R.R. Liguria 18/2006
Regolamento interno del Consiglio regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale ligure: insediamento, elezione degli organi, gruppi consiliari, conferenza dei capigruppo, giunte e commissioni. Definisce inoltre procedure per verifica dei poteri, incompatibilità, commissioni speciali e rapporti con la Giunta regionale. È un testo di assetto interno, tuttora rilevante come disciplina organizzativa.
Regolamento interno del Consiglio regionale della Liguria
Regolamento interno del Consiglio regionale della Liguria
Il provvedimento disciplina l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale della Liguria, dei suoi organi, dei gruppi consiliari e delle commissioni. Regola inoltre l’insediamento della legislatura, i rapporti con la Giunta regionale e gli strumenti di verifica, indirizzo e controllo.
Insediamento del Consiglio e prima seduta
I consiglieri regionali esercitano le funzioni dalla prima riunione del Consiglio e devono partecipare alle attività consiliari nel rispetto del regolamento. La prima seduta si tiene su convocazione del Presidente uscente entro 20 giorni dalla proclamazione di tutti gli eletti, con preavviso di almeno 5 giorni; se il termine non è rispettato, la seduta avviene il primo giorno non festivo successivo al 25° giorno dalla proclamazione.
Nella prima seduta:
- la presidenza provvisoria spetta al consigliere più anziano di età tra i presenti;
- fanno da segretari i due consiglieri più giovani;
- il Presidente provvisorio comunica eventuali opzioni elettorali;
- si procede alla nomina della Giunta delle elezioni, composta da 5 consiglieri eletti con voto limitato a uno.
Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza
Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto: occorrono i 2/3 dei componenti nelle prime votazioni, poi è sufficiente la maggioranza assoluta. I due Vice Presidenti e i due Segretari sono eletti separatamente a maggioranza semplice, con voto che deve favorire la rappresentanza delle minoranze.
L’Ufficio di Presidenza:
- dura in carica un anno ed è confermato di anno in anno salvo richiesta di rinnovo di almeno un quarto dei consiglieri un mese prima della scadenza;
- il termine annuale decorre dalla data di elezione del Presidente, anche in caso di rinnovo parziale;
- i suoi componenti sono rieleggibili;
- la cessazione di uno dei due Vice Presidenti o Segretari comporta la decadenza dell’altro della stessa coppia.
Compiti del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari
Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori, convoca l’Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno e delle votazioni, tutela le prerogative dei consiglieri e delle minoranze, risolve questioni interpretative e conflitti di competenza tra commissioni, riceve gli atti e le iniziative rivolte al Consiglio.
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente a turno in caso di assenza o impedimento e svolgono eventuali funzioni delegate. I Segretari curano il regolare svolgimento delle sedute, gli appelli, le votazioni, i verbali e la redazione dei resoconti; in caso di necessità il Presidente può incaricare temporaneamente un altro consigliere.
Funzioni dell’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella direzione dell’attività consiliare e nelle funzioni di garanzia. In particolare:
- approva il regolamento di organizzazione e quello di contabilità;
- adotta provvedimenti sul personale del ruolo autonomo consiliare;
- dispone iniziative, studi, ricerche, indagini e convegni con i fondi del bilancio consiliare;
- promuove informazione, partecipazione e consultazione;
- assegna i contributi finanziari ai gruppi consiliari e gli altri mezzi di funzionamento;
- nomina le delegazioni ufficiali del Consiglio, assicurando comunque la presenza della minoranza;
- adotta le deliberazioni in materia di indennità dei consiglieri.
L’organo opera con almeno tre componenti e a maggioranza dei presenti, salvo i casi di unanimità richiesti. Alle sedute partecipano con diritto di parola il Segretario generale e il Direttore di Dipartimento.
Giuramento del Presidente della Giunta e programma di governo
Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della Giunta regionale presta giuramento di fedeltà alla Costituzione, allo Statuto della Regione Liguria e alle leggi, con formula predeterminata.
Entro 10 giorni dal giuramento, il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il programma di governo e comunica i componenti della Giunta, incluso il Vice Presidente. La discussione in Aula avviene nella seduta immediatamente successiva. Il Presidente del Consiglio, sentiti i gruppi e l’Ufficio di Presidenza, stabilisce il tempo della discussione, riservandone il 60% ai gruppi di opposizione.
Gruppi consiliari e Gruppo Misto
Dopo l’insediamento, i consiglieri devono dichiarare per iscritto a quale gruppo intendono aderire. Regola generale è la presenza di almeno 2 consiglieri per gruppo; l’Ufficio di Presidenza può autorizzare gruppi di un solo consigliere solo in casi specifici legati alla rappresentanza proporzionale di partiti o movimenti con contrassegno presentato in tutti i collegi.
I consiglieri non appartenenti a gruppi costituiti confluiscono nel Gruppo Misto. Ogni gruppo nomina autonomamente il capogruppo e le eventuali cariche interne, comunicandole al Presidente del Consiglio. Se non viene eletto un capogruppo entro 30 giorni dalla prima riunione, i consiglieri confluiscono nel Gruppo Misto.
Per il Gruppo Misto:
- i componenti possono chiedere la formazione di componenti politiche interne;
- il regolamento interno e le sue modifiche devono essere approvati all’unanimità; in mancanza si applica il modello predisposto dall’Ufficio di Presidenza;
- ogni nuovo ingresso comporta una nuova approvazione del regolamento;
- se non si riesce a nominare un capogruppo, le funzioni sono svolte a rotazione semestrale dal componente più anziano.
Dotazioni e mezzi ai gruppi consiliari
All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di Presidenza determina, con deliberazione allegata al primo rendiconto annuale, i mezzi messi a disposizione dei gruppi regolarmente costituiti: locali, attrezzature, servizi e altre dotazioni, secondo la consistenza di ciascun gruppo. Per il Gruppo Misto le dotazioni sono rapportate al numero e alla consistenza delle componenti politiche interne.
I gruppi devono inoltre comunicare al Presidente le generalità delle persone non dipendenti dalla Regione che operano nei loro uffici.
Conferenza dei capigruppo e Ufficio di Presidenza integrato
La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta della Giunta o di un capogruppo. L’Ufficio di Presidenza integrato, composto anche da capigruppo, presidenti di commissione e Presidente della Giunta o suo delegato, approva i programmi e i calendari dei lavori del Consiglio e delle Commissioni ed esamina gli ulteriori argomenti sottoposti dal Presidente.
Giunta delle elezioni: verifiche e contenzioso elettorale interno
La Giunta delle elezioni verifica i titoli di ammissione dei consiglieri e le cause di ineleggibilità o incompatibilità, anche sopravvenute. Il Presidente del Consiglio le trasmette anche le istanze dei cittadini elettori o del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie relative alla posizione dei consiglieri.
La procedura prevede:
- verifica preliminare della posizione dei componenti della Giunta;
- verifica della posizione di tutti i consiglieri eletti;
- in assenza di cause ostative, proposta di convalida;
- in presenza di possibili cause, contestazione formale al consigliere interessato;
- termini di 10 giorni per controdeduzioni scritte;
- fissazione della discussione con almeno 10 giorni di preavviso;
- facoltà delle parti di farsi assistere da persona di fiducia non appartenente al Consiglio o alla Giunta.
La Giunta delibera a maggioranza e, se accerta ineleggibilità o incompatibilità, propone al Consiglio l’annullamento dell’elezione o la decadenza. Il Consiglio decide con voto palese.
Effetti di ineleggibilità e incompatibilità
Se il Consiglio annulla l’elezione per ineleggibilità, la decisione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e notificata senza ritardo; nella seduta successiva si procede alla proclamazione del nuovo avente diritto.
Se è accertata un’incompatibilità:
- il Presidente invita il consigliere a optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile;
- se l’opzione non viene esercitata entro 10 giorni o viene scelta la carica incompatibile, il Consiglio dichiara la decadenza;
- la decisione di decadenza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e notificata senza ritardo.
La stessa procedura si applica alle cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità.
Giunta per il Regolamento
La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai capigruppo che non ne facciano già parte. Essa esamina e propone modifiche e integrazioni al regolamento interno, sia di propria iniziativa sia su richiesta dei presidenti di commissione o di ciascun consigliere.
La Giunta esprime anche pareri interpretativi e sui conflitti di competenza tra commissioni. In Aula ciascun consigliere può presentare proposte di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo; se tali proposte sono respinte, si vota il testo della Giunta, altrimenti la Giunta presenta un nuovo testo conforme ai criteri approvati. L’approvazione finale richiede la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Commissioni permanenti: numero, competenze e funzioni
Sono istituite otto Commissioni permanenti, ciascuna con competenza per materie specifiche: affari istituzionali e nomine, bilancio, sanità e politiche sociali, attività produttive, cultura e lavoro, territorio e ambiente, controlli, pari opportunità.
Le commissioni operano:
- in sede referente per l’esame delle questioni da riferire all’Assemblea;
- in sede consultiva per i pareri;
- in sede redigente secondo il regolamento;
- per ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta;
- per svolgere funzioni di indirizzo e controllo tramite relazioni e proposte.
La Commissione VII ha competenze specifiche in materia di trasparenza, monitoraggio dell’attuazione degli atti di indirizzo e analisi dei rendiconti e bilanci degli enti regionali partecipati o costituiti. Può svolgere azioni di verifica anche su richiesta dei consiglieri; la Giunta deve mettere a disposizione gli atti richiesti. La Commissione presenta una relazione annuale, anche plurima se non vi è unanimità.
La Commissione VIII opera per la parità di genere e le pari opportunità, esprime pareri sui progetti nelle materie di competenza, propone adeguamenti della legislazione regionale, promuove la rappresentanza femminile nelle istituzioni e nelle nomine regionali, svolge studi e indagini conoscitive.
Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d’ufficio.
Composizione delle Commissioni e incompatibilità
Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la ripartizione dei seggi e dei voti tra i gruppi sono deliberati all’inizio di ogni legislatura in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi, salvo il diritto di ogni gruppo di designare almeno un rappresentante in ciascuna Commissione.
Regole principali:
- il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli altri componenti della Giunta non possono far parte delle Commissioni;
- se un consigliere assume tali cariche, viene sostituito;
- se tutti i rappresentanti di un gruppo sono incompatibili, il gruppo può delegare un consigliere di altro gruppo;
- ogni consigliere deve far parte di almeno una Commissione e non può appartenere a più della metà delle Commissioni, con eccezione della Commissione VII;
- il limite può essere superato solo dal consigliere unico di un gruppo o dall’unico consigliere del gruppo non incompatibile;
- le regole valgono anche per le componenti politiche del Gruppo Misto.
Presidente e Vice Presidente delle Commissioni permanenti
Nella seduta di insediamento di ciascuna Commissione si eleggono Presidente e Vice Presidente con unica votazione segreta: chi ottiene più voti è Presidente, il secondo è Vice Presidente. Restano in carica per l’intera legislatura, salvo richiesta di rinnovo a metà legislatura da un numero di commissari rappresentativo di almeno un quarto del Consiglio regionale, oppure in caso di altre cause che impongano il rinnovo. La presidenza della Commissione VII spetta a un rappresentante delle opposizioni.
Funzionamento delle Commissioni permanenti
Il Presidente della Commissione convoca, formula l’ordine del giorno, presiede e assicura il buon andamento dei lavori; il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Se entrambi mancano, presiede il consigliere più anziano.
Le regole operative prevedono:
- convocazione con preavviso di almeno 3 giorni;
- ordine del giorno predisposto d’intesa tra Presidente e Vice Presidente; in mancanza, deve essere ratificato dalla Commissione;
- integrazioni urgenti fino a 24 ore prima, con regole rafforzate se manca l’intesa sulla convocazione;
- possibilità di convocazione su richiesta di consiglieri che rappresentino almeno un quarto del Consiglio;
- facoltà della Giunta di chiedere convocazioni per comunicazioni;
- diritto delle Commissioni di ottenere documenti, informazioni e notizie dalla Giunta entro 10 giorni;
- divieto di coincidenza delle riunioni di commissione con le sedute del Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di consiglieri in grado di esprimere la metà più uno dei componenti del Consiglio regionale. Le proposte sono approvate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
È ammessa la partecipazione di consiglieri non appartenenti alla Commissione, con diritto di parola ma senza voto. I membri della Giunta hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare; per le nomine la loro presenza non è necessaria salvo specifica richiesta motivata.
Commissioni ristrette, deleghe e rappresentanza in Commissione
Le Commissioni possono riunirsi in sede ristretta per l’istruttoria di determinate materie o questioni, riservando alla seduta plenaria la decisione definitiva.
Ogni gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i propri consiglieri in Consiglio. Un consigliere può delegare un altro consigliere, anche di diverso gruppo, a sostituirlo e a esprimere i suoi voti; la delega deve essere scritta e non è valida se successiva all’insediamento della Commissione. Sono previste ulteriori regole per sostituzioni nel corso della seduta e per le riunioni congiunte di Commissioni.
Commissioni speciali di studio e di inchiesta
Il Consiglio può istituire Commissioni speciali di studio su materie di diretto interesse regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza o dei consiglieri. La delibera istitutiva deve indicare oggetto, composizione e durata, che non può superare un anno e non è prorogabile. La Commissione conclude con una relazione e eventuali proposte politiche, amministrative o legislative.
Le norme delle Commissioni permanenti si applicano in quanto compatibili.
Per le Commissioni di inchiesta:
- la proposta deve indicare oggetto, durata e composizione;
- possono essere istituite anche senza voto consiliare se lo richiede almeno il 40% dei consiglieri regionali;
- il Presidente del Consiglio le istituisce con decreto, scegliendo il Presidente tra i consiglieri proponenti delle opposizioni;
- nella seduta di insediamento si elegge il Vice Presidente;
- nello stesso periodo non può operare più di una Commissione di inchiesta senza voto consiliare;
- possono acquisire documenti e informazioni dagli uffici regionali e dagli enti/aziende dipendenti, partecipati o vigilati, senza segreto d’ufficio, e invitare soggetti informati;
- il Presidente del Consiglio deve attivarsi per consentire l’effettiva acquisizione degli atti;
- gli esiti dell’inchiesta sono riferiti al Consiglio con apposita relazione.
Sintesi operativa
Il regolamento costituisce la disciplina di base per l’attività consiliare ligure: definisce l’assetto degli organi interni, le modalità di costituzione dei gruppi, l’organizzazione delle commissioni e i meccanismi di controllo sui titoli degli eletti e sulle incompatibilità. È quindi rilevante per il funzionamento ordinario del Consiglio regionale della Liguria e per i rapporti istituzionali con la Giunta.
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