Cassazione Penale, Ordinanza n. 36399/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in considerazione dell’entità della vicenda processuale. Decisione assunta il 22 settembre 2026. Il testo non indica la pena o l’esito di merito della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una decisione della Corte d’appello di Roma. L’unico motivo denunciava l’apparenza della motivazione sul giudizio di responsabilità. Con comunicazione dell’11 giugno 2026, il difensore ha rappresentato la sopravvenuta carenza d’interesse dell’assistito a coltivare l’impugnazione e ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
ritenuto che, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare equo contenere in euro 500,00.
La rinuncia all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso; il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 500 euro.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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