Sentenza del 16/06/2015 n. 2690 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Costituzione nuova società con conferimento ramo d'azienda - Successiva cessione quote - Art. 20 d.P.R. 131/1986 - Assenza valide ragioni - Risparmio costi fiscali - Elusione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la riqualificazione fiscale di una sequenza di operazioni composta dalla costituzione di una nuova società, dall'aumento del capitale sociale, dal conferimento di un ramo d'azienda, dall'assegnazione al conferente della partecipazione nella società conferitaria e dalla successiva cessione di tale partecipazione. Secondo il contribuente, gli atti dovevano essere considerati separatamente. L'Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che la sequenza celasse una cessione diretta d'azienda, realizzata mediante più negozi collegati, con l'obiettivo principale di conseguire un risparmio d'imposta e senza valide ragioni economiche autonome.
La decisione
La riqualificazione è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. Tale disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di esaminare la causa reale e gli effetti economici complessivi degli atti presentati alla registrazione, anziché considerarli isolatamente e in base alla sola forma giuridica adottata. La concatenazione di operazioni è stata quindi trattata come una cessione d'azienda, poiché era funzionalmente diretta a ottenere lo stesso risultato di una cessione unitaria e non risultavano valide ragioni economiche diverse dal risparmio fiscale. È stata pertanto riconosciuta la sussistenza dell'elusione d'imposta.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
La norma consente di qualificare gli atti secondo la loro intrinseca natura e gli effetti giuridici complessivi, considerando il collegamento funzionale tra più negozi e la causa reale dell'operazione, non soltanto la forma utilizzata dalle parti.
Massime di principio
- Una sequenza di atti formalmente distinti può essere riqualificata fiscalmente come un'unica operazione quando gli atti sono tra loro collegati e perseguono un risultato economico unitario.
- Il conferimento di un'azienda in una società seguito dalla cessione delle quote può essere assimilato a una cessione diretta d'azienda se la struttura appare priva di autonome ragioni economiche.
- Il risparmio fiscale, da solo, non costituisce necessariamente abuso, ma diventa indice di elusione quando rappresenta lo scopo principale o esclusivo dell'operazione e non sono dimostrate valide ragioni extrafiscali.
- Per sostenere una struttura negoziale articolata è opportuno documentare concrete ragioni economiche, organizzative, finanziarie o imprenditoriali indipendenti dal vantaggio fiscale.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica e sulla causa complessiva dell'operazione, non sulla mera denominazione o sulla separata validità civilistica dei singoli atti.
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