L.R. Liguria 18/2006
Regolamento interno del Consiglio regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale ligure: insediamento, elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, gruppi consiliari, Conferenza dei capigruppo, Giunta delle elezioni, Giunta per il Regolamento e Commissioni permanenti/speciali. Stabilisce anche termini di convocazione, composizione, votazioni, deleghe e poteri di controllo; non contiene norme economiche generali salvo quelle sui contributi ai gruppi. È ancora vigente come disciplina dell’assemblea regionale.
Regolamento interno del Consiglio regionale della Liguria
Regolamento interno del Consiglio regionale della Liguria
Il provvedimento disciplina in modo organico l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale della Liguria, dalla prima seduta dopo le elezioni fino alla composizione e ai poteri degli organi interni, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari. Regola inoltre le principali procedure assembleari, le garanzie delle minoranze e alcuni profili di controllo e indirizzo politico-istituzionale.
Insediamento del Consiglio e prima seduta
I Consiglieri regionali esercitano le funzioni dalla prima riunione del Consiglio e sono tenuti a partecipare a tutte le attività consiliari nel rispetto del Regolamento. La prima seduta è convocata dal Presidente uscente entro venti giorni dalla proclamazione di tutti gli eletti, con avviso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima. Se il termine non è rispettato, la seduta si tiene il primo giorno non festivo successivo al venticinquesimo giorno dalla proclamazione.
Nella prima seduta:
- la presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere più anziano di età tra i presenti;
- svolgono le funzioni di segretario i due Consiglieri più giovani;
- il Presidente provvisorio comunica eventuali effetti derivanti da opzioni elettorali;
- il Consiglio nomina la Giunta delle elezioni, composta da cinque Consiglieri eletti con voto limitato a uno.
Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza
Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l’Assemblea, la presiede, ne assicura il buon andamento e fa osservare il Regolamento interno. Convoca il Consiglio, dirige la discussione, disciplina le votazioni, proclama i risultati e tutela prerogative dei Consiglieri e diritti delle minoranze. Ha inoltre la rappresentanza esterna con riferimento all’autonomia funzionale, finanziaria, contabile e organizzativa del Consiglio e delle sue articolazioni.
Tra le ulteriori attribuzioni del Presidente rientrano:
- la convocazione e la presidenza dell’Ufficio di Presidenza, dell’Ufficio di Presidenza integrato, della Conferenza dei capigruppo e della Giunta per il Regolamento;
- la risoluzione delle questioni interpretative del Regolamento e dei conflitti di competenza tra Commissioni;
- le funzioni in materia di contabilità consiliare;
- la ricezione di progetti di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi, interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni e istanze statutarie.
L’Ufficio di Presidenza elegge il Presidente del Consiglio a scrutinio segreto con maggioranza dei due terzi dei componenti; dal secondo scrutinio basta la maggioranza assoluta. I due Vice Presidenti e i due Segretari sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice, con due votazioni distinte e con un solo nome per scheda, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
L’Ufficio di Presidenza:
- dura in carica un anno ed è confermato di anno in anno salvo richiesta di rinnovo da parte di un quarto dei Consiglieri un mese prima della scadenza;
- resta in carica, anche in caso di rinnovo del Consiglio, fino all’insediamento del nuovo Presidente nella prima seduta della nuova legislatura;
- delibera con la presenza di almeno tre componenti e a maggioranza dei presenti, salvo i casi di unanimità;
- può essere rieletto integralmente o in parte.
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente a turno in caso di assenza o impedimento e svolgono le funzioni delegate. I Segretari curano il regolare svolgimento delle sedute, i servizi interni, il cerimoniale, l’ordine, gli appelli, la regolarità delle votazioni e i verbali; in caso di necessità il Presidente può nominare temporaneamente un altro Consigliere come Segretario.
Funzioni dell’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella direzione dell’attività consiliare e nelle funzioni di garanzia verso i Consiglieri. In particolare:
- approva il regolamento di organizzazione e i provvedimenti sul personale del ruolo autonomo consiliare;
- gestisce l’autonomia funzionale e contabile, approvando il regolamento di contabilità e disponendo convegni, indagini, studi e ricerche con fondi del bilancio consiliare;
- promuove iniziative di informazione, partecipazione e consultazione, e delibera incarichi previsti dallo Statuto su richiesta delle Commissioni;
- assegna ai Gruppi consiliari contributi finanziari e altri mezzi di funzionamento;
- nomina le delegazioni ufficiali del Consiglio, garantendo la presenza della minoranza;
- adotta le deliberazioni in materia di indennità dei Consiglieri attribuitegli da leggi e regolamenti regionali.
Giuramento del Presidente della Giunta e programma di governo
Nella prima seduta del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale presta giuramento di fedeltà alla Costituzione, allo Statuto della Regione Liguria e alle leggi, secondo una formula testuale indicata dal Regolamento.
Entro dieci giorni dal giuramento, il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il programma di governo e comunica i componenti della Giunta, compreso il Vice Presidente. La discussione sul programma si svolge nella seduta immediatamente successiva. Il tempo complessivo della discussione è determinato dal Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza e tenuto conto delle richieste dei Gruppi; il 60% del tempo è riservato ai Gruppi di opposizione.
Gruppi consiliari e Gruppo Misto
Dopo la seduta di insediamento, i Consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio l’adesione a un Gruppo consiliare. Di regola un Gruppo è formato da almeno due Consiglieri. L’Ufficio di Presidenza può autorizzare anche Gruppi composti da un solo Consigliere, se eletto nella quota proporzionale in liste con il medesimo contrassegno presentate in tutti i collegi circoscrizionali della Regione e se conserva tale contrassegno.
I Consiglieri non appartenenti a Gruppi costituiti confluiscono nel Gruppo Misto. Ogni Gruppo, secondo un proprio regolamento depositato presso l’Ufficio di Presidenza, nomina il Capogruppo e le eventuali altre cariche interne, comunicandone composizione e variazioni al Presidente del Consiglio, che ne informa l’Assemblea. I Gruppi regolarmente adempienti si considerano costituiti dalla seduta di insediamento.
Aspetti rilevanti:
- chi non riesce a esprimere un Capogruppo entro trenta giorni dalla prima riunione confluisce nel Gruppo Misto;
- se il Gruppo Misto non nomina il Capogruppo nei trenta giorni successivi, le funzioni sono svolte a rotazione semestrale dai componenti, a partire dal più anziano di età;
- i componenti del Gruppo Misto possono chiedere la formazione di componenti politiche interne;
- il regolamento del Gruppo Misto e le modifiche richiedono l’unanimità; in mancanza si applica il regolamento predisposto dall’Ufficio di Presidenza;
- il regolamento va nuovamente approvato ogni volta che vi entri un nuovo componente;
- un Gruppo si scioglie e i componenti passano al Gruppo Misto se il Capogruppo non è più riconosciuto e ciò impedisce la nomina di un nuovo Capogruppo.
All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di Presidenza determina, con deliberazione allegata al primo rendiconto annuale delle spese, i mezzi messi a disposizione dei Gruppi regolarmente costituiti in relazione alla consistenza numerica. Le dotazioni del Gruppo Misto sono ripartite tenendo conto delle componenti politiche interne e delle rispettive esigenze di base. I Gruppi devono inoltre comunicare le generalità delle persone non dipendenti dalla Regione che operano nei rispettivi uffici.
Conferenza dei capigruppo e Ufficio di Presidenza integrato
La Conferenza dei Capi dei Gruppi consiliari è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga utile, anche su richiesta della Giunta regionale o di un Capogruppo, con indicazione dell’ordine del giorno.
L’Ufficio di Presidenza integrato, composto dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente della Giunta o da un Assessore delegato, approva i programmi e i calendari dell’attività del Consiglio e delle Commissioni ed esamina gli altri argomenti sottoposti dal Presidente del Consiglio. La segreteria è svolta dal segretario dell’Ufficio di Presidenza; alle sedute partecipano i dirigenti dei settori consiliari interessati.
Giunta delle elezioni: verifica dei titoli e delle incompatibilità
La Giunta delle elezioni verifica i titoli di ammissione dei Consiglieri ed esamina cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche sopravvenute. Il Presidente del Consiglio le trasmette le istanze dei cittadini elettori della Regione o del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie che riguardino la posizione dei Consiglieri.
Il procedimento prevede che:
- la Giunta verifichi anzitutto la posizione dei propri componenti;
- se emergono possibili cause di ineleggibilità o incompatibilità, ne informi il Presidente del Consiglio per la contestazione formale;
- il Consigliere interessato presenti controdeduzioni scritte entro dieci giorni;
- la Giunta fissi la data della discussione con almeno dieci giorni di preavviso;
- le parti possano farsi assistere da persona di fiducia non appartenente al Consiglio o alla Giunta;
- la procedura si applichi anche se il Consiglio non accolga la proposta di convalida;
- la Giunta deliberi a maggioranza e, in presenza di cause ostative, proponga l’annullamento o la decadenza al Consiglio;
- il Consiglio decida con voto palese sulla base della relazione della Giunta.
In caso di annullamento dell’elezione per ineleggibilità, la decisione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata senza ritardo; nella seduta immediatamente successiva si procede alla proclamazione del Consigliere avente diritto. In caso di incompatibilità accertata, il Presidente invita il Consigliere a optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile; se l’opzione non viene esercitata entro dieci giorni o viene scelta la carica incompatibile, il Consiglio dichiara la decadenza, con pubblicazione e notificazione della decisione.
Le stesse regole valgono per le ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute dopo le elezioni.
Giunta per il Regolamento
La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai Capi dei Gruppi consiliari non già rappresentati nell’Ufficio stesso. Esamina e propone al Consiglio modifiche e integrazioni del Regolamento interno, sia di propria iniziativa sia su richiesta dei Presidenti di Commissione o di singoli Consiglieri.
Può inoltre esprimere pareri su questioni interpretative e conflitti di competenza tra Commissioni quando il Presidente lo ritenga necessario. In Consiglio, ciascun Consigliere può presentare proposte contenenti principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo; è ammessa la votazione per parti separate. Se tali proposte vengono approvate, la Giunta presenta un nuovo testo conforme. Il testo della Giunta per il Regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.
Commissioni permanenti: competenze e funzioni
Sono istituite otto Commissioni permanenti, ciascuna con materie di competenza specifica. Le Commissioni coprono, tra l’altro, affari istituzionali, bilancio, salute, attività produttive, cultura e lavoro, territorio e ambiente, controlli e pari opportunità.
Le Commissioni svolgono funzioni:
- in sede referente, per l’esame delle questioni su cui riferire all’Assemblea;
- in sede consultiva, per esprimere pareri;
- in sede redigente, secondo il Regolamento;
- per ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta;
- per esercitare funzioni di indirizzo e controllo tramite relazioni e proposte al Consiglio.
La Commissione VII ha compiti specifici di controllo e trasparenza: riceve rendiconti e bilanci d’esercizio degli enti e organismi regionali, esamina atti di indirizzo consiliare, promuove verifiche sulla trasparenza dell’azione regionale, può richiedere atti anche relativi a enti partecipati e presenta una relazione annuale, eventualmente plurima se non unanime.
La Commissione VIII promuove parità e pari opportunità tra uomo e donna, esprime pareri sui progetti all’esame delle altre Commissioni per i profili di competenza, propone adeguamenti legislativi, favorisce la rappresentanza femminile e svolge indagini e ricerche riferendone al Consiglio.
Non può essere opposto il segreto d’ufficio alle richieste delle Commissioni.
Composizione delle Commissioni permanenti
Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la ripartizione dei voti tra i Gruppi sono deliberati all’inizio di ogni legislatura, e ogni volta che occorra nel corso della stessa, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, in modo proporzionale alla consistenza dei Gruppi, garantendo comunque a ciascuno il diritto di designare un rappresentante per Commissione.
Ulteriori regole:
- il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli altri componenti della Giunta non possono far parte delle Commissioni;
- un Gruppo i cui rappresentanti siano tutti incompatibili può designare un Consigliere di altro Gruppo mediante delega;
- ogni Consigliere ha diritto ad essere assegnato ad almeno una Commissione e non può far parte di più della metà delle Commissioni;
- la Commissione VII è esclusa dal computo del limite di partecipazione, per le sue speciali funzioni;
- il limite può essere superato solo dal Consigliere unico di un Gruppo o da quello che sia l’unico del proprio Gruppo non incompatibile;
- le disposizioni valgono anche per le componenti politiche del Gruppo Misto.
Presidenza delle Commissioni permanenti
Nella seduta di insediamento di ciascuna Commissione il Presidente del Consiglio convoca l’organo per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente con unica votazione segreta. Chi ottiene più voti diventa Presidente; il secondo eletto diventa Vice Presidente. Fanno da scrutatori i due Consiglieri più giovani presenti.
Presidente e Vice Presidente restano in carica per l’intera legislatura, salvo richiesta di rinnovo a metà legislatura da parte di un numero di Commissari in grado di esprimere un quarto dei Consiglieri regionali; in tal caso si procede al rinnovo entro dieci giorni. Possono comunque essere rieletti. La presidenza della Commissione VII spetta a un rappresentante delle opposizioni elettorali.
Il Presidente della Commissione formula l’ordine del giorno, convoca e presiede i lavori, apre e chiude la seduta, dà la parola, partecipa all’Ufficio di Presidenza integrato e mantiene i rapporti con l’Ufficio di Presidenza. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in assenza di entrambi presiede il Consigliere più anziano.
Funzionamento delle Commissioni e deleghe
Le Commissioni possono riunirsi in seduta ristretta per l’esame o l’istruttoria di determinate materie o questioni, riservando la deliberazione definitiva alla seduta plenaria.
In Commissione:
- ogni Gruppo esprime complessivamente tanti voti quanti sono i propri Consiglieri in Consiglio regionale;
- il singolo Consigliere può farsi sostituire, anche nell’espressione dei voti, da un Consigliere dello stesso o di altro Gruppo mediante delega scritta;
- la delega va presentata al Presidente della Commissione e non è valida se perviene dopo l’insediamento;
- il Consigliere che debba allontanarsi durante la seduta può farsi sostituire con delega;
- ciascun Commissario o sostituto può esprimere, oltre ai propri voti, soltanto quelli di un altro Commissario;
- nelle Commissioni riunite sono previste regole specifiche di sostituzione e delega.
La validità delle deliberazioni richiede la presenza di Consiglieri in grado di esprimere la metà più uno dei componenti del Consiglio regionale. La presidenza verifica il numero legale solo quando si debba votare. Se manca il numero legale, il Presidente può rinviare la seduta entro la stessa giornata o scioglierla; in tal caso la Commissione si intende convocata al giorno e all’ora comunicati, nel rispetto dei termini di preavviso.
Le proposte sono approvate con più voti favorevoli che contrari. Ogni Consigliere può intervenire in Commissioni cui non appartiene, con diritto di parola, proposta ed emendamento ma senza voto deliberativo. I membri della Giunta hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute; se la Giunta non interviene, la Commissione può procedere comunque all’unanimità, salvo specifiche ipotesi di nomine. La Giunta può sempre chiedere di essere sentita.
Convocazione e ordine dei lavori delle Commissioni
Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti con preavviso di almeno tre giorni. L’ordine del giorno è predisposto di concerto tra Presidente e Vice Presidente; se manca il concerto, è diramato dal Presidente e deve essere ratificato all’inizio della seduta.
In caso di urgenza:
- integrazioni all’ordine del giorno sono possibili fino a ventiquattro ore prima della riunione;
- se manca il concerto tra Presidente e Vice Presidente, le integrazioni devono essere ratificate con una maggioranza qualificata.
La convocazione è normalmente telematica; nelle ipotesi urgenti può essere anche telefonica, con attestazione scritta della ricezione. La convocazione è trasmessa anche alla Giunta regionale e ai servizi del Consiglio. All’inizio della seduta ciascun Commissario può proporre modifiche all’ordine dei lavori, approvabili con maggioranza dei tre quarti dei votanti.
Le Commissioni possono essere convocate anche su richiesta di Commissari capaci di esprimere almeno un quarto dei componenti del Consiglio, con ordine del giorno allegato: la riunione deve svolgersi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La Giunta regionale può chiedere convocazioni per comunicazioni; le Commissioni hanno diritto a ottenere dalla Giunta documenti, informazioni e notizie entro dieci giorni. Le riunioni delle Commissioni non devono coincidere con le sedute del Consiglio regionale.
Commissioni speciali di studio
Il Consiglio può istituire Commissioni speciali con funzione esclusiva di studio su materie di diretto interesse regionale. La delibera istitutiva deve indicare oggetto, criteri di composizione e durata, che non può superare un anno e non è prorogabile.
Al termine dei lavori la Commissione presenta una relazione sull’attività svolta e, se del caso, proposte politiche, amministrative o legislative. Per il resto si applicano le regole delle Commissioni permanenti, salvo diversa previsione della delibera istitutiva.
Commissioni speciali di inchiesta
Il Consiglio regionale può istituire Commissioni di inchiesta su proposta dei Consiglieri, indicando oggetto, durata e composizione, con particolare riferimento alla rappresentanza dei Gruppi. Possono essere istituite anche senza voto consiliare se lo richiede almeno il 40% dei Consiglieri, con domanda scritta al Presidente contenente gli stessi elementi.
Se i presupposti sussistono, il Presidente del Consiglio provvede con decreto, indicando il Presidente della Commissione scelto tra i Consiglieri proponenti delle opposizioni. Nella seduta di insediamento la Commissione elegge il Vice Presidente. Non può esserci più di una Commissione d’inchiesta senza voto consiliare attiva nello stesso periodo.
Per l’inchiesta la Commissione può:
- acquisire documenti dagli uffici regionali e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati;
- chiedere ed ottenere informazioni senza limiti di segreto d’ufficio;
- invitare qualunque persona in grado di fornire informazioni utili.
Il Presidente del Consiglio deve attivarsi per assicurare l’effettiva acquisizione degli atti richiesti. Gli esiti dell’attività sono riferiti al Consiglio con apposita relazione.
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