Sentenza n. 1457/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, - del provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.Spo.) n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto al Sig. -OMISSIS-, ex art. 6, l.n. 401/89, di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, per la durata di due anni a decorrere dalla notifica del provvedimento; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente, ed in particolare: - della proposta della Legione Carabinieri “Toscana - Compagnia di Borgo San Lorenzo per l'applicazione del D.A.Spo., prot. n. -OMISSIS-; - della comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento DASPO del Questore di Firenze, della durata di due anni, con divieto di accesso agli impianti e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6 l. n. 401/1989 in relazione a fatti verificatisi al termine di una partita del campionato juniores. Il provvedimento gli attribuiva, da un lato, la pronuncia di una minaccia nei confronti dell'arbitro dopo l'espulsione e, dall'altro, l'ingresso sul terreno di gioco e il ferimento alla nuca di un giocatore della squadra avversaria, riconosciuto mediante individuazione fotografica. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990 e carenza motivazionale per omessa considerazione delle controdeduzioni; violazione dell'art. 6 l. n. 401/1989 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché difetto dei presupposti, carenza istruttoria e motivazionale, per l'assenza di prove idonee a dimostrare una condotta pericolosa; ulteriore violazione delle medesime disposizioni e dell'art. 33 Cost., nonché genericità della motivazione e sproporzione della misura. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare il TAR aveva già accolto la domanda di sospensione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO e gli atti presupposti, ritenendo fondata e assorbente la censura di difetto di istruttoria. Quanto alla minaccia rivolta all'arbitro, il giudice ha rilevato che non era dimostrato che la frase fosse stata pronunciata dal ricorrente; la querela dell'arbitro e la comunicazione di notizia di reato non erano sufficienti, da sole, a dimostrare la colpevolezza o la pericolosità del destinatario, essendo necessari ulteriori riscontri. Quanto al ferimento del giocatore avversario, l'Amministrazione non aveva svolto attività istruttoria idonea a verificare, secondo il criterio del più probabile che non, la riconducibilità della condotta al ricorrente. Il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, appartenente alla squadra avversaria e che non aveva presentato querela, è stato ritenuto insufficiente in assenza di ulteriori elementi oggettivi, anche perché il ricorrente era stato espulso e non risultava dimostrato che fosse rientrato in campo per partecipare agli scontri. Il giudice ha ricordato che il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, per la quale non occorre la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma sono comunque necessari elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, fondati su una valutazione probabilistica di elevata attendibilità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 401/1989
Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione adottabile in presenza dei relativi presupposti, valutati secondo una logica probabilistica; non è sufficiente, tuttavia, una mera denuncia o un riconoscimento isolato privo di ulteriori riscontri.
art. 6, comma 1, lett. a, l. n. 401/1989
La misura preventiva richiede elementi di fatto idonei a dimostrare, con elevata attendibilità secondo il criterio del più probabile che non, la riconducibilità della condotta pericolosa al destinatario.
art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo di motivazione e la necessità di un'istruttoria adeguata impongono all'Amministrazione di esplicitare e verificare gli elementi concreti posti a fondamento del DASPO.
art. 10 l. n. 241/1990
Le memorie e le controdeduzioni dell'interessato devono essere effettivamente prese in considerazione nell'istruttoria e nella motivazione del provvedimento.
art. 33 Cost.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione decisiva.
Massime di principio
- Il DASPO, quale misura amministrativa di prevenzione, non richiede la prova della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, ma presuppone elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo il criterio del più probabile che non e caratterizzati da elevata attendibilità probabilistica.
- Una denuncia, una querela o una comunicazione di notizia di reato non dimostrano di per sé la colpevolezza o la pericolosità del destinatario del DASPO: occorrono ulteriori riscontri indiziari e probatori sui fatti e sulla loro riferibilità all'interessato.
- Il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa non è sufficiente, da solo, a fondare un DASPO quando manchino ulteriori elementi oggettivi idonei a confermare la partecipazione dell'interessato alla condotta violenta.
- L'Amministrazione che adotta un DASPO deve svolgere un'istruttoria effettiva sulla riconducibilità dei fatti al destinatario e prendere in considerazione le memorie difensive presentate nel procedimento; l'omissione di tali attività determina difetto di istruttoria e illegittimità del provvedimento.
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