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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36390/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10 novembre 2025, che ne aveva affermato la responsabilità per tentata estorsione. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 c.p., riproponendo censure sul compendio probatorio. Con il secondo motivo hanno lamentato il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto ai fini dell'art. 629 c.p. La decisione non precisa ulteriormente i fatti materiali contestati né la pena inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato giudicato aspecifico, perché riproduceva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; è stato inoltre ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione risultava esistente, coerente e logicamente conforme alla disamina degli elementi probatori. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile per la prima volta in cassazione, non essendo stata la questione della lieve entità proposta con l'appello né nelle conclusioni in udienza. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., è aspecifico, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata

    La Corte considera inammissibile per aspecificità la doglianza che, pur richiamando la disciplina del tentativo, ripropone censure già affrontate in appello senza criticare specificamente le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 629 c.p.

    tale doglianza risulta essere, peraltro, manifestamente infondata in quanto l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori

    La censura sulla responsabilità per estorsione non è fondata quando la sentenza impugnata espone una motivazione esistente e logicamente coerente, sostenuta da un'esauriente valutazione dei dati probatori.

  • art. 629 c.p.

    il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto in relazione all’art. 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta quale motivo di appello

    La questione del mancato riconoscimento della lieve entità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente proposta come motivo di appello.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è aspecifico quando ripropone doglianze già vagliate dai giudici di merito senza formulare una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione impugnata presenta una motivazione effettiva, coerente e logicamente articolata, fondata sulla disamina degli elementi probatori.
  • Una censura relativa al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente dedotta con l'atto di appello.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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