Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 15/2002

Testo unico in materia di sport (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 15/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge quadro del Lazio promuove sport, impianti, credito sportivo, contributi a enti locali e soggetti sportivi, buoni sport e sostegno a disabili e merito sportivo. Diverse parti risultano oggi abrogate o superate; restano rilevanti soprattutto la disciplina dei contributi, dei buoni sport e delle iniziative per eccellenze e associazioni storiche.

Disciplina regionale dello sport, impianti, contributi e promozione sportiva nel Lazio

Disciplina regionale dello sport nel Lazio

La legge costituisce il testo unico regionale in materia di sport per il Lazio e organizza funzioni, programmazione, sostegni economici, regole per gli impianti e misure di promozione della pratica sportiva. L’impianto normativo è stato più volte modificato; alcune parti risultano abrogate o superate.

Finalità e obiettivi generali

La Regione promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica motorio-sportiva, riconoscendone la funzione sociale, sanitaria, occupazionale e turistica. L’intervento regionale è orientato in particolare a:

  • favorire la pratica sportiva per tutte le età, con attenzione a bambini, adolescenti e anziani;
  • sostenere le persone con disabilità e chi vive situazioni di disagio;
  • valorizzare lo sport dilettantistico capace di dare risultati nazionali e internazionali e di promuovere l’immagine del Lazio.

La programmazione regionale mira, tra l’altro, alla realizzazione e al miglioramento degli impianti, alla socializzazione, alla collaborazione con la scuola, al coordinamento con il turismo, alla formazione degli operatori, alla prevenzione del doping e alla diffusione della pratica sportiva tra minori e anziani in difficoltà economica.

Riparto delle funzioni tra Regione, Province, Comuni e Comune di Roma

La legge attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione triennale, coordinamento, controllo degli obiettivi, elaborazione di programmi straordinari e di interventi finanziati da UE o leggi statali, sostegno al credito sportivo, promozione di manifestazioni e studi, definizione di criteri di cooperazione tra enti locali e indirizzo della formazione degli operatori.

Le Province:

  • approvano i piani annuali provinciali degli interventi;
  • coordinano la cooperazione tra enti locali;
  • vigilano sull’attuazione dei programmi;
  • collaborano con i Comuni nella progettazione;
  • curano la rilevazione dei dati sportivi;
  • realizzano la formazione degli operatori in ambito provinciale.

I Comuni:

  • favoriscono attività, impianti e attrezzature di interesse comunale;
  • gestiscono gli impianti comunali anche tramite convenzioni;
  • formulano i programmi da inserire nei piani provinciali;
  • rilevano dati statistici e informativi;
  • promuovono il raccordo con i soggetti pubblici e privati del territorio;
  • aggiornano annualmente i dati provinciali sull’impiantistica.

Il Comune di Roma esercita, in materia di programmazione, le stesse funzioni attribuite alle Province e informa la Provincia di Roma sui propri piani prima della verifica regionale.

Programmazione regionale e piani annuali

La programmazione si fonda su un piano settoriale regionale triennale, articolato in piani annuali, adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il piano, pubblicato sul BUR, costituisce direttiva per strutture regionali e soggetti interessati.

Il piano stabilisce:

  • obiettivi triennali;
  • criteri per selezione e localizzazione degli interventi;
  • interventi riservati alla Regione;
  • indirizzi per piani annuali provinciali, programmi comunali e redazione dei progetti;
  • previsione delle esigenze finanziarie e ripartizione dei fondi;
  • criteri per concessione, erogazione e revoca di contributi e altri benefici.

La predisposizione del piano avviene mediante consultazione in conferenza programmatica con enti locali, università, uffici scolastici, CONI, federazioni ed enti di promozione sportiva.

Entro il 31 gennaio la Giunta approva i progetti regionali annuali e verifica la compatibilità dei piani provinciali. Le Province raccolgono i programmi degli aventi titolo entro il 30 giugno dell’anno precedente e approvano il piano annuale entro il 31 ottobre, trasmettendolo alla Regione insieme a una relazione sullo stato di attuazione dei progetti. In caso di inerzia o violazione, la Giunta può sostituirsi alle Province previa diffida.

Agenzia regionale per lo sport

La legge istituisce Agensport, Agenzia regionale per lo sport, quale organismo di supporto tecnico e operativo della Regione per le attività in materia sportiva. La disciplina dell’Agenzia comprende attività, organi, presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori, direttore generale, patrimonio, personale, bilancio e controlli regionali.

Tra le funzioni dell’Agenzia figurano il supporto alle attività di programmazione, la collaborazione su iniziative sportive e, in particolare, la gestione del Museo regionale dello sport. La disciplina è accompagnata da norme su incompatibilità, durata delle cariche e indennità.

Interventi regionali per impianti sportivi e credito sportivo

La Regione interviene direttamente per finanziare impianti e attrezzature sportive, anche nell’ambito di programmi europei e di iniziative di valorizzazione sociale, turistica ed economica. Può inoltre favorire l’accesso ai benefici della legge statale sul credito sportivo e prestare garanzie per mutui contratti da federazioni, enti di promozione e società/associazioni dilettantistiche affiliate.

È previsto un fondo di garanzia per i mutui sportivi. La Regione può anche intervenire per salvaguardare e valorizzare il patrimonio edilizio sportivo, anche con acquisto e gestione di beni, soprattutto se di interesse storico-artistico.

Per il credito sportivo, la Regione stipula convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo e altri istituti, offrendo mutui agevolati e contributi in conto interessi fino all’80% del tasso. Gli interventi possono riguardare:

  • adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere;
  • recupero funzionale e manutenzione straordinaria;
  • ampliamento, potenziamento o realizzazione di nuovi impianti;
  • sostegno alla pratica sportiva all’aperto.

Possono accedere agli aiuti enti locali, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, e società/associazioni dilettantistiche affiliate o riconosciute dal CONI o dal CIP. Gli impianti finanziati devono restare a uso pubblico e con la stessa destinazione per almeno dieci anni dopo la durata del mutuo, con impegno assunto con atto pubblico.

Contributi per impianti, attrezzature e gestione degli impianti

La Regione concede contributi in conto capitale agli enti locali per impianti sportivi, secondo i criteri del piano settoriale. I beneficiari devono:

  • mantenere la destinazione d’uso per venti anni dalla realizzazione;
  • consentire alla Regione l’uso della struttura per iniziative coerenti con l’impianto;
  • garantire tariffe sociali e condizioni paritarie alle associazioni sportive affiliate a federazioni o enti di promozione riconosciuti dal CONI.

Sono previsti anche contributi per l’acquisto e l’installazione di attrezzature sportive di base e per percorsi/parchi attrezzati, concessi dalle Province secondo il piano annuale. Hanno priorità le attrezzature destinate a categorie con ridotta capacità psico-motoria. Il contributo può coprire fino all’80% della spesa ammissibile per gli enti locali e fino al 70% per gli altri soggetti; è cumulabile con altri finanziamenti pubblici solo nei limiti necessari a raggiungere tali percentuali.

Agli enti locali possono essere concessi anche contributi per le spese di gestione degli impianti sportivi.

Contributi per promozione sportiva e attività ordinaria

La Regione sostiene iniziative e manifestazioni sportive finalizzate alla diffusione della pratica sportiva e alla conoscenza delle discipline. I contributi possono essere concessi a enti locali, federazioni, enti di promozione sportiva, società e associazioni dilettantistiche affiliate e istituti scolastici.

Sono inoltre previsti contributi agli enti di promozione sportiva e alle società/associazioni dilettantistiche affiliate per l’attività ordinaria, con particolare riguardo alla pratica sportiva per minori e disabili.

I contributi possono coprire fino al 60% della spesa ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici soltanto fino a raggiungere tale percentuale, e comunque non oltre il deficit complessivo.

Impianti e palestre: apertura, requisiti e vigilanza

L’apertura e la gestione di impianti e palestre per attività motorie e sportive sono soggette a preventiva comunicazione al Comune competente, con attestazione del possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale. Il regolamento deve definire requisiti di apertura e gestione, requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza, servizi, qualificazione degli operatori, tutela sanitaria, elenchi del personale abilitato, forme di consorzio per piccoli centri e sanzioni amministrative.

Il regolamento deve comunque prevedere la presenza costante di:

  • un istruttore qualificato con funzioni di direttore tecnico;
  • tecnici e istruttori con titolo idoneo o con formazione professionale riconosciuta;
  • un medico con funzioni di responsabile sanitario.

Direttori tecnici e personale tecnico sono iscritti in apposito elenco provinciale pubblicato sul BUR. Sono esclusi dalla disciplina regolamentare le palestre e gli impianti scolastici, quelli destinati alla riabilitazione sanitaria e gli spazi di verde attrezzato qualificabili come opere di urbanizzazione secondaria.

La vigilanza e l’applicazione delle sanzioni spettano ai Comuni.

Utilizzazione di impianti scolastici, universitari e militari

Province e Comuni possono stipulare convenzioni con autorità scolastiche per l’uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici, disciplinando anche locali, attrezzature, responsabilità, oneri e danni. Le convenzioni devono essere stipulate entro marzo di ogni anno per consentire la programmazione della stagione sportiva che inizia ad agosto.

Possono essere stipulate anche convenzioni con proprietari o gestori di strutture private per reperire spazi per l’educazione fisica, nonché con università e autorità militari per consentire l’uso degli impianti alla comunità locale e alle associazioni sportive, prevedendo anche l’utilizzo da parte degli studenti degli impianti comunali. La Regione può concedere contributi agli enti locali fino al 50% delle spese ammissibili per favorire tali convenzioni.

Iniziative promozionali regionali

La Regione promuove la pratica sportiva con attività di interesse regionale, studi, ricerche, mostre, convegni e sperimentazioni innovative. Le iniziative di divulgazione e ricerca sono finanziate integralmente dalla Regione e possono essere affidate a soggetti specializzati tramite contratto o convenzione.

Per le manifestazioni e iniziative di rilevanza regionale e per le iniziative innovative, la Regione può finanziare fino al 50% della spesa ammissibile, nei limiti del minore importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente accertato.

La Regione può anche partecipare a manifestazioni internazionali o nazionali di particolare rilievo organizzate nel territorio da soggetti riconosciuti dal CONI o dal CIP, o da altri enti pubblici o privati incaricati formalmente dell’evento. Le modalità di partecipazione, l’eventuale apporto finanziario o economico e le forme di adesione a enti senza scopo di lucro sono stabilite dalla Giunta regionale, tenendo conto di impatto, coinvolgimento di giovani e disabili, promozione dell’immagine regionale e capacità di inclusione sociale.

Buoni sport

La Regione concede buoni sport alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale per coprire totalmente o parzialmente le spese di attività sportive di figli minori, anziani e persone disabili a carico.

I requisiti principali sono:

  • residenza nel Lazio;
  • età tra 6 e 17 anni per i minori e superiore a 65 anni per gli anziani;
  • ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro, elevato a 30.000 euro nei nuclei con minore disabile o anziano a carico;
  • iscrizione a corsi o attività sportive a pagamento nel territorio regionale, di durata continuativa almeno semestrale, svolti da soggetti sportivi riconosciuti.

Ulteriori requisiti e le modalità di concessione, erogazione e revoca sono demandati alla Giunta regionale. La Regione promuove inoltre un circuito regionale di associazioni e società sportive presso cui i buoni possano essere spesi. Per l’attuazione può avvalersi delle ASP tramite specifici contratti di servizio.

Sostegno al merito sportivo e alle eccellenze territoriali

La Regione sostiene le realtà dilettantistiche che conseguono risultati di rilievo nazionale e internazionale, tramite:

  • contributi per attività di squadra;
  • borse al merito sportivo per attività individuali;
  • contributi per formazione e inserimento professionale degli atleti di vertice a fine carriera;
  • contributi per studi e ricerche sulla popolazione sportiva di alto livello e sul reinserimento socio-professionale post-carriera;
  • contributi per convegni e seminari sul tema.

La disciplina delle eccellenze sportive territoriali valorizza società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni o discipline riconosciute dal CONI o dal CIP che abbiano favorito la crescita di giovani talenti, ottenuto risultati di eccellenza e diffuso una cultura di lealtà e correttezza. Per tali soggetti sono incentivati interventi su promozione agonistica, prevenzione antidoping, formazione tecnica, riqualificazione e ammodernamento degli impianti e acquisto di attrezzature innovative.

La Giunta regionale stabilisce requisiti, criteri, modalità di concessione e revoca dei contributi. Per la graduatoria si considerano preferenziali gli anni di affiliazione, il numero di tesserati, le attività paraolimpiche e meno praticate, nonché riconoscimenti e trofei ottenuti. Il Presidente della Regione conferisce inoltre annualmente un riconoscimento agli atleti, compresi quelli con disabilità, senza oneri per il bilancio regionale.

Associazioni sportive centenarie del Lazio

La legge promuove le associazioni sportive senza fini di lucro costituite e attive da almeno cento anni nel territorio regionale. È istituito un Registro delle associazioni sportive centenarie del Lazio, aggiornato annualmente dalla struttura regionale competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Un regolamento di attuazione deve definire funzionamento del Registro, modalità di domanda e eventuali requisiti integrativi. L’iscrizione nel Registro costituisce criterio preferenziale per la concessione dei contributi previsti dalla legge.

Promozione dello sport per persone con disabilità

La Regione favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone con disabilità, considerandole un diritto di pari opportunità, un servizio sociale e un elemento di formazione psicofisica.

Hanno primaria importanza il CIP e i soggetti ad esso direttamente affiliati o riconosciuti. I contributi possono riguardare:

  • trasporti e sostegni all’attività sportiva;
  • acquisto di attrezzature speciali;
  • formazione e collaborazione di istruttori specializzati;
  • manifestazioni per abilitazione, miglioramento e integrazione sociale;
  • studi, ricerche e sperimentazioni;
  • mostre, convegni e seminari di rilevanza regionale e nazionale.

I contributi possono coprire fino al 70% della spesa ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici solo fino a tale soglia.

Regime transitorio

Nelle more dell’approvazione del piano settoriale regionale, continuano ad applicarsi le norme di programmazione previgenti.

Per la prima applicazione della disciplina sul credito sportivo, le domande di mutuo agevolato devono essere presentate alla Provincia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della convenzione e della deliberazione regionale sui criteri di valutazione; le Province trasmettono la graduatoria alla struttura regionale competente entro i successivi 120 giorni.

Per l’avvio della disciplina sugli impianti e palestre, in prima applicazione possono essere utilizzati come istruttori, previo esame finale di un corso di preparazione, soggetti con esperienza documentata di almeno 24 mesi negli ultimi cinque anni. La Giunta regionale deve definire entro sei mesi le modalità di accertamento dei requisiti per l’accesso al corso.

In prima applicazione, il consiglio di amministrazione di Agensport deve essere costituito entro 15 mesi; in caso di ritardi nella nomina del presidente o dei membri, il Presidente della Giunta nomina un amministratore straordinario.

Disposizioni finanziarie

La legge prevede stanziamenti specifici nel bilancio 2002-2003 per Agensport e il Museo regionale dello sport, con coperture mediante riduzioni di altri capitoli. Sono inoltre individuati capitoli dedicati per gli oneri di:

  • credito sportivo;
  • contributi per impianti sportivi;
  • attrezzature e gestione impianti;
  • promozione delle attività sportive e attività ordinaria;
  • iniziative promozionali di cui all’articolo 37;
  • contributi per lo sport delle persone con disabilità.

Dal 1° gennaio 2012 gli oneri della legge sono coperti dal capitolo G31900.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Sono abrogate le disposizioni incompatibili e varie leggi regionali precedenti in materia di impiantistica sportiva, promozione sportiva, disabilità, credito sportivo e specifici interventi straordinari. La legge stabilisce inoltre di costituire la norma di riferimento regionale unica per stanziamenti e atti di programmazione nelle materie trattate.

Attualità della disciplina

La legge mantiene rilievo per la disciplina regionale dello sport nel Lazio, ma alcune parti sono state abrogate o profondamente modificate. Risultano ancora operative, in particolare, le norme su contributi, buoni sport, eccellenze sportive, associazioni centenarie, sport per persone con disabilità e criteri di programmazione e finanziamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.