Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05146/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una società per ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio su un fondo vicino, deducendo che il proprio lotto era intercluso a seguito del frazionamento e della vendita di una porzione del fondo originario da parte del dante causa delle controparti. In primo grado la domanda era stata respinta, mentre in appello era stata accolta. La sentenza di appello era poi stata cassata con rinvio, perché questa Corte aveva ritenuto che la servitù invocata ai sensi dell'art. 1054 c.c. fosse azionabile solo verso l'alienante o i suoi eredi, non verso aventi causa a titolo particolare, e aveva rilevato che i convenuti non erano eredi dell'originario alienante ma donatari del bene. Con l'odierno ricorso per revocazione la società lamenta, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., un errore di fatto della precedente ordinanza di cassazione, sostenendo che la Corte avrebbe travisato il contenuto dell'atto notarile del 4.2.2011 e le risultanze processuali: secondo la ricorrente, il dante causa avrebbe donato solo la nuda proprietà di parte dell'immobile riservandosi l'usufrutto, e alla sua morte i resistenti avrebbero acquistato per successione la quota residua, con conseguente natura ereditaria e non meramente donativa della loro titolarità; perciò la domanda avrebbe potuto essere correttamente proposta ai sensi dell'art. 1054 c.c. I controricorrenti hanno resistito negando la fondatezza della revocazione e sostenendo che la questione della natura dell'acquisto era stata comunque oggetto di dibattito in cassazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Rileva, in primo luogo, che la revocazione di una pronuncia di cassazione con rinvio non è in astratto preclusa, ma evidenzia che il vizio dedotto non è configurabile quando il fatto asseritamente travisato era stato oggetto di contestazione tra le parti e la decisione impugnata vi ha comunque statuito con valutazione, non con mera svista percettiva. Nel caso concreto, la natura dell'acquisto del fondo da asservire, a titolo universale o particolare, era stata dibattuta nel giudizio, sicché l'errore denunciato non integra l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte aggiunge, per completezza, che comunque il precedente orientamento resta fermo: quando l'interclusione deriva dal frazionamento conseguente a vendita, il proprietario del fondo intercluso ha un diritto personale alla servitù coattiva ex art. 1054 c.c. solo nei confronti dell'alienante e dei suoi eredi, non degli aventi causa a titolo particolare. Poiché la fattispecie concreta non consentiva l'applicazione dell'art. 1054 c.c. nei confronti delle controparti, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto oggettivo, decisivo, non controverso tra le parti e non già in una valutazione del fatto deciso nel contraddittorio.

  • art. 1054 c.c.

    La servitù coattiva di passaggio, quando l'interclusione deriva dal frazionamento del fondo per vendita, è azionabile dal proprietario del fondo intercluso solo verso l'alienante o i suoi eredi, non verso aventi causa a titolo particolare.

  • art. 1051 c.c.

    Ove non sia configurabile la servitù ex art. 1054 c.c., il passaggio va eventualmente imposto secondo il criterio del minimo aggravio/minimo mezzo, individuando il percorso più idoneo verso la pubblica via nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.

  • art. 1053 c.c.

    In caso di servitù coattiva di passaggio va determinata l'indennità prevista dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva su un fatto storico non controverso; non ricorre se il fatto è stato oggetto di contraddittorio e di una scelta valutativa del giudice.
  • La revocazione di una pronuncia di cassazione con rinvio è inammissibile quando la questione dedotta come errore di fatto attiene a un punto già discusso tra le parti e risolto con valutazione giuridico-fattuale, non con mero errore materiale di percezione.
  • La servitù coattiva di passaggio prevista dall'art. 1054 c.c., quando l'interclusione derivi dal frazionamento del fondo per effetto di vendita, ha natura di diritto personale esercitabile verso l'alienante o i suoi eredi, ma non verso i terzi aventi causa a titolo particolare.
  • Se non ricorrono i presupposti soggettivi dell'art. 1054 c.c., il giudice deve eventualmente valutare la costituzione della servitù coattiva secondo l'art. 1051 c.c., applicando il criterio del minimo aggravio e determinando l'indennità dovuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.