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Sentenza

Sentenza n. 5479/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1928/2024 emessa e pubblicata in data 15/10/2024 dal Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Ammendola;

Giustizia amministrativa202507146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 1928/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.075,54 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione e alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 1928/2024, pubblicata il 15 ottobre 2024 e passata in giudicato, notificata in forma esecutiva al Ministero il 21 ottobre 2024. Il titolo condannava il Ministero al pagamento di euro 4.075,54 per retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al soddisfo e alle spese di lite liquidate in euro 1.708,20. Dedotto il mancato pagamento nel termine di legge, la ricorrente ha domandato l’accertamento dell’inottemperanza, un ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. In corso di giudizio il Ministero ha corrisposto nell’agosto 2026 la sorte capitale, ma non gli accessori; il cedolino prodotto riportava euro 3.702,57 come imponibile fiscale riferito al lordo di sentenza di euro 4.075,54, al netto delle ritenute, senza separata corresponsione di interessi. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese sostanziali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante una condanna pecuniaria, notificata in forma esecutiva e rimasta inadempiuta oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, pagata nel corso del giudizio, ma ha accertato l’inottemperanza per gli accessori, poiché il titolo comprendeva espressamente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione e il Ministero non ha provato l’integrale pagamento né fornito conteggi idonei. Ha ordinato il pagamento degli accessori secondo il criterio e dalla decorrenza indicati nel titolo, assegnando 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora il Prefetto di Napoli, o un suo delegato, quale commissario ad acta, con ulteriori 30 giorni per determinare e pagare gli interessi residui. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo adeguati e proporzionati l’ordine conformativo e la misura commissariale, considerata la residua entità dell’inadempimento. Spese a carico del Ministero: euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Quanto alla domanda di nomina immediata del commissario ad acta, il Collegio ritiene di doverla accogliere in via subordinata, fissando un termine per l’adempimento spontaneo e disponendo che, decorso inutilmente tale termine, si insedi il commissario ad acta per la sola determinazione e liquidazione degli interessi ancora dovuti e per l’adozione degli atti necessari al pagamento.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e disporre l’insediamento successivo del commissario ad acta, circoscrivendone i compiti alla determinazione e al pagamento delle somme residue.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Non vi sono invece, allo stato, elementi sufficienti per accogliere l’ulteriore domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., potendo l’ordine conformativo accompagnato dalla previsione del commissario ad acta reputarsi misura adeguata e proporzionata alla residua entità dell’inadempimento.

    La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alla consistenza dell’inadempimento residuo, l’ordine di esecuzione e la prevista sostituzione commissariale costituiscono misure adeguate e proporzionate.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Sussistono, anzitutto, tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza, poiché il titolo azionato è costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, ritualmente notificata in forma esecutiva e rimasta inadempiuta allo spirare del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

    L’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione presuppone, tra l’altro, che sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione, dopo la rituale notificazione in forma esecutiva del titolo.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione deve assicurare l’attuazione piena ed esatta del giudicato, comprendendo sia il capitale sia gli accessori espressamente riconosciuti dal titolo; il pagamento del solo capitale integra un adempimento parziale e non esaurisce l’obbligo conformativo.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalle singole scadenze, l’amministrazione deve corrispondere gli accessori secondo il criterio stabilito nel titolo; in mancanza di prova dell’avvenuto pagamento o di conteggi idonei, permane l’inottemperanza.
  • Il pagamento intervenuto in corso di giudizio della sola sorte capitale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale componente, ma non elimina l’interesse all’ottemperanza per gli accessori ancora dovuti.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento spontaneo e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, specificandone i compiti sostitutivi.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere respinta quando, avuto riguardo alla residua entità dell’inadempimento, l’ordine conformativo e la nomina condizionata del commissario ad acta risultino misure adeguate e proporzionate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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