Cassazione Civile, Ordinanza n. 01498/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La vicenda origina dalla caduta di una cliente sul tratto di pavimentazione immediatamente esterno ai locali di vendita di un panificio, in una mattina di pioggia. La danneggiata ha allegato che lo scivolamento fosse stato causato dalla scivolosità del suolo, resa maggiore dalla commistione di acqua piovana e farina, o comunque dalla pericolosità della cosa in custodia. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20% e la responsabilità del custode con chiamata in garanzia dell’assicuratrice. In appello, su impugnazione dell’assicuratrice e incidentale della danneggiata, la Corte territoriale ha invece escluso ogni responsabilità della titolare del panificio, ritenendo che la caduta fosse dipesa esclusivamente dalla condotta imprudente della danneggiata, integrando il caso fortuito ex art. 2051 c.c. Nel ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente equiparato la mera colpa della vittima al caso fortuito, senza verificare anche l’imprevedibilità e non prevenibilità della condotta, e che, in ogni caso, una sua eventuale imprudenza avrebbe potuto al più rilevare come concorso colposo ex art. 1227 c.c. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero posto a base della decisione prove non dedotte e un onere probatorio inesistente a suo carico, non essendo stata fornita dalla controparte prova di una sua condotta imprudente o dei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità del caso fortuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di responsabilità da cosa in custodia, la condotta colposa del danneggiato può escludere o attenuare la responsabilità del custode anche senza dover necessariamente presentare i connotati dell’assoluta eccezionalità o imprevedibilità richiesti per il caso fortuito in senso stretto, quando la situazione di pericolo sia normale, percepibile e superabile con l’ordinaria cautela. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato l’accertamento di merito secondo cui il pavimento era semplicemente bagnato per la pioggia, condizione normale e percepibile, segnalata anche con cartelli, senza prova di ulteriori anomalie come la presenza di farina o di una fanghiglia particolarmente scivolosa; da ciò ha tratto la conclusione che la danneggiata avrebbe dovuto usare maggiore attenzione, e che il comportamento del custode non poteva dirsi negligente per non aver adottato ulteriori presidi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, osservando che, essendo decisivo il dato del pavimento bagnato e percepibile senza altre cause anomale, le censure su prove non dedotte e sul riparto dell’onere probatorio non erano idonee a scalfire la ratio decidendi. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra cosa e danno; può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta colposa del danneggiato.
La condotta colposa del danneggiato rileva ai fini dell’esclusione o della riduzione del risarcimento in base al concorso causale e alla ragionevole cautela esigibile dal danneggiato.
La censura è stata ritenuta non decisiva, poiché la decisione si fondava su accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito.
La censura è stata ritenuta non decisiva, poiché atteneva a valutazioni probatorie insindacabili in sede di legittimità nei limiti dedotti.
Non risultava violato, perché l’esito della controversia dipendeva dall’accertamento in fatto della normale percepibilità del pericolo e dell’assenza di ulteriori anomalie, non da un improprio spostamento dell’onere probatorio.
Il richiamo alla sostituzione successiva della pavimentazione e alla valutazione di quel fatto è stato considerato attinente a un apprezzamento di merito non sindacabile nei limiti del vizio motivazionale.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito o la rilevanza causale della condotta colposa del danneggiato; non è necessario che tale condotta presenti sempre i connotati dell’assoluta eccezionalità quando la situazione di pericolo sia normalmente percepibile e superabile con l’ordinaria cautela.
- Quando il pericolo derivante dalla cosa è conseguenza di un evento naturale ordinario e immediatamente percepibile, come la bagnatura di un pavimento per la pioggia, il custode non è tenuto ad adottare ulteriori cautele straordinarie, salvo che sia allegata e provata una specifica anomalia della cosa che renda prevedibile un rischio maggiore.
- La condotta del danneggiato che interagisce con la cosa va valutata alla luce del dovere di ragionevole cautela ex art. 1227, comma 1, c.c.: quanto più il pericolo è visibile e superabile con cautele normali, tanto più la sua imprudenza può assumere efficacia causale fino anche a escludere la responsabilità del custode.
- In cassazione non sono utilmente deducibili censure dirette a contestare meri apprezzamenti di fatto del giudice di merito quando la ratio decidendi sia fondata su accertamenti non specificamente scalfiti, come la normale percepibilità del pericolo e l’assenza di prova di una diversa e anomala causa del sinistro.
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