Risposta n. 22 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOperazione MLBO: fusione inversa di BETA in ALFA con retrodatazione fiscale; posizioni soggettive (perdite, interessi indeducibili, eccedenze ACE); reinvestimento ex soci; questioni antielusive e di consolidato
Il quesito
Gli Istanti chiedono: (Q1/Q2) la disapplicazione di art.172, comma 7, TUIR per il riporto delle posizioni fiscali di BETA e ALFA; (Q3/Q4) se le posizioni di BETA maturate nel periodo interinale e dopo l'acquisizione possano essere utilizzate nel consolidato ALFA; (Q5) se il reinvestimento degli ex soci configuri abuso ACE; (Q6) se il finanziamento soci e gli aumenti di capitale di ZETA debbano essere sterilizzati ai fini ACE
Soluzione prospettata dal contribuente
La soluzione prospettata dai contribuenti: disapplicare i limiti di art.172(7) e trasferire/riportare le posizioni di BETA e ALFA in capo ad ALFA; riconoscere l'utilizzabilità nel consolidato delle posizioni di BETA maturate nel periodo interinale e dopo l'acquisizione; considerare rilevante ai fini ACE solo la quota del reinvestimento destinata a finanziare "Ulteriori Impieghi" (con criterio proporzionale) ed escludere la sterilizzazione del finanziamento soci e dei successivi aumenti di capitale di ZETA fino al trasferimento di residenza
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia: (i) favorevole alla disapplicazione di art.172, comma 7, TUIR nel caso concreto per ALFA e BETA (non sono "bare fiscali"); (ii) non condivide gli interpelli interpretativi sul consolidato: le posizioni di BETA anteriori e quelle del periodo di retrodatazione sono da considerarsi pregresse ai sensi dell'art.118(2) e possono essere utilizzate solo da ALFA nei limiti di legge, non direttamente a livello di fiscal unit; (iii) condivide il principio di diritto n.1/2019 e ritiene che il reinvestimento degli ex soci configuri abuso del diritto ai fini ACE (art.10-bis), quindi indebito; (iv) sul punto probatorio (Q6) esprime parere parzialmente favorevole: il finanziamento a ZETA e gli aumenti di capitale derivanti da conversioni non devono essere sterilizzati per il 2021 e fino al trasferimento di residenza di ZETA, ma successivamente vanno sterilizzati pro rata; il parere è subordinato alla verifica dei dati e resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione
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