Sentenza n. 644/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Castel di Sangro in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata in data 10 giugno 2025 dal ricorrente, ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013, relativa alla procedura di alienazione dell’immobile sito in frazione Roccacinquemiglia, fg. 8 part. 133, oggetto di Avviso di Asta Pubblica in data 14 ottobre 2010 Prot. 12090, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2008; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia integrale di tutti gli atti e documenti amministrativi, tecnici, contabili e di corrispondenza relativi alla suddetta procedura di alienazione, nonché di ogni altro atto utile, con conseguente ordine di esibizione al Comune resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza di accesso del 10 giugno 2025 relativa agli atti della procedura di alienazione dell’immobile in frazione Roccacinquemiglia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sulla richiesta, presentata ai sensi della l. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, di copia dell’avviso d’asta, del disciplinare e del contratto, della domanda di aggiudicazione della società PECAM S.r.l., delle distinte dei pagamenti eseguiti dalla società e dai soci e della corrispondenza intercorsa con l’Ente. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione. Dopo che il Comune ha prodotto la nota del 12 agosto 2025, con cui affermava di aver trasmesso la documentazione richiesta, il ricorrente ha sostenuto che residuavano atti relativi alla variante urbanistica, al successivo progetto di riqualificazione, alla contabilità interna e all’eventuale chiusura della procedura di permuta; tali documenti, tuttavia, non erano stati indicati nell’istanza originaria del 10 giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo, poiché la richiesta di accesso del 10 giugno 2025 era stata integralmente soddisfatta con la nota comunale del 12 agosto 2025 e con la trasmissione della documentazione richiesta. Ha respinto la tesi del persistente interesse: i documenti ulteriori indicati nella memoria del 26 maggio 2026 erano estranei all’istanza originaria e non potevano ampliare l’oggetto del giudizio. Se il ricorrente riteneva la nota di riscontro solo parzialmente satisfattiva, avrebbe dovuto impugnarla con motivi aggiunti; la memoria non notificata non era idonea a introdurre tale contestazione. La richiesta dei documenti ulteriori è stata quindi ritenuta inammissibile. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’ostensione era avvenuta prima dell’udienza camerale del 3 dicembre 2025 e che tale circostanza era stata taciuta dal ricorrente. Spese integralmente compensate per tale ragione.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Ne deriva, dunque, che la richiesta degli atti avanzata da parte ricorrente con la memoria del 26 maggio 2026 risulta essere inammissibile in quanto del tutto estranea ed ultronea rispetto all’istanza di accesso del 10 giugno 2025, ossia l’istanza che, a causa della mancata risposta, al tempo, del Comune di Castel di Sangro, ha dato origine al presente giudizio.
Il giudizio sull’accesso resta circoscritto ai documenti richiesti all’amministrazione con l’istanza che ha originato il ricorso; la richiesta in giudizio di documenti ulteriori non può ampliare tale oggetto.
art. 116, comma 1, c.p.a.
Inoltre, su tale punto va evidenziato che, come dedotto dalla difesa di parte resistente, era onere di parte ricorrente, nel caso ritenesse la nota del Comune di Castel di Sangro n. 14559 del 12 agosto 2025 solo parzialmente satisfattiva, impugnarla con motivi aggiunti nel presente giudizio, ma ciò non è avvenuto essendosi parte ricorrente limitata a svolgere diverse considerazioni nella memoria del 26 maggio 2026, non notificata, circa il proprio interesse all’accesso di atti di cui, però, come detto, non aveva chiesto la previa ostensione al Comune di Castel di Sangro.
La contestazione di un riscontro all’istanza di accesso ritenuto incompleto deve essere proposta mediante motivi aggiunti; una memoria non notificata non consente di impugnare il riscontro né di introdurre richieste estranee all’istanza originaria.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto contro il silenzio su un’istanza di accesso, l’oggetto della controversia è delimitato dai documenti individuati nell’istanza rivolta all’amministrazione; non possono essere introdotte per la prima volta in memoria richieste di accesso a documenti diversi.
- Se l’amministrazione riscontra l’istanza di accesso durante il giudizio e il richiedente ritiene il riscontro solo parzialmente satisfattivo, deve impugnare il riscontro con motivi aggiunti; una memoria non notificata non è sufficiente a contestarlo.
- L’integrale ostensione dei documenti richiesti nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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