Sentenza n. 577/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi del Comune di -OMISSIS- n.-OMISSIS-/2015 del 12 agosto 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto di demolire un campo da calcetto recintato, due box prefabbricati e due campi da bocce. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere, lamentando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'assenza di un adeguato contraddittorio, il diniego di accesso alla relazione del sopralluogo della polizia municipale per asserito segreto istruttorio e l'insufficiente indicazione delle norme violate e degli elementi previsti dall'art. 8 della legge n. 241/1990. Con memoria successiva ha precisato di ritenere che, qualora la comunicazione di avvio sia comunque inserita nel provvedimento finale, debbano essere rispettate le relative regole formali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 2, lett. A), del d.l. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982, e l'eccesso di potere, sostenendo che i box prefabbricati fossero opere precarie e facilmente amovibili, che i campi da bocce costituissero mero livellamento del terreno e che il campo da calcetto e la recinzione rientrassero nelle facoltà del proprietario senza necessità di permesso di costruire. Ha inoltre contestato l'omessa indicazione di uno specifico interesse pubblico alla demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordine di demolizione di opere abusive costituisce espressione di attività vincolata e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento; le censure relative alla comunicazione eventualmente inserita nel provvedimento finale non incidono quindi sulla legittimità dell'atto. Anche l'omessa indicazione di talune informazioni previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990 è stata qualificata come mera irregolarità non invalidante. Quanto alla relazione del sopralluogo, il TAR ha rilevato che il diniego di accesso non era stato autonomamente impugnato e che, comunque, gli atti istruttori coperti da segreto investigativo e formati nell'ambito di attività di polizia giudiziaria sono sottratti all'accesso documentale, potendo essere acquisiti tramite gli strumenti previsti dal codice di procedura penale. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondata la censura motivazionale, osservando che lo stesso ricorrente aveva dedotto ragioni dirette a sostenere la liceità delle opere, sicché risultavano comprensibili i presupposti dell'ordine di demolizione. Il secondo motivo è stato respinto perché l'ordine di demolizione, essendo vincolato, non richiede la motivazione su uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, neppure se l'abuso risale nel tempo. Le opere dovevano essere valutate complessivamente, senza parcellizzazione artificiosa: l'insieme degli interventi aveva modificato significativamente il suolo. Anche singolarmente, i campi da bocce integravano una modifica del territorio e non un mero livellamento; il campo da calcetto recintato non rientrava nella libera facoltà di recintare il fondo; i box-container, pur non infissi al suolo e realizzati con materiali precari, costituivano alterazione permanente del territorio quando stabilmente appoggiati al terreno e destinati a funzione pertinenziale, con necessità di previo titolo edilizio. Il Comune non si è costituito; per tale ragione il TAR ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio e le informazioni previste dall'art. 8 non sono necessarie, in termini invalidanti, per l'adozione di un'ordinanza di demolizione, espressione di attività vincolata; l'omissione di singole informazioni dell'art. 8 integra comunque una mera irregolarità.
art. 21-octies l. 241/1990
Il carattere vincolato dell'ordine di demolizione esclude che l'atto possa essere annullato per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
art. 24, comma 2, l. 241/1990
La documentazione amministrativa coperta da segreto istruttorio e collegata a indagini preliminari o procedimenti penali in corso è sottratta all'accesso documentale.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Gli atti formati nell'ambito di attività di polizia giudiziaria e coperti da segreto istruttorio non sono ostensibili mediante accesso documentale, ma solo attraverso gli strumenti previsti dal codice di procedura penale.
art. 7, comma 2, lett. A), d.l. n. 9/1982, convertito nella l. n. 94/1982
La norma è richiamata dal ricorrente, ma il giudice non fonda su di essa uno specifico accoglimento o una distinta interpretazione favorevole.
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
Un box-container stabilmente appoggiato al terreno, anche se realizzato con materiali precari e destinato a funzione pertinenziale, costituisce alterazione permanente del territorio e richiede un previo titolo edilizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è espressione di attività amministrativa vincolata e, pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento né richiede una specifica motivazione sull'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al ripristino della legalità edilizia, anche quando l'abuso sia risalente nel tempo.
- La mancata indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, di singole informazioni previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990, quali il responsabile del procedimento o l'ufficio presso cui prendere visione degli atti, costituisce mera irregolarità e non determina l'illegittimità del provvedimento finale.
- Gli atti istruttori formati dalla polizia giudiziaria e coperti da segreto istruttorio, perché collegati a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, sono sottratti all'accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e possono essere acquisiti solo mediante gli strumenti previsti dal codice di procedura penale; il diniego di accesso, inoltre, deve essere autonomamente contestato per essere esaminato nel relativo giudizio.
- In presenza di una pluralità di opere abusive, la verifica della rilevanza edilizia e la scelta della sanzione ripristinatoria devono considerare l'intervento nel suo complesso, senza una parcellizzazione artificiosa delle singole opere quando il pregiudizio all'assetto del territorio deriva dalla loro combinazione.
- Un box-container stabilmente appoggiato al terreno, anche se non infisso al suolo, realizzato con materiali precari e destinato a funzione pertinenziale, determina una permanente alterazione urbanistico-edilizia del territorio e richiede il previo rilascio di un titolo edilizio.
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