in quel contesto, non l'istanza di trattazione ex art.43 d.lgs. 546/1992.

  • codice di procedura civile - art. 155 (terzo e quarto comma)

    Norme sul computo dei termini e sulla sospensione feriale; la Corte le ha applicate per calcolare la scadenza del termine semestrale (tenendo conto della sospensione per ferie).

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 59 (terzo comma) e art. 5 comma 5

    Le disposizioni che regolano la rimessione della causa e la prosecuzione senza necessità di riassunzione davanti al giudice di primo grado sono state citate per mostrare che alcune fattispecie di prosecuzione senza istanza di parte sono escluse dall'ambito della sospensione dell'art.6, comma 11.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2019 (prassi)

    La Corte ha rilevato che la circolare amministrativa escludeva dalla sospensione automatica molti termini processuali non inerenti le impugnazioni, supportando l'interpretazione secondo cui la sospensione non riguarda le istanze interne per la ripresa del processo.

Massime di principio

  • La sospensione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 riguarda i termini di impugnazione e la 'riassunzione' connessa al transito della causa tra gradi (riassunzione davanti al giudice del rinvio), non i termini interni per l'istanza di trattazione per la ripresa del processo tributario interrotto.
  • In caso di interruzione del processo per morte di una parte costituita con difensore, il termine semestrale per presentare l'istanza di trattazione decorre dalla data della dichiarazione formale dell'evento (ordinanza o comunicazione ai sensi dell'art.40 d.lgs.546/1992).
  • Il computo del termine semestrale deve tener conto della sospensione feriale (art.155 c.p.c.), pertanto la scadenza può slittare al primo giorno lavorativo successivo.
  • La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine di legge determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art.45 d.lgs.546/1992; pertanto, in presenza di eventi interruttivi, è necessario agire tempestivamente per evitare l'estinzione.
  • Quando si interpreti la portata di norme di sospensione straordinarie (come d.l.119/2018) occorre distinguere chiaramente tra termini relativi alle impugnazioni/trasferimento della causa tra gradi e termini interni al medesimo grado; l'amministrazione e i difensori dovrebbero non dare per scontata l'automatica applicazione della sospensione a termini non espressamente richiamati.

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