Ordinanza n. 15889/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale del concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione di area medica, nella parte relativa al punteggio di 113,5 e alla posizione n. 646, nonché assegnazione del 24 settembre 2026 e valutazione delle risposte ai quesiti n. 34 e n. 126
Esito
La controversia
La ricorrente ha contestato la valutazione di due risposte nel concorso nazionale per l’accesso alle Scuole di specializzazione di area medica per l’a.a. 2025/2026. Per il quesito n. 126, relativo alla scelta farmacologica per un paziente diabetico con patologie cardiovascolari e renali, sostiene che la risposta da lei selezionata («Aggiungere un inibitore SGLT-2 o un GLP-1 agonista») sia scientificamente corretta quanto quella indicata come esatta («Sostituire glimepiride con un inibitore SGLT-2 e/o un GLP-1 agonista»). Per il quesito n. 34, sulla profilassi antitromboembolica in una donna alla prima gravidanza, senza ulteriori fattori di rischio e con eterozigosi per la variante del fattore V di Leiden, sostiene che fosse corretta la risposta «Nessuna profilassi», anziché quella indicata come esatta («Eparina a basso peso molecolare dopo il parto»). Richiamando linee guida nazionali e internazionali e pareri tecnici, chiede l’attribuzione di ulteriori 2,50 punti, la rideterminazione della graduatoria e l’assegnazione a una sede di maggiore gradimento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’assegnazione del 24 settembre 2026 e gli atti incompatibili con la rideterminazione richiesta.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare, rinviandone la trattazione alla camera di consiglio del 4 novembre 2026. Ha disposto istruttoria a carico del Ministero, rilevando che la documentazione acquisita non permette di ricostruire le ragioni tecnico-scientifiche delle risposte considerate corrette né le fonti e i criteri utilizzati dalla Commissione. Entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, il Ministero dovrà depositare una relazione documentata sulle ragioni dell’univocità delle risposte ai due quesiti, indicare e produrre le fonti scientifiche relative al quesito n. 126 e le linee guida richiamate nel quesito n. 34, nonché depositare i verbali della Commissione e ogni altro documento istruttorio sulla predisposizione, validazione ed eventuale riesame dei quesiti. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, autorizzando tale modalità per l’elevato numero dei controinteressati e l’oggettiva difficoltà della notifica ordinaria. La ricorrente dovrà effettuare le pubblicazioni entro venti giorni e depositare la prova entro i successivi dieci, a pena di improcedibilità; analoghi adempimenti sono previsti per i motivi aggiunti. Non vi è statuizione sulle spese né decisione sul merito dei motivi.
Norme richiamate
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio
La notifica per pubblici proclami è ammessa quando sia oggettivamente e sommamente difficile notificare nelle forme ordinarie a un elevato numero di controinteressati, ma deve preservare l’effettività del contraddittorio: l’avviso deve identificare nominativamente i destinatari e contenere gli elementi necessari a rendere conoscibili ricorso e motivi aggiunti.
Massime di principio
- Quando la documentazione acquisita non consente di ricostruire le ragioni tecnico-scientifiche delle risposte considerate corrette in una procedura concorsuale, né le fonti e i criteri utilizzati dalla commissione, il giudice può disporre un’istruttoria chiedendo all’amministrazione una relazione documentata e gli atti e le fonti pertinenti, prima di decidere sulla domanda cautelare.
- La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero elevato dei controinteressati renda oggettivamente e sommamente difficile la notificazione ordinaria; per assicurare l’effettività del contraddittorio, la pubblicazione deve contenere l’elenco nominativo dei destinatari e gli atti necessari a individuare la controversia, e l’inosservanza dei termini prescritti può comportare l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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